Art. 3. 1. I titolari di licenze per la pesca dei molluschi bivalvi, le cui unita' siano iscritte nei compartimenti di cui all'art. 2, comma 1, possono richiedere al Ministero per le politiche agricole la cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi fino alla concorrenza del limite massimo di cui al medesimo comma 1. 2. Al fine di essere ammesso al procedimento previsto dal presente titolo il titolare di licenza di cui al comma 1 deve presentare domanda in bollo al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro postale di spedizione. 3. Nella domanda e' indicata la composizione nominativa dell'equipaggio alla data prevista dall'art. 4, comma 2. 4. Le domande sono ammesse secondo l'ordine determinato dalla maggiore anzianita' dell'autorizzazione in capo al medesimo titolare; successivamente dalle unita' aventi le maggiori caratteristiche tecniche; infine dalle unita' che hanno licenze polivalenti. 5. Dopo la scadenza del termine previsto dal comma 2, il Ministero delle politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura forma la graduatoria delle unita' da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi. A tale fine, onde consentire il raggiungimento del numero di ritiri di cui all'art. 2 in caso di domande insufficienti, nella graduatoria saranno inserite, dopo le domande ammesse ai sensi dei commi 2 e 4, le unita' da ammettere obbligatoriamente al ritiro secondo l'ordine di priorita' determinato dalle unita': a) che non abbiano esercitato la pesca dei molluschi bivalvi almeno per una campagna di pesca a partire dal 1 luglio 1995; b) aventi le maggiori caratteristiche tecniche (in primo luogo il tonnellaggio, poi la lunghezza tra le perpendicolari, poi la potenza del motore); c) che hanno licenze polivalenti; d) dalla piu' vecchia alla piu' nuova in relazione all'eta'. Nell'ambito di ciascuno dei criteri di cui alle lettere a ), b ), c ) e d) i consorzi possono proporre al Ministero per le politiche agricole criteri integrativi. 6. Sono ammesse al ritiro facoltativo esclusivamente le unita' che abbiano esercitato la pesca dei molluschi bivalvi almeno per una campagna di pesca a partire dal 1 luglio 1995.