IL GARANTE
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  Visto  l'art.  25  della  legge  31 dicembre  1996,  n.  675,  come
modificato dall'art.  12 del  decreto legislativo  13 maggio  1998, n
171,   secondo   il  quale   il   trattamento   dei  dati   personali
nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato
sulla base  di un apposito  codice di deontologia, recante  misure ed
accorgimenti a garanzia degli  interessati rapportati alla natura dei
dati, in particolare per quanto riguarda  i dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
  Visto il  comma 4-bis dello stesso  art. 25, secondo il  quale tale
codice  e'  applicabile anche  all'attivita'  dei  pubblicisti e  dei
praticanti giornalisti,  nonche' a chiunque tratti  temporaneamente i
dati  personali   al  fine   di  utilizzarli  per   la  pubblicazione
occasionale  di  articoli, di  saggi  e  di altre  manifestazioni  di
pensiero;
  Visto il comma  2 del medesimo art. 25, secondo  il quale il codice
di deontologia  e' adottato  dal Consiglio nazionale  dell'ordine dei
giornalisti  in cooperazione  con il  Garante, il  quale ne  promuove
l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  Vista la nota prot.  n. 89/GAR del 26 maggio 1997,  con la quale il
Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il
codice entro  il previsto  termine di  sei mesi  dalla data  di invio
della nota stessa;
  Vista la nota prot.  n. 4640 del 24 novembre 1997,  con il quale il
Garante ha aderito alla richiesta  di breve differimento del predetto
termine di  sei mesi,  presentata il 19  novembre dal  presidente del
Consiglio nazionale dell'ordine;
  Visto il provvedimento  prot. n. 5252 del 18 dicembre  1997, con il
quale  il Garante  ha  segnalato al  Consiglio nazionale  dell'ordine
alcuni criteri da tenere presenti  nel bilanciamento delle liberta' e
dei diritti coinvolti dall'attivita' giornalistica;
  Vista la  nota prot. n.  314 del 23 gennaio  1998, con la  quale il
Garante ha  formulato altre osservazioni  sul primo schema  di codice
elaborato dal Consiglio nazionale  dell'ordine e trasmesso al Garante
con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;
  Vista la  nota prot. n.  204 del 15 gennaio  1998, con la  quale il
Garante,  sulla base  della  prima esperienza  di applicazione  della
legge  n.   675/1996  e   dello  schema   di  codice   elaborato,  ha
rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunita' di una
revisione dell'art. 25  della legge, che e' stato  poi modificato con
il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
  Vista la  nota prot. n.  5876 del 30 giugno  1998, con la  quale il
Garante ha  invitato il Consiglio nazionale  dell'ordine ad apportare
alcune  residuali  modifiche  all'ulteriore  schema  approvato  dallo
stesso Consiglio nella  seduta del 26 e 27 marzo  1998 e trasmesso al
Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;
  Constatata l'idoneita' delle misure e degli accorgimenti a garanzia
degli  interessati previsti  dallo  schema definitivo  del codice  di
deontologia trasmesso al Garante  dal Consiglio nazionale dell'ordine
con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;
  Considerato che,  ai sensi  dell'art. 25, comma  2, della  legge n.
675/1996, il codice deve  essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
a cura  del Garante, e diviene  efficace quindici giorni dopo  la sua
pubblicazione;
                               Dispone
  La trasmissione  del codice di  deontologia che figura  in allegato
all'ufficio pubblicazione leggi  e decreti del Ministero  di grazia e
giustizia  per la  sua pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 luglio 1998
                                               Il presidente: Rodota'