Art. 3.
  1. I titolari di licenze per la pesca dei molluschi bivalvi, le cui
unita' siano iscritte  nei compartimenti di cui all'art.  2, comma 1,
possono  richiedere  al  Ministero   per  le  politiche  agricole  la
cancellazione  dell'autorizzazione alla  pesca dei  molluschi bivalvi
fino alla concorrenza del limite massimo di cui al medesimo comma 1.
  2. Al fine di essere  ammesso al procedimento previsto dal presente
titolo  il titolare  di licenza  di cui  al comma  1 deve  presentare
domanda in bollo  al Ministero per le politiche  agricole - Direzione
generale della  pesca e dell'acquacoltura, entro  trenta giorni dalla
data di  pubblicazione del presente decreto  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana. In caso  di raccomandata con  ricevuta di
ritorno fa fede il timbro postale di spedizione.
  3.   Nella  domanda   e'   indicata   la  composizione   nominativa
dell'equipaggio alla data prevista dall'art. 4, comma 2.
  4.  Le  domande sono  ammesse  secondo  l'ordine determinato  dalla
maggiore anzianita' dell'autorizzazione in capo al medesimo titolare;
successivamente  dalle  unita'  aventi  le  maggiori  caratteristiche
tecniche; infine dalle unita' che hanno licenze polivalenti.
  5. Dopo la scadenza del termine  previsto dal comma 2, il Ministero
delle  politiche   agricole  -  Direzione  generale   della  pesca  e
dell'acquacoltura forma  la graduatoria delle unita'  da ammettere al
ritiro dell'autorizzazione  alla pesca dei molluschi  bivalvi. A tale
fine, onde consentire  il raggiungimento del numero di  ritiri di cui
all'art.  2  in  caso  di domande  insufficienti,  nella  graduatoria
saranno inserite, dopo  le domande ammesse ai sensi dei  commi 2 e 4,
le unita'  da ammettere obbligatoriamente al  ritiro secondo l'ordine
di priorita' determinato dalle unita':
  a) che non abbiano esercitato la pesca dei molluschi bivalvi almeno
per una campagna di pesca a partire dal 1 luglio 1995;
  b) aventi le  maggiori caratteristiche tecniche (in  primo luogo il
tonnellaggio, poi la lunghezza tra  le perpendicolari, poi la potenza
del motore);
    c) che hanno licenze polivalenti;
  d)  dalla  piu' vecchia  alla  piu'  nuova in  relazione  all'eta'.
Nell'ambito di ciascuno dei criteri di cui alle lettere a ), b ), c )
e  d) i  consorzi  possono  proporre al  Ministero  per le  politiche
agricole criteri integrativi.
  6. Sono ammesse al ritiro  facoltativo esclusivamente le unita' che
abbiano  esercitato la  pesca dei  molluschi bivalvi  almeno per  una
campagna di pesca a partire dal 1 luglio 1995.