Art. 5.
  1.  Al  fine di  pervenire  ad  una  situazione di  equilibrio  tra
capacita' della  flotta e  risorse dei molluschi  bivalvi disponibili
nell'area del nord Adriatico, e' attuato il trasferimento di 6 unita'
dal  compartimento   di  Monfalcone  a   quello  di  Venezia   ed  il
trasferimento di 12 unita' dal  compartimento di Chioggia a quello di
Venezia.
  2. I titolari delle unita' di cui al comma 1, come individuate agli
atti esistenti presso il Ministero per le politiche agricole, possono
presentare domanda  per il trasferimento entro  sessanta giorni dalla
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.