Art. 8. 1. Ai fini del controllo delle quantita' massime pescabili, i molluschi bivalvi pescati sono sbarcati entro l'orario ed in un unico punto di sbarco stabilito per ogni porto dal consorzio di gestione. 2. Per particolari esigenze locali il Ministero per le politiche agricole puo' autorizzare, su richiesta del consorzio di gestione, un secondo punto di sbarco a condizione che siano garantite le finalita' di controllo. 3. Ai fini del controllo dell'attivita' di pesca i consorzi di gestione adottano le misure per assicurare in ogni punto di sbarco il rispetto delle norme in materia. Al riguardo addetti alla vigilanza del consorzio verificano le operazioni di sbarco. 4. Previo accordo tra consorzi appartenenti a compartimenti limitrofi puo' essere consentito lo sbarco del pescato in porto compreso in compartimento diverso da quello di pesca. 5. Restano fermi i poteri di vigilanza delle capitanerie di porto e delle altre Forze di polizia ai sensi delle leggi vigenti.