Art. 5. 1. Nel rinnovo annuale del loro parco autoveicolare, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilita', pubblici e privati, dovranno prevedere che nella sostituzione degli autoveicoli delle categorie M1 e N1 in dotazione una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, nelle seguenti percentuali ed entro i tempi sottoindicati: entro il 31 dicembre 1998 nella misura del 5%; entro il 31 dicembre 1999 nella misura del 10%; entro il 31 dicembre 2000 nella misura del 20%; entro il 31 dicembre 2001 nella misura del 30%; entro il 31 dicembre 2002 nella misura del 40%; entro il 31 dicembre 2003 nella misura del 50%.