IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, concernente disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente i consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1997, recante nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, concernente l'adozione del quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99; Considerato che il quinto Piano triennale prevede, tra gli strumenti d'intervento, la possibilita' di adottare misure di gestione finalizzate a rafforzare il ruolo dei consorzi per la gestione delle risorse della fascia costiera ed a delegare la conservazione e la gestione razionale degli stock di carattere locale; Ritenuta l'opportunita' di attuare la suddetta previsione del Piano triennale per quanto attiene alla gestione dei molluschi bivalvi, delegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi del decreto ministeriale n. 44 del 1995 dinanzi citato; Considerato che, in attuazione dei principi propri della normativa internazionale e nazionale in tema di pesca responsabile e di sviluppo sostenibile, i consorzi, cui e' delegata la gestione della risorsa molluschi bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a garantire una gestione razionale degli stock ed un prelievo ottimale della risorsa molluschi; Ritenuta la necessita' che, nei compartimenti in cui non siano ancora costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi siano adottate dal Ministero per le politiche agricole; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 15 luglio 1998, hanno reso all'unanimita' parere favorevole; Ritenuta l'opportunita' di confermare in dieci metri la lunghezza massima tra le perpendicolari del peschereccio tipo, fatta salva la facolta' per i consorzi di gestione di richiedere deroga motivata fino al limite massimo di dodici metri; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino. 2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale per la disciplina della pesca di cui al precedente comma 1 nei limiti del mare territoriale prospiciente ciascuna regione. 3. In applicazione delle previsioni del quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99 la gestione della pesca dei molluschi bivalvi e' affidata ai consorzi di gestione, costituiti ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, e riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole. I consorzi possono presentare al Ministero per le politiche agricole motivate e documentate richieste finalizzate all'assentimento di deroghe alla disciplina prevista dal presente decreto ad esclusione di quella recata dagli articoli 2, 3 e 4. Il Ministero provvede, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima. 4. Nei compartimenti, nei quali i consorzi di gestione di cui al comma 1 non siano stati costituiti ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, la pesca dei molluschi bivalvi e' disciplinata con decreto ministeriale, su parere del comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.