Art. 10. 1. Alle unita' dei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia, esercitanti la pesca delle vongole con attrezzo draga idraulica, e' fatto obbligo di sospendere l'attivita' di pesca fino al 16 agosto 1998; alle unita' del compartimento marittimo di Monfalcone, esercitanti la pesca delle vongole con attrezzo draga idraulica, e' fatto obbligo di sospendere l'attivita' di pesca fino al 31 dicembre 1998. 2. Le unita' dei compartimenti marittimi di Venezia e chioggia possono esercitare l'attivita' di pesca nel periodo 17 agosto-31 agosto 1998 per tre giorni alla settimana con un prelievo massimo di tre quintali di vongole. Le modalita' sono stabilite da ciascuno dei consorzi di gestione per l'area di rispettiva competenza. 3. In attuazione della legge 17 maggio 1998, n. 164, e' concesso alle imprese di pesca esercitanti la pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia, Chioggia, Pescara, Termoli, Manfredonia, Civitavecchia, Roma, Gaeta, Napoli e Castellammare di Stabia un contributo, a parziale ristoro del danno subito, per i prolungati periodi di fermo tecnico - anche in relazione ai fenomeni determinati dalle cosiddette condizioni al contorno - disposti nel corso del 1997 e del 1998 e, per i compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia, per il fermo disposto ai sensi del comma 1. La misura del contributo varia a seconda dei periodi di fermo per i vari compartimenti, avuto riguardo alla durata delle operazioni di fermo tecnico, alla consistenza delle risorse, quali risultano dalle risultanze scientifiche e dalle prospettive di ripresa dell'attivita' in relazione allo stato degli stock ed agli ulteriori arresti dell'attivita' ed e' riportata per ciascun compartimento in tabella 2. 4. La determinazione del contributo per ogni singola unita' sara' effettuata alla scadenza del termine per la presentazione delle domande dal Ministero per le politiche agricole avuto riguardo al numero delle unita' abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi in ciascun compartimento alla data del 30 aprile 1997; sono escluse le unita' gia' ammesse ai benefici del piano vongole, adottato con decreto ministeriale 10 aprile 1997. Alle unita' che hanno esercitato la pesca con altri mestieri di pesca o hanno pescato altri molluschi bivalvi con draga idraulica per un periodo di almeno un mese sara' riconosciuto un contributo nella misura rispettivamente del settantacinque e del cinquanta per cento di coloro che hanno interrotto l'attivita'. 5. Alle unita' iscritte nel compartimento di Monfalcone, in cui la pesca delle vongole e' sospesa fino al 31 dicembre 1998, che nel periodo successivo al 31 agosto 1998 intendano esercitare l'attivita' di pesca con altri mestieri di pesca o per la cattura di altri molluschi bivalvi, il contributo e' ridotto rispettivamente al settanta ed al cinquanta per cento. 6. Al fine di conseguire la concessione del contributo di cui al presente articolo il titolare presenta apposita istanza al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nell'istanza sono indicati i nomi degli imbarcati nel numero massimo di tre e l'attivita' di pesca esercitata a partire dal 30 aprile 1997. Il titolare di unita' che intende esercitare l'attivita' di pesca ai sensi del comma 5 presenta istanza al Ministero entro il medesimo termine. 7. Il pagamento del contributo previsto dal presente articolo e' disposto con decreto del Ministero per le politiche agricole dietro presentazione della certificazione antimafia. 8. Entro dieci giorni dal pagamento del contributo l'armatore deve far pervenire dichiarazione congiunta insieme all'imbarcato o agli imbarcati attestante che ai membri dell'equipaggio e' stato corrisposto il minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo di fermo considerato.