Art. 7.
  1. Ai  fini della gestione  sperimentale di cui all'articolo  6 nel
compartimento  marittimo di  Venezia sono  autorizzate ad  operare 36
unita' iscritte nel compartimento di Chioggia, cosi' suddivise:
  a) dal confine nord del compartimento  di Chioggia alla diga sud di
Lido, 18 unita';
    b) dalla diga nord di Lido a Cortellazzo, 9 unita';
    c) da Cortellazzo al Tagliamento, 9 unita'.
  2. La gestione della pesca nelle  aree di sperimentazione di cui al
comma 1 compete in via esclusiva al consorzio di Venezia.
  3. Il  consorzio di Chioggia  puo' consentire alle  unita' iscritte
nel compartimento di  Chioggia ed abilitate alla pesca  nella zone di
cui al comma 1 di pescare anche nelle zone di propria gestione.
  4. Il consorzio di Chioggia  comunica al consorzio di Venezia, alla
capitaneria  di porto  di  Venezia ed  al  Ministero delle  politiche
agricole le unita' da abilitare alla  pesca in ciascuna delle zone di
cui al comma 1.
  5. Alla scadenza del termine di  un anno dall'entrata in vigore del
presente  decreto,  si  procede  alla verifica  dei  risultati  della
sperimentazione al fine di adattare le misure di gestione concernenti
la stessa ed introdurre gli eventuali correttivi.