Art. 4.
  1. Al  titolare dell'unita', cui e'  ritirata l'autorizzazione alla
pesca dei  molluschi bivalvi in  attuazione del presente  decreto, e'
corrisposta  una indennita'  di  lire  duecentocinquanta milioni;  al
titolare  delle  unita',  ammesse  al ritiro  obbligatorio  ai  sensi
dell'art. 3, comma 5, lettera a), l'indennita' e' ridotta alla misura
del cinquanta per cento.
  2. A  ciascun membro  dell'equipaggio, imbarcato  alla data  del 30
giugno 1998 o, in caso di  fermo tecnico prolungato, alla data ultima
di  attivita' dell'imbarcazione,  e'  corrisposta  una indennita'  di
dodici milioni.
  3. Le  indennita' di cui ai  commi 1 e  2, ai sensi della  legge 17
maggio 1998, n.  164 e dell'art. 1, comma 9-bis,  del decretolegge n.
16 del 1996, convertito in legge  n. 107 del 1996, non contribuiscono
alla formazione di reddito.
  4.  Nell'ambito  delle  procedure  e  dei  limiti  di  bilancio  le
indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono pagate, entro trenta giorni dal
completamento  della pratica,  mediante ordinativi  diretti intestati
rispettivamente al  titolare della licenza ovvero  al proprietario ed
ai membri dell'equipaggio.
  5. L'unita'  oggetto di ritiro  puo' essere adibita alla  pesca dei
molluschi bivalvi fino alla comunicazione  da parte del Ministero per
le politiche agricole del provvedimento  di ammissione ai benefici di
cui  al  comma  1.  Contestualmente il  Ministero  per  le  politiche
agricole  provvede  alla  cancellazione dalla  licenza  dell'attrezzo
"draga idraulica".
  6.  Alle  unita',  cui  sia ritirata  l'autorizzazione  alla  draga
idraulica  in   attuazione  del   presente  decreto,   e'  consentita
l'aggiunta sulla licenza dei sistemi "attrezzi da posta" nell'ipotesi
in  cui l'unita'  medesima  sia abilitata  esclusivamente alla  draga
idraulica.