Art. 7. 1. Ai fini della gestione sperimentale di cui all'articolo 6 nel compartimento marittimo di Venezia sono autorizzate ad operare 36 unita' iscritte nel compartimento di Chioggia, cosi' suddivise: a) dal confine nord del compartimento di Chioggia alla diga sud di Lido, 18 unita'; b) dalla diga nord di Lido a Cortellazzo, 9 unita'; c) da Cortellazzo al Tagliamento, 9 unita'. 2. La gestione della pesca nelle aree di sperimentazione di cui al comma 1 compete in via esclusiva al consorzio di Venezia. 3. Il consorzio di Chioggia puo' consentire alle unita' iscritte nel compartimento di Chioggia ed abilitate alla pesca nella zone di cui al comma 1 di pescare anche nelle zone di propria gestione. 4. Il consorzio di Chioggia comunica al consorzio di Venezia, alla capitaneria di porto di Venezia ed al Ministero delle politiche agricole le unita' da abilitare alla pesca in ciascuna delle zone di cui al comma 1. 5. Alla scadenza del termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede alla verifica dei risultati della sperimentazione al fine di adattare le misure di gestione concernenti la stessa ed introdurre gli eventuali correttivi.