Art. 11.
  1.  Il contributo  a fondo  perduto di  cui al  presente titolo  e'
cumulabile esclusivamente  con le  altre provvidenze disposte  per la
stessa causa dalle regioni.
  2.  Salva l'ipotesi  di  cui al  comma 1,  qualora  si accerti  che
l'impresa   abbia  usufruito,   per  lo   stesso  titolo,   di  altre
agevolazioni,  il  Ministero per  le  politiche  agricole dispone  la
restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi pari
al costo di provvista, riconosciuto dal Ministero del tesoro, vigente
alla data di concessione.