Art. 10.
  1. Il Ministero per le  politiche agricole concede il trasferimento
dell'autorizzazione alla  pesca dei molluschi con  draga idraulica ad
altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui
all'art. 11,  previo ritiro  della precedente nave  dall'attivita' di
pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione.
  2.  Le navi  di cui  al comma  1 non  possono comunque  essere piu'
abilitate alla  pesca, ad  eccezione dell'utilizzo negli  impianti di
acquacoltura.
  3. Il Ministero per le  politiche agricole concede il trasferimento
dell'autorizzazione ad  altro armatore,  iscritto da almeno  tre anni
nel  pertinente registro,  esclusivamente  nel caso  in  cui la  nave
rimanga iscritta nell'ambito dello stesso compartimento.