Art. 5.
  1.   Nel  rinnovo   annuale  del   loro  parco   autoveicolare,  le
amministrazioni dello Stato, delle  regioni, degli enti locali, degli
enti e  dei gestori  di servizi  pubblici e  dei servizi  di pubblica
utilita',   pubblici  e   privati,  dovranno   prevedere  che   nella
sostituzione degli autoveicoli  delle categorie M1 e  N1 in dotazione
una quota  sia effettuata  con autoveicoli  elettrici, ibridi,  o con
alimentazione a gas  naturale, a GPL, con  carburanti alternativi con
pari livello  di emissioni, dotati di  dispositivo per l'abbattimento
delle  emissioni inquinanti,  nelle seguenti  percentuali ed  entro i
tempi sottoindicati:
   entro il 31 dicembre 1998 nella misura del 5%;
   entro il 31 dicembre 1999 nella misura del 10%;
   entro il 31 dicembre 2000 nella misura del 20%;
   entro il 31 dicembre 2001 nella misura del 30%;
   entro il 31 dicembre 2002 nella misura del 40%;
   entro il 31 dicembre 2003 nella misura del 50%.