Art. 10.
  1. Alle unita'  dei compartimenti marittimi di  Venezia e Chioggia,
esercitanti la pesca  delle vongole con attrezzo  draga idraulica, e'
fatto obbligo  di sospendere l'attivita'  di pesca fino al  16 agosto
1998;  alle   unita'  del  compartimento  marittimo   di  Monfalcone,
esercitanti la pesca  delle vongole con attrezzo  draga idraulica, e'
fatto obbligo di sospendere l'attivita'  di pesca fino al 31 dicembre
1998.
  2.  Le unita'  dei compartimenti  marittimi di  Venezia e  chioggia
possono  esercitare l'attivita'  di  pesca nel  periodo 17  agosto-31
agosto 1998 per tre giorni alla  settimana con un prelievo massimo di
tre quintali di vongole. Le  modalita' sono stabilite da ciascuno dei
consorzi di gestione per l'area di rispettiva competenza.
  3. In  attuazione della legge 17  maggio 1998, n. 164,  e' concesso
alle imprese di pesca esercitanti  la pesca dei molluschi bivalvi nei
compartimenti  marittimi di  Monfalcone, Venezia,  Chioggia, Pescara,
Termoli,   Manfredonia,   Civitavecchia,   Roma,  Gaeta,   Napoli   e
Castellammare di Stabia  un contributo, a parziale  ristoro del danno
subito,  per  i  prolungati  periodi  di fermo  tecnico  -  anche  in
relazione  ai fenomeni  determinati  dalle  cosiddette condizioni  al
contorno  -  disposti  nel  corso  del  1997 e  del  1998  e,  per  i
compartimenti  di  Monfalcone,  Venezia  e  Chioggia,  per  il  fermo
disposto  ai sensi  del comma  1. La  misura del  contributo varia  a
seconda dei periodi di fermo per i vari compartimenti, avuto riguardo
alla durata delle operazioni di fermo tecnico, alla consistenza delle
risorse,  quali  risultano  dalle  risultanze  scientifiche  e  dalle
prospettive di  ripresa dell'attivita' in relazione  allo stato degli
stock ed  agli ulteriori arresti  dell'attivita' ed e'  riportata per
ciascun compartimento in tabella 2.
  4. La determinazione  del contributo per ogni  singola unita' sara'
effettuata  alla  scadenza del  termine  per  la presentazione  delle
domande dal  Ministero per  le politiche  agricole avuto  riguardo al
numero delle  unita' abilitate  alla pesca  dei molluschi  bivalvi in
ciascun compartimento alla  data del 30 aprile 1997;  sono escluse le
unita'  gia' ammesse  ai  benefici del  piano  vongole, adottato  con
decreto ministeriale 10 aprile 1997. Alle unita' che hanno esercitato
la pesca con altri mestieri di  pesca o hanno pescato altri molluschi
bivalvi con  draga idraulica per un  periodo di almeno un  mese sara'
riconosciuto   un  contributo   nella   misura  rispettivamente   del
settantacinque  e  del  cinquanta  per  cento  di  coloro  che  hanno
interrotto l'attivita'.
  5. Alle unita' iscritte nel  compartimento di Monfalcone, in cui la
pesca delle  vongole e'  sospesa fino  al 31  dicembre 1998,  che nel
periodo successivo al 31 agosto 1998 intendano esercitare l'attivita'
di  pesca con  altri mestieri  di  pesca o  per la  cattura di  altri
molluschi  bivalvi,  il  contributo  e'  ridotto  rispettivamente  al
settanta ed al cinquanta per cento.
  6. Al  fine di conseguire la  concessione del contributo di  cui al
presente articolo il titolare  presenta apposita istanza al Ministero
per  le  politiche  agricole  -  Direzione  generale  della  pesca  e
dell'acquacoltura  entro   trenta  giorni  dalla   pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
Nell'istanza sono indicati i nomi  degli imbarcati nel numero massimo
di tre  e l'attivita'  di pesca  esercitata a  partire dal  30 aprile
1997. Il  titolare di  unita' che  intende esercitare  l'attivita' di
pesca ai  sensi del comma  5 presenta  istanza al Ministero  entro il
medesimo termine.
  7. Il  pagamento del contributo  previsto dal presente  articolo e'
disposto con decreto  del Ministero per le  politiche agricole dietro
presentazione della certificazione antimafia.
  8. Entro dieci giorni dal  pagamento del contributo l'armatore deve
far pervenire  dichiarazione congiunta  insieme all'imbarcato  o agli
imbarcati  attestante   che  ai   membri  dell'equipaggio   e'  stato
corrisposto il  minimo monetario  garantito dal  contratto collettivo
nazionale di lavoro per il periodo di fermo considerato.