Art. 11. 1. Il contributo a fondo perduto di cui al presente titolo e' cumulabile esclusivamente con le altre provvidenze disposte per la stessa causa dalle regioni. 2. Salva l'ipotesi di cui al comma 1, qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni, il Ministero per le politiche agricole dispone la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi pari al costo di provvista, riconosciuto dal Ministero del tesoro, vigente alla data di concessione.