Art. 12. 1. In dipendenza delle difficolta' operative dell'impiego dell'attrezzo, della scarsissima adattabilita' dello stesso alle caratteristiche geomorfologiche dell'Adriatico, dei problemi causati da tale tipo di attrezzo nell'ultimo decennio, anche con riflessi di ordine pubblico, l'attrezzo denominato rastrello da natante in Adriatico e' eliminato. 2. Ai titolari delle unita' ritirate e' corrisposta un'indennita' di 30 milioni, cui si applica il regime di cui all'art. 4, comma 1. Alle medesime unita', per effetto del ritiro obbligatorio dell'attrezzo rastrello da natante, e' consentita l'aggiunta del sistema attrezzi da posta. 3. E' consentito il ritiro di 19 rastrelli da natante in Tirreno, di cui 13 nel compartimento di Napoli e 6 nei restanti compartimenti. I titolari, le cui unita' siano iscritte nei compartimenti di cui al presente comma, possono richiedere al Ministero per le politiche agricole la cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con il rastrello da natante fino alla concorrenza del limite massimo di cui al presente comma. 4. Al fine di essere ammesso al procedimento previsto dal comma 3 il titolare di licenza deve presentare domanda in bollo al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro postale di spedizione. 5. Per la formazione della graduatoria per la corresponsione delle indennita' di cui al comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'art. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 21 luglio 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti i 27 luglio 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 154