Art. 5. 1. Il consorzio di gestione determina l'orario di uscita dal porto delle unita'. Previo parere favorevole del comitato di coordinamento, l'orario di uscita e' fissato, per il periodo aprilesettembre, in una fascia compresa tra le ore 5 e le ore 7, al fine di tenere in debito conto il tradizionale inizio dell'attivita' della piccola pesca. 2. Le unita' di cui al comma 1 osservano il fermo dell'attivita': a) dal 1 ottobre al 31 marzo nei giorni di sabato, domenica e festivi; b) dal 1 aprile al 30 settembre nei giorni di sabato, domenica, festivi, piu' un altro giorno determinato dal consorzio di gestione. 3. Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi. 4. Dal 1 luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga idraulica nel mar Tirreno puo' essere effettuata nel limite massimo di quattro ore. L'orario e' fissato con la procedura di cui al comma 1. 5. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente articolo per le festivita' di fine anno.