IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista  la legge  17  febbraio 1982,  n. 41,  recante  piano per  la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la legge  10 febbraio  1992, n.  165, recante  modifica alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto  il  decreto  ministeriale   29  maggio  1992,  e  successive
modificazioni,  concernente  disciplina  della  pesca  dei  molluschi
bivalvi;
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente i
consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  aprile  1997,  recante  nuova
disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
  Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, concernente l'adozione
del quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99;
  Considerato  che  il  quinto   Piano  triennale  prevede,  tra  gli
strumenti  d'intervento,  la  possibilita'   di  adottare  misure  di
gestione  finalizzate  a rafforzare  il  ruolo  dei consorzi  per  la
gestione  delle  risorse  della  fascia costiera  ed  a  delegare  la
conservazione  e  la  gestione  razionale degli  stock  di  carattere
locale;
  Ritenuta l'opportunita' di attuare la suddetta previsione del Piano
triennale  per quanto  attiene alla  gestione dei  molluschi bivalvi,
delegandola ai consorzi  di gestione costituiti ai  sensi del decreto
ministeriale n. 44 del 1995 dinanzi citato;
  Considerato che, in attuazione  dei principi propri della normativa
internazionale  e  nazionale  in  tema di  pesca  responsabile  e  di
sviluppo sostenibile, i  consorzi, cui e' delegata  la gestione della
risorsa molluschi bivalvi,  devono adottare tutte le  misure idonee a
garantire una gestione razionale degli  stock ed un prelievo ottimale
della risorsa molluschi;
  Ritenuta  la necessita'  che, nei  compartimenti in  cui non  siano
ancora costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi siano adottate dal Ministero per le
politiche agricole;
  Sentiti il  Comitato nazionale per  la conservazione e  la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 15 luglio 1998,
hanno reso all'unanimita' parere favorevole;
  Ritenuta l'opportunita'  di confermare in dieci  metri la lunghezza
massima tra le  perpendicolari del peschereccio tipo,  fatta salva la
facolta' per  i consorzi  di gestione  di richiedere  deroga motivata
fino al limite massimo di dodici metri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei
molluschi bivalvi con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino.
  2. Resta ferma  la competenza delle regioni a  statuto speciale per
la disciplina della pesca di cui al precedente comma 1 nei limiti del
mare territoriale prospiciente ciascuna regione.
  3.  In applicazione  delle  previsioni del  quinto Piano  triennale
della pesca e  dell'acquacoltura 1997-99 la gestione  della pesca dei
molluschi bivalvi e' affidata ai  consorzi di gestione, costituiti ai
sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, e riconosciuti
dal  Ministero   per  le  politiche  agricole.   I  consorzi  possono
presentare  al  Ministero  per   le  politiche  agricole  motivate  e
documentate  richieste finalizzate  all'assentimento di  deroghe alla
disciplina  prevista dal  presente  decreto ad  esclusione di  quella
recata dagli  articoli 2, 3  e 4.  Il Ministero provvede,  sentita la
Commissione consultiva centrale della pesca marittima.
  4. Nei  compartimenti, nei quali i  consorzi di gestione di  cui al
comma 1  non siano  stati costituiti ovvero  non abbiano  ottenuto il
riconoscimento  ministeriale,  la  pesca  dei  molluschi  bivalvi  e'
disciplinata  con  decreto  ministeriale,   su  parere  del  comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche
del mare.