Art. 10. 1. Il Ministero per le politiche agricole concede il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi con draga idraulica ad altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui all'art. 11, previo ritiro della precedente nave dall'attivita' di pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione. 2. Le navi di cui al comma 1 non possono comunque essere piu' abilitate alla pesca, ad eccezione dell'utilizzo negli impianti di acquacoltura. 3. Il Ministero per le politiche agricole concede il trasferimento dell'autorizzazione ad altro armatore, iscritto da almeno tre anni nel pertinente registro, esclusivamente nel caso in cui la nave rimanga iscritta nell'ambito dello stesso compartimento.