(all. 1 - art. 1)
                       ORDINE DEI GIORNALISTI
                         Consiglio nazionale
Codice  deontologico relativo  al  trattamento  dei dati  personali
   nell'esercizio   dell'attivita' giornalistica  ai  sensi dell'art.
   25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
                               Art. 1.
                          Principi generali
  1.  Le  presenti   norme  sono  volte  a   contemperare  i  diritti
fondamentali   della   persona   con   il   diritto   dei   cittadini
all'informazione e con la liberta' di stampa.
  2.  In  forza  dell'art.  21  della  Costituzione,  la  professione
giornalistica  si svolge  senza autorizzazioni  o censure.  In quanto
condizione essenziale  per l'esercizio del dirittodovere  di cronaca,
la raccolta,  la registrazione, la  conservazione e la  diffusione di
notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi,
istituzioni, costumi, ricerche scientifiche  e movimenti di pensiero,
attuate  nell'ambito dell'attivita'  giornalistica  e  per gli  scopi
propri di  tale attivita',  si differenziano  nettamente per  la loro
natura dalla  memorizzazione e dal  trattamento di dati  personali ad
opera  di banchedati  o altri  soggetti. Su  questi principi  trovano
fondamento le  necessarie deroghe  previste dai paragrafi  17 e  37 e
dall'art. 9  della direttiva  95/46/CE del  Parlamento europeo  e del
Consiglio dell'Unione  europea del 24  ottobre 1995 e dalla  legge n.
675/1996.
                               Art. 2.
                    Banchedati di uso redazionale
          e tutela degli archivi personali dei giornalisti
  1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di
cui all'art.  1, comma 2, lettera  b), della legge n.  675/1996 rende
note  la propria  identita', la  propria professione  e le  finalita'
della raccolta, salvo che cio' comporti rischi per la sua incolumita'
o   renda   altrimenti   impossibile   l'esercizio   della   funzione
informativa; evita  artifici e pressioni indebite.  Fatta palese tale
attivita', il giornalista non e'  tenuto a fornire gli altri elementi
dell'informativa  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  della  legge  n.
675/1996.
  2.  Se i  dati personali  sono  raccolti presso  banchedati di  uso
redazionale,  le imprese  editoriali sono  tenute a  rendere noti  al
pubblico,  mediante annunci,  almeno  due  volte l'anno,  l'esistenza
dell'archivio  e il  luogo  dove e'  possibile  esercitare i  diritti
previsti  dalla legge  n.  675/1996. Le  imprese editoriali  indicano
altresi' fra i dati della  gerenza il responsabile del trattamento al
quale  le persone  interessate  possono rivolgersi  per esercitare  i
diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
  3.  Gli  archivi  personali dei  giornalisti,  comunque  funzionali
all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie, ai sensi dell'art. 2 della  legge n. 69/1963 e dell'art. 13,
comma 5, della legge n. 675/1996.
  4.  Il giornalista  puo' conservare  i dati  raccolti per  tutto il
tempo necessario  al perseguimento delle finalita'  proprie della sua
professione.
                               Art. 3.
                         Tutela del domicilio
  1. La tutela  del domicilio e degli altri luoghi  di privata dimora
si  estende  ai luoghi  di  cura,  detenzione o  riabilitazione,  nel
rispetto  delle  norme  di  legge e  dell'uso  corretto  di  tecniche
invasive.
                               Art. 4.
                          R e t t i f i c a
  1.  Il giornalista  corregge  senza ritardo  errori e  inesattezze,
anche  in conformita'  al dovere  di rettifica  nei casi  e nei  modi
stabiliti dalla legge.
                               Art. 5.
              Diritto all'informazione e dati personali
  1. Nel raccogliere dati personali  atti a rivelare origine razziale
ed  etnica, convinzioni  religiose,  filosofiche o  di altro  genere,
opinioni  politiche, adesioni  a partiti,  sindacati, associazioni  o
organizzazioni   a  carattere   religioso,  filosofico,   politico  o
sindacale, nonche' dati atti a rivelare  le condizioni di salute e la
sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione
su  fatti  di  interesse pubblico,  nel  rispetto  dell'essenzialita'
dell'informazione,  evitando  riferimenti  a  congiunti  o  ad  altri
soggetti non interessati ai fatti.
  2. In  relazione a dati  riguardanti circostanze o fatti  resi noti
direttamente  dagli interessati  o attraverso  loro comportamenti  in
pubblico, e' fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela.
                               Art. 6.
                   Essenzialita' dell'informazione
  1. La  divulgazione di  notizie di  rilevante interesse  pubblico o
sociale  non contrasta  con il  rispetto della  sfera privata  quando
l'informazione,  anche  dettagliata,  sia indispensabile  in  ragione
dell'originalita'  del fatto  o della  relativa descrizione  dei modi
particolari  in cui  e'  avvenuto, nonche'  della qualificazione  dei
protagonisti.
  2. La  sfera privata delle  persone note o che  esercitano funzioni
pubbliche deve  essere rispettata se  le notizie  o i dati  non hanno
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
  3. Commenti  e opinioni del giornalista  appartengono alla liberta'
di  informazione  nonche'  alla  liberta' di  parola  e  di  pensiero
costituzionalmente garantita a tutti.
                               Art. 7.
                          Tutela del minore
  1.  Al  fine  di  tutelarne la  personalita',  il  giornalista  non
pubblica  i  nomi dei  minori  coinvolti  in  fatti di  cronaca,  ne'
fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
  2. La tutela della personalita' del minore si estende, tenuto conto
della qualita' della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non
siano specificamente reati.
  3.  Il diritto  del  minore alla  riservatezza  deve essere  sempre
considerato  come  primario  rispetto  al diritto  di  critica  e  di
cronaca;  qualora,  tuttavia,  per   motivi  di  rilevante  interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di
diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico
della  responsabilita' di  valutare se  la pubblicazione  sia davvero
nell'interesse oggettivo  del minore, secondo  i principi e  i limiti
stabiliti dalla "Carta di Treviso".
                               Art. 8.
                 Tutela della dignita' delle persone
  1.  Salva  l'essenzialita'  dell'informazione, il  giornalista  non
fornisce  notizie  o  pubblica  immagini  o  fotografie  di  soggetti
coinvolti in  fatti di cronaca  lesive della dignita'  della persona,
ne'  si sofferma  su  dettagli di  violenza, a  meno  che ravvisi  la
rilevanza sociale della notizia o dell' immagine.
  2. Salvo rilevanti  motivi di interesse pubblico  o comprovati fini
di giustizia  e di polizia,  il giornalista non riprende  ne' produce
immagini e foto  di persone in stato di detenzione  senza il consenso
dell'interessato.
  3. Le persone non possono essere  presentate con ferri o manette ai
polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.
                               Art. 9.
             Tutela del diritto alla non discriminazione
  1. Nell'esercitare  il dirittodovere di cronaca,  il giornalista e'
tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione
per   razza,  religione,   opinioni   politiche,  sesso,   condizioni
personali, fisiche o mentali.
                              Art. 10.
              Tutela della dignita' delle persone malate
  1. Il giornalista, nel far riferimento  allo stato di salute di una
determinata persona,  identificata o  identificabile, ne  rispetta la
dignita', il diritto alla riservatezza  e al decoro personale, specie
nei casi di  malattie gravi o terminali, e si  astiene dal pubblicare
dati analitici di interesse strettamente clinico.
  2.  La  pubblicazione  e'  ammessa  nell'ambito  del  perseguimento
dell'essenzialita'  dell'informazione  e  sempre nel  rispetto  della
dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.
                              Art. 11.
              Tutela della sfera sessuale della persona
  1.  Il  giornalista  si  astiene  dalla  descrizione  di  abitudini
sessuali  riferite   ad  una  determinata  persona,   identificata  o
identificabile.
  2.  La  pubblicazione  e'  ammessa  nell'ambito  del  perseguimento
dell'essenzialita'  dell'informazione e  nel rispetto  della dignita'
della  persona  se  questa   riveste  una  posizione  di  particolare
rilevanza sociale o pubblica.
                              Art. 12.
        Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
  1. Al  trattamento dei dati  relativi a procedimenti penali  non si
applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.
  2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'art. 686,  commi 1, lettere a) e d), 2 e  3, del codice di
procedura penale  e' ammesso  nell'esercizio del diritto  di cronaca,
secondo i principi di cui all'art. 5.
                              Art. 13.
            Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari
  1. Le  presenti norme  si applicano ai  giornalisti professionisti,
pubblicisti e  praticanti e a chiunque  altro, anche occasionalmente,
eserciti attivita' pubblicistica.
  2. Le  sanzioni disciplinari, di cui  al titolo III della  legge n.
69/1963,  si  applicano  solo   ai  soggetti  iscritti  all'albo  dei
giornalisti, negli elenchi o nel registro.
                                               Il presidente: Petrina