Allegato 1 REGOLAMENTO DEL CONCORSO PRONOSTICI DENOMINATO "TOTOGOL" CONNESSO CON LE PARTITE DI CALCIO O CON ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE O SVOLTE SOTTO IL CONTROLLO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE lTALIANO - C.O.N.I. (Approvato con decreto ministeriale 23 marzo 1963 e, da ultimo, modificato con il presente decreto) Art. 1. 1. Il Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., esercita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, i concorsi pronostici a svolgimento periodico "Totogol", connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, il cui pronostico possa essere espresso in modo analogo a quello previsto per gli incontri di calcio. I concorsi stessi sono disciplinati dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, nonche' dal presente regolamento speciale approvato con decreto del 10 marzo 1993 e successivamente modificato con decreti ministeriali del 20 aprile 1994, 12 giugno 1995 e 6 febbraio 1996. Art. 2. 1. Il concorso consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo di apposite schede, otto partite di calcio (o di altra manifestazione sportiva di singoli o di squadre) comprese tra quelle inserite nella scheda, da un minimo di 26 ad un massimo di 32, in cui si sia verificato il piu' elevato punteggio finale (o parziale). Di tali partite o manifestazioni e' previsto lo svolgimento in giornate di gara ufficialmente stabilite. 2. Per ciascun incontro il punteggio e' dato dalla sommatoria dei goals o dei punti ottenuti dalla squadra o dal competitore prima/o indicata/o nell'accoppiamento con quelli ottenuti dalla squadra o dal competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento. 3. La combinazione vincente risulta formata dalla esatta previsione di otto numeri d'ordine identificativi di altrettanti incontri, in cui si sia verificato il piu' elevato punteggio. 4. A parita' di punteggio, precedono nella graduatoria di scelta i numeri d'ordine che identificano gli incontri in cui la squadra o il competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento, abbia realizzato il maggior numero di goals o di punti. In caso di ulteriore parita' tra due o piu' incontri, precede nella graduatoria di scelta l'incontro recante il numero d'ordine piu' basso. 5. Gli otto numeri che compongono la combinazione vincente vengono pubblicizzati dall'ente gestore in ordine di numerazione crescente. Art. 3. 1. La posta unitaria per ogni giocata di partecipazione al concorso e' di L. 637. A norma dell'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, il montepremi e' costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di gioco. La giocata minima non puo' essere inferiore a due poste. La partecipazione al concorso e' libera a tutti. Essa dovra' effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona dell'ente gestore; potra' effettuarsi altresi', a scelta dei partecipanti presso "ricevitori autorizzati" dall'ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati a osservare e a far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. I ricevitori sono tenuti a far pervenire, nei termini prefissati, le giocate e le poste ai competenti uffici dell'ente gestore direttamente o per tramite di persone o enti designati dall'ente gestore stesso anche se non appartenenti alla propria amministrazione. Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte distinte da apposite insegne con le caratteristiche stabilite dall'ente gestore ed esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali. 2. La data di chiusura dei concorsi sara' fissata e resa nota dall'ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare e al sistema di raccolta delle giocate. Il partecipante e' tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 63. Identica somma e' dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'ente gestore. 3. La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute. Art. 4. 1. La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede distribuite dall'ente gestore, consistenti in fogli composti di due parti (tagliandi figlia e matrice) convalidabili mediante macchine elettroniche. 2. Il pronostico consiste nella marcatura degli otto incontri, tra quelli indicati nella scheda, nei quali sara' segnato il maggiore numero di goals o sara' totalizzato il maggior numero di punti. 3. Nelle schede sono indicati il numero progressivo e la data del concorso periodico, nonche' la data delle giornate ufficiali di gara alle quali il concorso e' connesso. Possono essere utilizzate anche schede in cui la serie degli accoppiamenti e' indicata col numero d'ordine dell'elenco degli incontri stabilito dall'ente gestore, per il concorso in cui le schede stesse vengono usate, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale. In tal caso il partecipante indichera' sulla scheda il numero e la data del concorso. 4. L'approntamento delle schede di partecipazione al concorso potra' essere effettuato anche prima che siano resi noti i nomi delle squadre o dei competitori; nel qual caso queste/i saranno indicate/i nelle schede stesse con lettere alfabetiche, con obbligo da parte dell'ente gestore di pubblicizzare i nomi, non appena a conoscenza, mediante comunicato stampa. L'ente gestore impartira' disposizioni affinche' i ricevitori non procedano alla convalida delle giocate prima che tali nomi siano resi noti. 5. Nella prima parte della scheda (tagliando figlia) sono indicati, accoppiati, i nomi delle squadre o dei competitori. Ogni accoppiamento di due squadre o competitori corrisponde a uno degli eventi da pronosticare. Il tagliando figlia e' formato da due sezioni. Nella prima sezione sono indicati gli eventi da pronosticare, suddivisi da 1 a 15/16 e da 16/17 a 30/32, e a fianco di ciascuno risultano stampate due caselle con i numeri d'ordine riferiti a ciascun evento da pronosticare, in cui il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione di segno idoneo a essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina. 6. Possono altresi' essere utilizzate schede nelle quali gli eventi da pronosticare sono indicati in unica sequenza da l a 30/32 e le caselle, contrassegnate con i numeri d'ordine riferiti a ciascun evento, sono suddivise sei volte da l a 15/16 e da 16/17 a 30/32 per un totale di sei possibili giocate. Nella seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice, a seguito di lettura ottica, stampera' i numeri d'ordine progressivi che identificano gli eventi marcati dal pronosticatore nella prima sezione. 7. Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascrivera' gli stessi numeri d'ordine stampati sul tagliando figlia. 8. Sulla medesima scheda e' ammessa l'effettuazione di giocate singole o di giocate sistemistiche e, contemporaneamente, di giocate singole e sistemistiche. Una giocata singola si compila contrassegnando otto delle trentadue caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda. Una giocata sistemistica si effettua invece contrassegnando 9, 10, 11, 12, 13 o 14 delle trentadue caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda. 9. Marcando 9 incontri lo sviluppo matematico e' di 9 giocate; 10 incontri lo sviluppo matematico e' di 45 giocate; 11 incontri lo sviluppo matematico e' di 165 giocate; 12 incontri lo sviluppo matematico e di 495 giocate, 13 incontri lo sviluppo matematico e' di 1287 giocate, 14 incontri lo sviluppo matematico e' di 3003 giocate. 10. Le giocate ammesse sono comprese tra un minimo di due e un massimo di 3003 poste. 11. La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nell'apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia automaticamente su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premera' l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella parte superiore dei tagliandi figlia e matrice, dei seguenti dati: codice di ricevitoria, codice di zona, codice della validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione calcistica, tipo di gioco, codice elettronico di controllo, numero di colonne convalidate. A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri degli incontri stampati dalla macchina validatrice sul tagliando matrice. Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore custodisce con ogni cura le matrici immesse nell'apposito contenitore inserito nell'interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia delle schede eventualmente annullate e alla capsula elettronica sulla quale risultano registrati i dati delle giocate convalidate, all'ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati. 12. All'atto del ritiro del tagliando figlia convalidato, il giocatore, nel caso di difformita' tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la facolta' di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa consegna al ricevitore del tagliando predetto, ottenendo il rimborso della posta. 13. Il tagliando matrice e' separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed e' immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina, che viene conservato dall'ente gestore negli archivi di cui al successivo art. 5. Negli stessi archivi e' conservata una copia dei supporti elettronici contenenti i dati che saranno utilizzati per lo scrutinio automatizzato, nonche' per l'eventuale verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso. 14. I numeri d'ordine pronosticati dal giocatore mediante marcatura sulla prima sezione del tagliando figlia e trascritti automaticamente sulla seconda sezione del tagliando figlia e sul tagliando matrice, vengono riportati dalla macchina validatrice mediante registrazione in codice su un supporto elettronico (capsula) inserito all'interno della macchina. I dati della capsula vengono acquisiti presso le sedi di zona mediante appositi lettori elettronici e successivamente memorizzati ed elaborati su supporti idonei a fornire i dati per lo scrutinio. 15. La partecipazione al concorso puo' altresi' effettuarsi presso ricevitorie all'uopo autorizzate, con apposite schede denominate "a caratura" composte da fascicoletti comprendenti ciascuno cinque o dieci cedole, il cui costo unitario e' pari ad un quinto o a un decimo del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono convalidabili con le modalita' di cui al primo comma. 16. E' consentita anche la partecipazione al concorso mediante validatrici in collegamento telematico. Su tali validatrici i dati di gioco, stampati in chiaro sulla seconda parte del tagliando figlia, vengono anche impressi in forma codificata sul tagliando inserito automaticamente dalla macchina nell'apposito contenitore interno e vengono inoltre registrati nella memoria interna della validatrice e in un apposito supporto di memoria estraibile (capsuladati) da utilizzarsi in casi di emergenza. I dati di gioco vengono periodicamente trasferiti per via telematica a un centro di raccolta e quindi, previ gli opportuni controlli, vengono trasmessi telematicamente alla/e sede/i di zona competente/i e registrati su dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili per essere successivamente elaborati secondo le procedure in uso, analogamente ai dati raccolti manualmente. Tali dischi vengono consegnati alla/e commissione/i di zona prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso e costituiscono a tutti gli effetti le matrici delle schede del concorso. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. In caso di parziale o totale impossibilita' di lettura delle giocate su dischi ottici, vengono archiviati, previa verbalizzazione, supporti magnetici e/o capsuledati e/o tabulati contenenti l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso. Art. 5. 1. Presso ogni sede di zona dell'ente gestore l'archivio consiste in uno o piu' armadi di sicurezza provvisti di serratura a 3 chiavi differenti e congegno di controllo. 2. Le operazioni di deposito e la custodia di matrici cartacee e elettroniche sono controllate e sorvegliate dalle commissioni di zona. Di ognuna di esse fanno parte un rappresentante dell'amministrazione delle finanze che la presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario dell'amministrazione delle finanze, che esercita anche le funzioni di segretario. 3. La commissione di zona verbalizza il numero delle giocate convalidate e il numero delle giocate annullate, procede alla chiusura dell'archivio e ne custodisce le chiavi. Art. 6. 1. Appresi i risultati degli eventi formanti l'oggetto del concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'ente gestore provvede a individuare le schede in cui vi siano giocate che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona. La commissione, previa constatazione della integrita' dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate e in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti. 2. In caso di trasmissione telematica dei dati, la commissione estrae dall'archivio anche i dischi ottici e/o eventuali supporti magnetici e/o capsuledati, inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla visualizzazione e alla eventuale stampa delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileva le giocate recanti colonne vincenti. 3. Le operazioni della commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei, a eccezione di eventuali collaboratori nominati o autorizzati dall'amministrazione delle finanze, e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegati gli elenchi delle matrici vincenti. Art. 7. 1. In ciascuna giocata si consegue un punto per ogni numero d'ordine esattamente pronosticato. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle vincite a una prima, a una seconda e a una terza categoria. Sono assegnate alla prima, alla seconda e alla terza categoria le giocate nelle quali il pronostico esatto, rispettivamente per tutti gli eventi, per tutti gli eventi meno uno e per tutti gli eventi meno due risulti dalle corrispondenti matrici esistenti nell'archivio, le quali fanno stato in ogni caso di contestazione. 2. L'importo complessivo destinato ai premi a norma dell'art. 3 viene diviso nel modo seguente: 40% alla prima categoria, 30% alla seconda categoria, 30% alla terza categoria. 3. Le giocate vincenti di ogni categoria partecipano in parti uguali alla suddivisione del rispettivo montepremi. 4. Il premio conseguito dalle combinazioni vincenti in una categoria inferiore non potra' essere superiore a quello della categoria maggiore; in tal caso le due o tre categorie verranno fuse in una sola. 5. In mancanza di giocate vincenti con 8 punti il montepremi andra' a cumularsi con quello della corrispondente categoria nel concorso successivo. Qualora anche in tal concorso non si verifichino giocate vincenti nella prima categoria, la somma dei due montepremi andra' a incrementare il montepremi del concorso successivo per la stessa categoria, e cosi' fino al concorso nel quale si saranno realizzate vincite con il massimo punteggio. Nel caso in cui tale eventualita' si verifichi in occasione dell'ultimo concorso della stagione il montepremi non assegnato sara' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. 6. In mancanza di giocate vincenti con 7 punti il montepremi spettante a questa categoria verra' cumulato a quello della categoria inferiore e ripartito fra tutte le giocate nelle quali siano stati realizzate 6 punti. 7. In mancanza di giocate vincenti con 6 punti, il montepremi spettante a questa categoria verra' ripartito tra le giocate nelle quali sara' realizzato il punteggio piu elevato. 8. In mancanza di giocate vincenti con 7 e 6 punti, i montepremi della seconda e terza categoria saranno suddivisi in unica categoria fra tutte le giocate nelle quali e' stato realizzato il punteggio piu' elevato. 9. Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale punteggio, finale o parziale, definitivo e incontestabile delle partite di calcio, quello conseguito pubblicamente sul terreno di gioco, sempreche' le reti o punti fatte/i o subite/i da ciascuna squadra siano state/i concesse/i dall'arbitro sul campo. 10. Per le altre competizioni deve essere assunto quale punteggio finale o parziale, definitivo e incontestabile quello pubblicamente conseguito e indicato dai giudici di gara, ai sensi delle norme che disciplinano le competizioni sportive stesse. 11. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni o altri provvedimenti non sono influenti agli effetti del concorso. Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito o venga comunque soppresso, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l'ente gestore, a mezzo di comunicazione ufficiale emessa prima della chiusura degli archivi, abbia dichiarato non validi. 12. Nei suddetti casi all'incontro o agli incontri non validi vengono attribuiti convenzionalmente, a tutti gli effetti, ai fini della determinazione della combinazione vincente formulata secondo le modalita' di cui all'art. 2, punteggio identico a quello conseguito nel primo incontro inserito nella scheda e regolarmente disputato. Qualora detto incontro non risultasse valido sara' preso in considerazione il punteggio relativo al secondo incontro valido e cosi' via. 13. Qualora nessun evento risultasse valido, l'intero montepremi sara' cumulato con quello del concorso successivo. 14. Sono presi in considerazione gli eventi anticipati quando prima dell'inizio del periodo di convalida ne sia stata data notizia dall'ente gestore a mezzo bollettino o a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. In tal caso il termine per il deposito delle matrici verra' fissato in relazione allo svolgimento degli eventi anticipati. Art. 8. 1. Un Bollettino Ufficiale edito a cura dell'ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 4.000.000. 2. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria pari o inferiore a L. 4.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale edito entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso ed in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che non ha la possibilita' di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria, fa pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami. 3. Il pronosticatore che si ritenga vincitore con una matrice di cui non siano stati pubblicati gli estremi del contrassegno meccanico, o i cui estremi stessi non risultino pubblicati corrispondentemente al numero delle giocate ritenute vincenti, puo' chiedere la eventuale o complementare assegnazione alle categorie riconosciute vincenti del concorso, soltanto mediante presentazione di reclamo scritto. 4. A pena di decadenza di ogni diritto tale reclamo e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dell'importo di L. 15.000 restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino ufficiale di ricevitoria. Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 5 procedera', sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla definizione dell'esito dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti che dovranno essere pubblicate nel Bollettino ufficiale. Provvedera' altresi' alla consegna alla sede di zona di tutte le matrici vincenti nonche' dei tabulati contenenti la stampa dello sviluppo del/i supporto/i elettronico/i di cui al primo comma dell'art 12. Art. 9. 1. E' istituita in Roma, presso la direzione generale dell'ente gestore, una commissione centrale composta da un rappresentante dell'amministrazione delle finanze, che la presiede, di un rappresentante del C.O.N.I. e di un funzionario del Ministero delle finanze, che esercita anche funzioni di segretario. Tale commissione ha il compito di esaminare i reclami ad essa trasmessi dalle commissioni di zona e di determinare, sulla base degli accertamenti delle commissioni stesse, le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare nel Bollettino Ufficiale. 2. Trascorsi settantacinque giorni da tale pubblicazione cessera' per l'ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici (e/o supporti elettronici) di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative ai reclami non accolti. 3. Ogni diritto e' esercitato in giudizio, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 10. Resta ferma l'esperibilita' dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale dei vincenti. Art. 10. 1. Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta e agevole decisione alla commissione centrale prevista nell'art. 9. Le decisioni della commissione centrale devono essere prese entro trenta giorni dalla data del concorso e devono essere pubblicate nel primo Bollettino Ufficiale immediatamente susseguente. In tale caso il calcolo delle quote unitarie dei premi e' effettuato comprendendo provvisoriamente tra i vincitori anche i reclami predetti, il premio dei quali viene pero' accantonato per essere successivamente attribuito a essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso dei termini fissati nell'art. 9, ultimo comma, dopodiche', se nessun giudizio e' stato promosso, si procede, con i criteri fissati nell'art. 7, al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso. Art. 11. 1. I premi di quota unitaria non superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalita' stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di scheda anonima o con nomi di fantasia il vincitore e' tenuto a comunicare all'ente gestore il nome a favore del quale deve essere effettuato il pagamento. 2. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario fino a L. 20.000.000, sono pagati dall'ente gestore, previa acquisizione del tagliando figlia, al titolare della ricevitoria che ha convalidato la giocata, il quale provvedera' a corrisponderli, in quinti o in decimi, a favore e a spese dei vincitori che gli abbiano consegnato le cedole di partecipazione. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario superiore a L. 20.000.000 sono pagati in quinti o in decimi, direttamente dall'ente gestore a favore e a spese dei vincitori, previa acquisizione di ciascuna delle cedole da parte dei giocatori. 3. Il pagamento dei premi avviene dietro ritiro del tagliando figlia escluso qualsiasi equipollente Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio puo' essere disposto decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui all'ultimo comma del presente articolo, sempreche' esistano ampi e obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'ente gestore, sentita la commissione centrale di cui all'art. 9. 4. Qualora venga richiesto il pagamento di una vincita conseguita su un tagliando figlia non decifrabile, il tagliando stesso costituisce valido documento di legittimazione al pagamento, a condizione che il tagliando matrice corrispondente risulti elencato tra quelli vincenti. La corrispondenza tra le due parti della scheda deve risultare dall'esatto abbinamento tra le due parti del logo prestampato, nonche' dalla corrispondenza dei segni di pronostico scritti dal giocatore sulla parte figlia con quelli stampati sul tabulato denominato "elenco vincenti per ricevitoria" archiviato dalla commissione. 5. Qualsiasi comunicazione riguardante le modalita' di pagamento dei premi sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso. 6. I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli estremi della matrice vincente. Art. 12. 1. Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici cartacee o elettroniche che compilate e ricevute nei modi prescritti, risultano custodite a norma dell'art 5. Qualora per qualsiasi motivo la matrice cartacea non fosse rinvenuta nell'archivio, la commissione di zona procedera' allo sviluppo del supporto elettronico archiviato ai sensi dell'art. 4. Identica procedura e' applicata anche nel caso in cui la matrice cartacea rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile per quanto attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida della scheda. 2. Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico o qualora non sia possibile effettuare lo sviluppo dello stesso, la matrice mancante o non integra o non decifrabile non partecipa al concorso e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa - salvo i casi di dolo o colpa grave - ogni responsabilita' tanto dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attivita'. 3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle giocate raccolte telematicamente nel caso non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dagli altri supporti elettronici, o non fosse leggibile il supporto cartaceo corrispondente. 4. L'ente gestore, i suoi ausiliari e i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, del relativo supporto elettronico e del relativo tabulato, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attivita' rispettive sino alla scadenza del termine di presentazione del reclamo previsto dall'art. 8. Tali matrici mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare. Art. 13. 1. Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 6, si verifica, per causa di forza maggiore, la distruzione, totale o parziale, delle matrici e/o dei relativi supporti elettronici e/o dei relativi tabulati, che hanno efficacia probatoria, ricevuti e custoditi, essi sono dichiarati esclusi dal concorso e i relativi concorrenti hanno diritto solamente al rimborso della quota destinata al montepremi. 2. La medesina norma sara' applicata, qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere constatata la non integrita' dell'archivio o della sua serratura. 3. Ove le ipotesi di cui ai due commi precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 6, saranno considerate valide solamente le vincite gia' accertate e verbalizzate, esclusa la facolta' di reclamo di cui all'art. 8. Art. 14. 1. La responsabilita' dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, come pure quella dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attivita', ove non sia esclusa dalle presenti norme e' comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata. 2. Di ogni comunicato relativo allo svolgimento dei concorsi sara' data legale notizia agli interessati, a ogni effetto, mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di cui all'art. 8 e mediante affissione in apposito albo presso le sedi di zona. 3. Il Foro esclusivamente competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso e' quello di Roma, sede dell'ente gestore.