Art. 5. 1. Al fine di pervenire ad una situazione di equilibrio tra capacita' della flotta e risorse dei molluschi bivalvi disponibili nell'area del nord Adriatico, e' attuato il trasferimento di 6 unita' dal compartimento di Monfalcone a quello di Venezia ed il trasferimento di 12 unita' dal compartimento di Chioggia a quello di Venezia. 2. I titolari delle unita' di cui al comma 1, come individuate agli atti esistenti presso il Ministero per le politiche agricole, possono presentare domanda per il trasferimento entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.