Art. 5.
  1. Il consorzio di gestione  determina l'orario di uscita dal porto
delle unita'. Previo parere favorevole del comitato di coordinamento,
l'orario di uscita e' fissato, per il periodo aprilesettembre, in una
fascia compresa tra le ore 5 e le  ore 7, al fine di tenere in debito
conto il tradizionale inizio dell'attivita' della piccola pesca.
  2. Le unita' di cui al comma 1 osservano il fermo dell'attivita':
  a)  dal 1  ottobre al  31 marzo  nei giorni  di sabato,  domenica e
festivi;
  b) dal  1 aprile al  30 settembre  nei giorni di  sabato, domenica,
festivi, piu' un altro giorno determinato dal consorzio di gestione.
  3. Nel mar  Tirreno i giorni di fermo settimanali,  per l'uso degli
attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di
forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.
  4. Dal 1 luglio al 15  settembre la pesca dei cannolicchi con draga
idraulica nel mar  Tirreno puo' essere effettuata  nel limite massimo
di quattro ore. L'orario e' fissato  con la procedura di cui al comma
1.
  5.  Non  sono  consentite  deroghe  alle  previsioni  del  presente
articolo per le festivita' di fine anno.