Art. 12.
  1.   In  dipendenza   delle   difficolta'  operative   dell'impiego
dell'attrezzo,  della  scarsissima  adattabilita' dello  stesso  alle
caratteristiche geomorfologiche dell'Adriatico,  dei problemi causati
da tale tipo di attrezzo  nell'ultimo decennio, anche con riflessi di
ordine  pubblico,  l'attrezzo  denominato  rastrello  da  natante  in
Adriatico e' eliminato.
  2. Ai  titolari delle unita' ritirate  e' corrisposta un'indennita'
di 30 milioni, cui  si applica il regime di cui  all'art. 4, comma 1.
Alle   medesime  unita',   per   effetto   del  ritiro   obbligatorio
dell'attrezzo  rastrello da  natante,  e'  consentita l'aggiunta  del
sistema attrezzi da posta.
  3. E' consentito  il ritiro di 19 rastrelli da  natante in Tirreno,
di cui 13 nel compartimento di Napoli e 6 nei restanti compartimenti.
I titolari, le cui unita' siano  iscritte nei compartimenti di cui al
presente  comma, possono  richiedere  al Ministero  per le  politiche
agricole   la  cancellazione   dell'autorizzazione  alla   pesca  dei
molluschi bivalvi con  il rastrello da natante  fino alla concorrenza
del limite massimo di cui al presente comma.
  4. Al fine  di essere ammesso al procedimento previsto  dal comma 3
il titolare di licenza deve  presentare domanda in bollo al Ministero
per  le  politiche  agricole  -  Direzione  generale  della  pesca  e
dell'acquacoltura, entro  trenta giorni  dalla data  di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. In caso di raccomandata con  ricevuta di ritorno fa fede il
timbro postale di spedizione.
  5. Per la formazione della  graduatoria per la corresponsione delle
indennita' di  cui al comma  3 si applicano le  disposizioni previste
dall'art. 3.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in  vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 21 luglio 1998
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti i 27 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 154