Art. 2.
  1.  Il "Sottocomitato  per la  gestione dei  molluschi bivalvi"  e'
soppresso. Presso ogni  consorzio di gestione, di cui al  comma 1, e'
costituito un  comitato di coordinamento  con i compiti  indicati nel
presente decreto. Le  spese per il funzionamento del  comitato sono a
carico del consorzio di gestione.
  2.  Il  comitato di  cui  al  comma  1,  nominato con  decreto  del
direttore generale della pesca e dell'acquacoltura, e' composto:
  a)  da un  rappresentante della  direzione generale  della pesca  e
dell'acquacoltura;
  b) dal comandante della capitaneria di porto o suo delegato;
    c) dal presidente del consorzio di gestione;
  d)   da   un   rappresentante  di   ciascuna   delle   associazioni
professionali  nazionali   che  promuovono,  ai  sensi   del  decreto
ministeriale n. 44/1995, la costituzione del consorzio di gestione;
  e)  da un  rappresentante  dell'istituto di  ricerca incaricato  di
effettuare la valutazione della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito
del compartimento;
  f) da  un rappresentante  delle organizzazioni  sindacali nazionali
della pesca.  Il comitato  elegge nel  suo seno  il presidente  tra i
membri di cui alle lettere a) e b) ed il vice presidente tra i membri
di cui alle lettere c) e  d). Il Comitato e' convocato dal presidente
entro sette giorni dalla richiesta del consorzio.
  3. Il Ministero per le politiche agricole, su proposta dei consorzi
di  cui  all'art.  1,  provvede,   a  partire  dal  1  gennaio  2009,
all'assegnazione  delle  autorizzazioni   alla  pesca  dei  molluschi
bivalvi ed all'eventuale  revoca. Sono fatte salve  le previsioni del
decreto ministeriale in  pari data con il quale  sono state approvate
le  disposizioni attuative  del piano  vongole in  materia di  ritiro
delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi.