Art. 9.
  1. L'autorizzazione  alla pesca  dei molluschi bivalvi  e' limitata
alle acque del  compartimento di iscrizione della  nave. Il consorzio
di gestione, previo parere  favorevole del comitato di coordinamento,
puo' richiedere al Ministero per  le politiche agricole di consentire
la  pesca dei  molluschi bivalvi  anche alle  navi dei  compartimenti
contigui.
  2.  Le navi  autorizzate  alla pesca  dei  molluschi bivalvi,  gia'
autorizzate ad  esercitare i  mestieri della  piccola pesca  (nasse e
attrezzi da posta fissi), conservano le predette autorizzazioni.
  3. I consorzi di gestione, previo parere favorevole del comitato di
coordinamento,  determinano   piani  di  operativita'   delle  unita'
abilitate all'esercizio  di altri mestieri  di pesca, oltre  a quelli
indicati nel comma precedente. A  detti fini i consorzi propongono al
Ministero  per  le  politiche   agricole  la  sospensione  temporanea
dell'abilitazione alla draga idraulica ovvero agli altri attrezzi.