Art. 8.
  1.  Ai fini  del  controllo delle  quantita'  massime pescabili,  i
molluschi bivalvi pescati sono sbarcati entro l'orario ed in un unico
punto di sbarco stabilito per ogni porto dal consorzio di gestione.
  2. Per  particolari esigenze locali  il Ministero per  le politiche
agricole puo' autorizzare, su richiesta del consorzio di gestione, un
secondo punto di sbarco a condizione che siano garantite le finalita'
di controllo.
  3.  Ai fini  del controllo  dell'attivita' di  pesca i  consorzi di
gestione adottano le misure per assicurare in ogni punto di sbarco il
rispetto delle norme  in materia. Al riguardo  addetti alla vigilanza
del consorzio verificano le operazioni di sbarco.
  4.  Previo  accordo  tra   consorzi  appartenenti  a  compartimenti
limitrofi  puo' essere  consentito  lo sbarco  del  pescato in  porto
compreso in compartimento diverso da quello di pesca.
  5. Restano fermi i poteri di vigilanza delle capitanerie di porto e
delle altre Forze di polizia ai sensi delle leggi vigenti.