Art. 9. 1. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi e' limitata alle acque del compartimento di iscrizione della nave. Il consorzio di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, puo' richiedere al Ministero per le politiche agricole di consentire la pesca dei molluschi bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui. 2. Le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, gia' autorizzate ad esercitare i mestieri della piccola pesca (nasse e attrezzi da posta fissi), conservano le predette autorizzazioni. 3. I consorzi di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, determinano piani di operativita' delle unita' abilitate all'esercizio di altri mestieri di pesca, oltre a quelli indicati nel comma precedente. A detti fini i consorzi propongono al Ministero per le politiche agricole la sospensione temporanea dell'abilitazione alla draga idraulica ovvero agli altri attrezzi.