Art. 4. 1. Al titolare dell'unita', cui e' ritirata l'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi in attuazione del presente decreto, e' corrisposta una indennita' di lire duecentocinquanta milioni; al titolare delle unita', ammesse al ritiro obbligatorio ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera a), l'indennita' e' ridotta alla misura del cinquanta per cento. 2. A ciascun membro dell'equipaggio, imbarcato alla data del 30 giugno 1998 o, in caso di fermo tecnico prolungato, alla data ultima di attivita' dell'imbarcazione, e' corrisposta una indennita' di dodici milioni. 3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2, ai sensi della legge 17 maggio 1998, n. 164 e dell'art. 1, comma 9-bis, del decretolegge n. 16 del 1996, convertito in legge n. 107 del 1996, non contribuiscono alla formazione di reddito. 4. Nell'ambito delle procedure e dei limiti di bilancio le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono pagate, entro trenta giorni dal completamento della pratica, mediante ordinativi diretti intestati rispettivamente al titolare della licenza ovvero al proprietario ed ai membri dell'equipaggio. 5. L'unita' oggetto di ritiro puo' essere adibita alla pesca dei molluschi bivalvi fino alla comunicazione da parte del Ministero per le politiche agricole del provvedimento di ammissione ai benefici di cui al comma 1. Contestualmente il Ministero per le politiche agricole provvede alla cancellazione dalla licenza dell'attrezzo "draga idraulica". 6. Alle unita', cui sia ritirata l'autorizzazione alla draga idraulica in attuazione del presente decreto, e' consentita l'aggiunta sulla licenza dei sistemi "attrezzi da posta" nell'ipotesi in cui l'unita' medesima sia abilitata esclusivamente alla draga idraulica.