Art. 2. 1. Il "Sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi" e' soppresso. Presso ogni consorzio di gestione, di cui al comma 1, e' costituito un comitato di coordinamento con i compiti indicati nel presente decreto. Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico del consorzio di gestione. 2. Il comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura, e' composto: a) da un rappresentante della direzione generale della pesca e dell'acquacoltura; b) dal comandante della capitaneria di porto o suo delegato; c) dal presidente del consorzio di gestione; d) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali nazionali che promuovono, ai sensi del decreto ministeriale n. 44/1995, la costituzione del consorzio di gestione; e) da un rappresentante dell'istituto di ricerca incaricato di effettuare la valutazione della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento; f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali della pesca. Il comitato elegge nel suo seno il presidente tra i membri di cui alle lettere a) e b) ed il vice presidente tra i membri di cui alle lettere c) e d). Il Comitato e' convocato dal presidente entro sette giorni dalla richiesta del consorzio. 3. Il Ministero per le politiche agricole, su proposta dei consorzi di cui all'art. 1, provvede, a partire dal 1 gennaio 2009, all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi ed all'eventuale revoca. Sono fatte salve le previsioni del decreto ministeriale in pari data con il quale sono state approvate le disposizioni attuative del piano vongole in materia di ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi.