(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
  REGOLAMENTO DEL  CONCORSO PRONOSTICI DENOMINATO  "TOTOGOL" CONNESSO
CON  LE  PARTITE  DI  CALCIO  O  CON  ALTRE  MANIFESTAZIONI  SPORTIVE
ORGANIZZATE  O  SVOLTE  SOTTO  IL  CONTROLLO  DEL  COMITATO  OLIMPICO
NAZIONALE lTALIANO - C.O.N.I.
          (Approvato con decreto ministeriale 23 marzo 1963
          e, da ultimo, modificato con il presente decreto)
                               Art. 1.
  1. Il Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., esercita, ai
sensi dell'art. 6  del decreto legislativo 14 aprile 1948,  n. 496, i
concorsi pronostici  a svolgimento periodico "Totogol",  connessi con
le  partite di  calcio o  con altre  manifestazioni sportive,  il cui
pronostico possa  essere espresso in  modo analogo a  quello previsto
per gli incontri di calcio. I concorsi stessi sono disciplinati dalle
norme per  l'applicazione e  l'esecuzione del decreto  legislativo 14
aprile  1948, n.  496,  approvate con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 18 aprile  1951, n. 581, nonche'  dal presente regolamento
speciale approvato  con decreto del  10 marzo 1993  e successivamente
modificato con  decreti ministeriali  del 20  aprile 1994,  12 giugno
1995 e 6 febbraio 1996.
                               Art. 2.
  1. Il concorso consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo
di apposite schede, otto partite di calcio (o di altra manifestazione
sportiva di singoli o di  squadre) comprese tra quelle inserite nella
scheda,  da un  minimo di  26 ad  un  massimo di  32, in  cui si  sia
verificato il  piu' elevato  punteggio finale  (o parziale).  Di tali
partite o  manifestazioni e' previsto  lo svolgimento in  giornate di
gara ufficialmente stabilite.
  2. Per ciascun  incontro il punteggio e' dato  dalla sommatoria dei
goals o  dei punti ottenuti  dalla squadra o dal  competitore prima/o
indicata/o nell'accoppiamento con quelli ottenuti dalla squadra o dal
competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento.
  3. La combinazione vincente risulta formata dalla esatta previsione
di otto  numeri d'ordine  identificativi di altrettanti  incontri, in
cui si sia verificato il piu' elevato punteggio.
  4. A parita' di punteggio,  precedono nella graduatoria di scelta i
numeri d'ordine che identificano gli incontri  in cui la squadra o il
competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento, abbia realizzato
il maggior numero  di goals o di punti. In  caso di ulteriore parita'
tra  due  o  piu'  incontri,  precede  nella  graduatoria  di  scelta
l'incontro recante il numero d'ordine piu' basso.
  5. Gli otto numeri che  compongono la combinazione vincente vengono
pubblicizzati dall'ente gestore in ordine di numerazione crescente.
                               Art. 3.
  1. La posta unitaria per ogni giocata di partecipazione al concorso
e' di L. 637.  A norma dell'art. 2 della legge  29 settembre 1965, n.
1117,  il  montepremi e'  costituito  dal  38 per  cento  dell'intero
complessivo ammontare  delle poste  di gioco.  La giocata  minima non
puo' essere inferiore  a due poste. La partecipazione  al concorso e'
libera a tutti. Essa dovra'  effettuarsi presso gli uffici delle sedi
di zona dell'ente gestore; potra'  effettuarsi altresi', a scelta dei
partecipanti  presso  "ricevitori  autorizzati"  dall'ente,  i  quali
agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati a osservare e
a  far  rispettare  dai  partecipanti   stessi  tutte  le  norme  che
disciplinano il concorso.  I ricevitori sono tenuti  a far pervenire,
nei termini  prefissati, le giocate  e le poste ai  competenti uffici
dell'ente  gestore  direttamente o  per  tramite  di persone  o  enti
designati  dall'ente gestore  stesso anche  se non  appartenenti alla
propria  amministrazione. Le  ricevitorie autorizzate  debbono essere
contraddistinte distinte  da apposite insegne con  le caratteristiche
stabilite dall'ente  gestore ed  esposte al pubblico  sia all'esterno
che all'interno dei locali.
  2.  La data  di chiusura  dei concorsi  sara' fissata  e resa  nota
dall'ente gestore  in relazione  all'ora di svolgimento  degli eventi
sportivi da pronosticare  e al sistema di raccolta  delle giocate. Il
partecipante e'  tenuto a  corrispondere al  ricevitore, a  titolo di
rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 63.
Identica  somma e'  dovuta quando  la partecipazione  al concorso  ha
luogo presso gli uffici dell'ente gestore.
  3. La  partecipazione al concorso  implica la piena  conoscenza del
presente regolamento  e l'accettazione incondizionata delle  norme in
esso contenute.
                               Art. 4.
  1. La partecipazione al concorso  deve risultare da apposite schede
distribuite dall'ente  gestore, consistenti in fogli  composti di due
parti (tagliandi  figlia e  matrice) convalidabili  mediante macchine
elettroniche.
  2. Il pronostico consiste nella  marcatura degli otto incontri, tra
quelli indicati  nella scheda,  nei quali  sara' segnato  il maggiore
numero di goals o sara' totalizzato il maggior numero di punti.
  3. Nelle schede  sono indicati il numero progressivo e  la data del
concorso periodico, nonche' la data  delle giornate ufficiali di gara
alle quali il  concorso e' connesso. Possono  essere utilizzate anche
schede in  cui la  serie degli accoppiamenti  e' indicata  col numero
d'ordine dell'elenco degli incontri  stabilito dall'ente gestore, per
il concorso in  cui le schede stesse vengono usate,  e pubblicato nel
Bollettino Ufficiale.  In tal  caso il partecipante  indichera' sulla
scheda il numero e la data del concorso.
  4.  L'approntamento  delle  schede di  partecipazione  al  concorso
potra' essere effettuato anche prima che siano resi noti i nomi delle
squadre o dei competitori; nel  qual caso queste/i saranno indicate/i
nelle schede  stesse con  lettere alfabetiche,  con obbligo  da parte
dell'ente gestore di  pubblicizzare i nomi, non  appena a conoscenza,
mediante  comunicato stampa.  L'ente gestore  impartira' disposizioni
affinche'  i ricevitori  non procedano  alla convalida  delle giocate
prima che tali nomi siano resi noti.
  5. Nella prima parte della scheda (tagliando figlia) sono indicati,
accoppiati,   i  nomi   delle   squadre  o   dei  competitori.   Ogni
accoppiamento di  due squadre o  competitori corrisponde a  uno degli
eventi  da  pronosticare.  Il  tagliando figlia  e'  formato  da  due
sezioni.   Nella  prima   sezione   sono  indicati   gli  eventi   da
pronosticare, suddivisi da 1  a 15/16 e da 16/17 a  30/32, e a fianco
di  ciascuno risultano  stampate due  caselle con  i numeri  d'ordine
riferiti  a  ciascun evento  da  pronosticare,  in cui  il  giocatore
esprime il proprio pronostico  mediante l'apposizione di segno idoneo
a essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina.
  6. Possono altresi' essere utilizzate schede nelle quali gli eventi
da pronosticare  sono indicati in  unica sequenza da  l a 30/32  e le
caselle,  contrassegnate con  i  numeri d'ordine  riferiti a  ciascun
evento, sono suddivise sei volte da l  a 15/16 e da 16/17 a 30/32 per
un  totale  di  sei  possibili giocate.  Nella  seconda  sezione  del
tagliando  figlia,  la macchina  validatrice,  a  seguito di  lettura
ottica, stampera' i numeri  d'ordine progressivi che identificano gli
eventi marcati dal pronosticatore nella prima sezione.
  7. Nella  seconda parte della scheda  (tagliando matrice), identica
alla seconda  sezione del  tagliando figlia, la  macchina validatrice
trascrivera'  gli  stessi  numeri  d'ordine  stampati  sul  tagliando
figlia.
  8.  Sulla medesima  scheda  e' ammessa  l'effettuazione di  giocate
singole o di giocate  sistemistiche e, contemporaneamente, di giocate
singole   e   sistemistiche.   Una   giocata   singola   si   compila
contrassegnando  otto  delle   trentadue  caselle  corrispondenti  ai
pronostici  stampati  sulla  scheda.   Una  giocata  sistemistica  si
effettua  invece  contrassegnando  9,  10,  11, 12,  13  o  14  delle
trentadue caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda.
  9. Marcando 9  incontri lo sviluppo matematico e' di  9 giocate; 10
incontri  lo sviluppo  matematico e'  di 45  giocate; 11  incontri lo
sviluppo  matematico  e' di  165  giocate;  12 incontri  lo  sviluppo
matematico e di 495 giocate, 13 incontri lo sviluppo matematico e' di
1287 giocate, 14 incontri lo sviluppo matematico e' di 3003 giocate.
  10. Le  giocate ammesse  sono comprese  tra un minimo  di due  e un
massimo di 3003 poste.
  11. La  convalida viene  effettuata dal ricevitore  introducendo la
scheda  di partecipazione  al concorso  nell'apposita apertura  della
macchina  validatrice   che,  all'atto   dell'inserimento,  evidenzia
automaticamente  su   un  visualizzatore  l'importo   della  giocata.
Ottenuto  l'assenso   del  pronosticatore,  il   ricevitore  premera'
l'apposito   tasto  di   convalida.   La   convalida  risulta   dalla
scritturazione,  operata  dalla  macchina  validatrice,  nella  parte
superiore dei tagliandi  figlia e matrice, dei  seguenti dati: codice
di  ricevitoria, codice  di  zona, codice  della validatrice,  numero
progressivo della  giocata, numero di concorso,  stagione calcistica,
tipo di  gioco, codice  elettronico di  controllo, numero  di colonne
convalidate. A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri degli
incontri stampati  dalla macchina validatrice sul  tagliando matrice.
Dopo la  convalida, il partecipante  ritira il tagliando figlia  e il
ricevitore custodisce con ogni  cura le matrici immesse nell'apposito
contenitore  inserito  nell'interno  della macchina  validatrice  per
farle  pervenire,   unitamente  ai  tagliandi  figlia   delle  schede
eventualmente  annullate  e  alla  capsula  elettronica  sulla  quale
risultano  registrati  i  dati delle  giocate  convalidate,  all'ente
gestore nei termini da quest'ultimo fissati.
  12.  All'atto  del  ritiro  del tagliando  figlia  convalidato,  il
giocatore,  nel   caso  di  difformita'  tra   i  pronostici  marcati
manualmente  e  quelli stampati  dalla  macchina  validatrice, ha  la
facolta'  di  chiedere  l'annullo della  scheda  convalidata,  previa
consegna al ricevitore del  tagliando predetto, ottenendo il rimborso
della posta.
  13. Il tagliando matrice e'  separato dal tagliando figlia mediante
taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della
convalida  ed e'  immesso  automaticamente nell'apposito  contenitore
della macchina, che viene  conservato dall'ente gestore negli archivi
di cui al  successivo art. 5. Negli stessi archivi  e' conservata una
copia  dei  supporti  elettronici   contenenti  i  dati  che  saranno
utilizzati per  lo scrutinio  automatizzato, nonche'  per l'eventuale
verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso.
  14. I numeri d'ordine pronosticati dal giocatore mediante marcatura
sulla prima sezione del tagliando figlia e trascritti automaticamente
sulla seconda sezione  del tagliando figlia e  sul tagliando matrice,
vengono riportati  dalla macchina validatrice  mediante registrazione
in codice  su un supporto elettronico  (capsula) inserito all'interno
della macchina. I dati della capsula vengono acquisiti presso le sedi
di  zona  mediante  appositi lettori  elettronici  e  successivamente
memorizzati ed elaborati  su supporti idonei a fornire i  dati per lo
scrutinio.
  15. La partecipazione al  concorso puo' altresi' effettuarsi presso
ricevitorie all'uopo  autorizzate, con apposite schede  denominate "a
caratura"  composte da  fascicoletti comprendenti  ciascuno cinque  o
dieci cedole,  il cui  costo unitario  e' pari  ad un  quinto o  a un
decimo del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata
dal ricevitore. Le schede,  compilate presso le predette ricevitorie,
sono convalidabili con le modalita' di cui al primo comma.
  16.  E' consentita  anche  la partecipazione  al concorso  mediante
validatrici in collegamento telematico. Su tali validatrici i dati di
gioco, stampati in  chiaro sulla seconda parte  del tagliando figlia,
vengono  anche impressi  in forma  codificata sul  tagliando inserito
automaticamente  dalla macchina  nell'apposito contenitore  interno e
vengono inoltre registrati nella  memoria interna della validatrice e
in  un  apposito  supporto  di memoria  estraibile  (capsuladati)  da
utilizzarsi  in   casi  di  emergenza.   I  dati  di   gioco  vengono
periodicamente trasferiti per via telematica  a un centro di raccolta
e   quindi,  previ   gli  opportuni   controlli,  vengono   trasmessi
telematicamente alla/e  sede/i di  zona competente/i e  registrati su
dischi  ottici   scrivibili  una   sola  volta,  rileggibili   e  non
modificabili   per  essere   successivamente  elaborati   secondo  le
procedure  in uso,  analogamente ai  dati raccolti  manualmente. Tali
dischi  vengono   consegnati  alla/e  commissione/i  di   zona  prima
dell'inizio  degli  avvenimenti  sportivi   oggetto  del  concorso  e
costituiscono  a  tutti  gli  effetti le  matrici  delle  schede  del
concorso.  Dette   matrici  elettroniche  fanno  stato   in  caso  di
contestazione. In caso di parziale o totale impossibilita' di lettura
delle   giocate  su   dischi  ottici,   vengono  archiviati,   previa
verbalizzazione,  supporti  magnetici  e/o capsuledati  e/o  tabulati
contenenti  l'elenco  di tutte  le  giocate  registrate, i  cui  dati
valgono ad ogni effetto del concorso.
                                Art. 5.
  1. Presso ogni  sede di zona dell'ente  gestore l'archivio consiste
in uno o  piu' armadi di sicurezza provvisti di  serratura a 3 chiavi
differenti e congegno di controllo.
  2. Le  operazioni di deposito e  la custodia di matrici  cartacee e
elettroniche  sono controllate  e  sorvegliate  dalle commissioni  di
zona.   Di   ognuna   di   esse   fanno   parte   un   rappresentante
dell'amministrazione delle finanze che la presiede, un rappresentante
del C.O.N.I. e un funzionario dell'amministrazione delle finanze, che
esercita anche le funzioni di segretario.
  3.  La  commissione di  zona  verbalizza  il numero  delle  giocate
convalidate  e  il  numero  delle  giocate  annullate,  procede  alla
chiusura dell'archivio e ne custodisce le chiavi.
                               Art. 6.
  1.  Appresi  i  risultati   degli  eventi  formanti  l'oggetto  del
concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'ente gestore provvede a
individuare  le schede  in cui  vi siano  giocate che  possono essere
dichiarate vincenti,  comunicandone i dati alla  commissione di zona.
La commissione, previa constatazione della integrita' dell'archivio e
della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come
sopra individuate e  in base alle risultanze della  verifica del loro
contenuto determina le matrici vincenti.
  2.  In caso  di trasmissione  telematica dei  dati, la  commissione
estrae  dall'archivio anche  i dischi  ottici e/o  eventuali supporti
magnetici e/o capsuledati, inserisce  la colonna vincente in apposito
elaboratore e  provvede alla visualizzazione e  alla eventuale stampa
delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e
del relativo  elenco, oppure estrae  il tabulato dal quale  rileva le
giocate recanti colonne vincenti.
  3.   Le  operazioni   della   commissione   vengono  svolte   senza
l'intervento  di estranei,  a  eccezione  di eventuali  collaboratori
nominati  o autorizzati  dall'amministrazione delle  finanze, e  sono
descritte in un  verbale al quale devono essere  allegati gli elenchi
delle matrici vincenti.
                               Art. 7.
  1.  In  ciascuna giocata  si  consegue  un  punto per  ogni  numero
d'ordine esattamente  pronosticato. La  somma dei punti  determina la
graduatoria e l'assegnazione delle vincite a una prima, a una seconda
e a  una terza categoria. Sono  assegnate alla prima, alla  seconda e
alla terza  categoria le  giocate nelle  quali il  pronostico esatto,
rispettivamente per tutti gli eventi, per tutti gli eventi meno uno e
per tutti  gli eventi meno  due risulti dalle  corrispondenti matrici
esistenti  nell'archivio,  le  quali  fanno stato  in  ogni  caso  di
contestazione.
  2. L'importo  complessivo destinato  ai premi  a norma  dell'art. 3
viene diviso  nel modo seguente:  40% alla prima categoria,  30% alla
seconda categoria, 30% alla terza categoria.
  3.  Le giocate  vincenti  di ogni  categoria  partecipano in  parti
uguali alla suddivisione del rispettivo montepremi.
  4.  Il  premio  conseguito   dalle  combinazioni  vincenti  in  una
categoria  inferiore  non  potra'  essere superiore  a  quello  della
categoria maggiore; in tal caso le  due o tre categorie verranno fuse
in una sola.
  5. In mancanza di giocate vincenti con 8 punti il montepremi andra'
a cumularsi  con quello  della corrispondente categoria  nel concorso
successivo. Qualora anche in tal  concorso non si verifichino giocate
vincenti nella prima categoria, la  somma dei due montepremi andra' a
incrementare  il montepremi  del  concorso successivo  per la  stessa
categoria, e cosi'  fino al concorso nel quale  si saranno realizzate
vincite con il  massimo punteggio. Nel caso in  cui tale eventualita'
si  verifichi in  occasione  dell'ultimo concorso  della stagione  il
montepremi non  assegnato sara' sommato al  corrispondente montepremi
della categoria inferiore.
  6.  In mancanza  di  giocate  vincenti con  7  punti il  montepremi
spettante a questa categoria verra' cumulato a quello della categoria
inferiore e  ripartito fra tutte  le giocate nelle quali  siano stati
realizzate 6 punti.
  7.  In mancanza  di giocate  vincenti  con 6  punti, il  montepremi
spettante a  questa categoria verra'  ripartito tra le  giocate nelle
quali sara' realizzato il punteggio piu elevato.
  8. In  mancanza di giocate vincenti  con 7 e 6  punti, i montepremi
della seconda e terza categoria  saranno suddivisi in unica categoria
fra tutte  le giocate  nelle quali e'  stato realizzato  il punteggio
piu' elevato.
  9. Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale
punteggio,  finale  o  parziale, definitivo  e  incontestabile  delle
partite  di calcio,  quello conseguito  pubblicamente sul  terreno di
gioco,  sempreche' le  reti o  punti fatte/i  o subite/i  da ciascuna
squadra siano state/i concesse/i dall'arbitro sul campo.
  10. Per le  altre competizioni deve essere  assunto quale punteggio
finale o  parziale, definitivo e incontestabile  quello pubblicamente
conseguito e indicato  dai giudici di gara, ai sensi  delle norme che
disciplinano le competizioni sportive stesse.
  11. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo
dalle autorita'  sportive competenti, annullamenti,  penalizzazioni o
altri provvedimenti non sono influenti agli effetti del concorso. Non
sono  validi agli  effetti del  concorso gli  eventi sportivi  il cui
svolgimento avvenga in giorno diverso  da quello prestabilito o venga
comunque  soppresso,  quelli  rimasti  pubblicamente  incompiuti  per
qualsiasi  motivo   e  quelli   che  l'ente   gestore,  a   mezzo  di
comunicazione ufficiale  emessa prima  della chiusura  degli archivi,
abbia dichiarato non validi.
  12.  Nei suddetti  casi  all'incontro o  agli  incontri non  validi
vengono attribuiti  convenzionalmente, a  tutti gli effetti,  ai fini
della determinazione della combinazione vincente formulata secondo le
modalita' di cui  all'art. 2, punteggio identico  a quello conseguito
nel primo  incontro inserito  nella scheda e  regolarmente disputato.
Qualora  detto   incontro  non  risultasse  valido   sara'  preso  in
considerazione  il punteggio  relativo al  secondo incontro  valido e
cosi' via.
  13. Qualora  nessun evento  risultasse valido,  l'intero montepremi
sara' cumulato con quello del concorso successivo.
  14. Sono presi in considerazione gli eventi anticipati quando prima
dell'inizio  del  periodo di  convalida  ne  sia stata  data  notizia
dall'ente gestore  a mezzo bollettino  o a  mezzo stampa o  con altri
mezzi di  diffusione. In tal  caso il  termine per il  deposito delle
matrici  verra' fissato  in relazione  allo svolgimento  degli eventi
anticipati.
                               Art. 8.
  1. Un Bollettino Ufficiale edito  a cura dell'ente gestore entro il
secondo giorno  dalla data  di svolgimento  del concorso,  pubblica i
risultati del concorso  e i numeri d'ordine  delle matrici dichiarate
vincenti con quota unitaria superiore a L. 4.000.000.
  2. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria
pari o inferiore a L.  4.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono
state  effettuate le  giocate, sono  elencati in  apposito Bollettino
ufficiale edito entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del
concorso ed in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che
non ha la  possibilita' di consultare il  Bollettino ufficiale oppure
il Bollettino ufficiale di  ricevitoria, fa pervenire alla competente
sede di  zona il tagliando  figlia entro  il termine stabilito  per i
reclami.
  3. Il  pronosticatore che si  ritenga vincitore con una  matrice di
cui  non   siano  stati  pubblicati  gli   estremi  del  contrassegno
meccanico,  o   i  cui   estremi  stessi  non   risultino  pubblicati
corrispondentemente al  numero delle giocate ritenute  vincenti, puo'
chiedere  la eventuale  o complementare  assegnazione alle  categorie
riconosciute vincenti  del concorso, soltanto  mediante presentazione
di reclamo scritto.
  4. A  pena di decadenza  di ogni  diritto tale reclamo  e qualsiasi
altro  reclamo  per  qualunque   motivo  proposto,  accompagnato  dal
tagliando figlia di  partecipazione al concorso e  dell'importo di L.
15.000  restituibili in  caso  di accoglimento,  deve pervenire  alla
competente sede di zona entro e non oltre il termine di trenta giorni
dalla data  di pubblicazione  dei numeri  delle matrici  vincenti nel
Bollettino  ufficiale  o  nel Bollettino  ufficiale  di  ricevitoria.
Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 5 procedera',
sulla scorta delle matrici  custodite nell'archivio, alla definizione
dell'esito dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale
e  disponendo le  necessarie variazioni  degli elenchi  delle matrici
vincenti  che dovranno  essere pubblicate  nel Bollettino  ufficiale.
Provvedera'  altresi' alla  consegna alla  sede di  zona di  tutte le
matrici  vincenti nonche'  dei  tabulati contenenti  la stampa  dello
sviluppo  del/i  supporto/i  elettronico/i  di  cui  al  primo  comma
dell'art 12.
                               Art. 9.
  1. E'  istituita in  Roma, presso  la direzione  generale dell'ente
gestore,  una  commissione  centrale composta  da  un  rappresentante
dell'amministrazione   delle  finanze,   che  la   presiede,  di   un
rappresentante del C.O.N.I.  e di un funzionario  del Ministero delle
finanze, che esercita anche  funzioni di segretario. Tale commissione
ha  il  compito  di  esaminare  i reclami  ad  essa  trasmessi  dalle
commissioni di zona  e di determinare, sulla  base degli accertamenti
delle commissioni stesse,  le quote unitarie definitive  dei premi da
pubblicare nel Bollettino Ufficiale.
  2. Trascorsi  settantacinque giorni da tale  pubblicazione cessera'
per  l'ente gestore  ogni  obbligo di  ulteriore conservazione  delle
matrici (e/o  supporti elettronici)  di ogni singolo  concorso, fatta
eccezione per quelle relative ai reclami non accolti.
  3. Ogni  diritto e'  esercitato in giudizio,  innanzi all'autorita'
giudiziaria ordinaria,  entro i sessanta giorni  successivi alla data
di pubblicazione  dell'esito del  reclamo di  cui all'art.  10. Resta
ferma  l'esperibilita' dell'azione  giudiziaria  ordinaria, anche  in
mancanza del previo esperimento del  reclamo, entro i sessanta giorni
successivi alla  data di  pubblicazione del bollettino  ufficiale dei
vincenti.
                              Art. 10.
  1.  Le  commissioni  di  zona possono  trasmettere  i  reclami  che
appaiono di non pronta e  agevole decisione alla commissione centrale
prevista nell'art. 9. Le  decisioni della commissione centrale devono
essere prese  entro trenta  giorni dalla data  del concorso  e devono
essere  pubblicate  nel  primo  Bollettino  Ufficiale  immediatamente
susseguente. In tale  caso il calcolo delle quote  unitarie dei premi
e' effettuato  comprendendo provvisoriamente tra i  vincitori anche i
reclami predetti,  il premio  dei quali  viene pero'  accantonato per
essere successivamente attribuito a essi  in caso di accoglimento del
reclamo.  Se il  reclamo viene  respinto, si  attende il  decorso dei
termini  fissati nell'art.  9,  ultimo comma,  dopodiche', se  nessun
giudizio  e'  stato  promosso,  si procede,  con  i  criteri  fissati
nell'art.  7,  al riparto  del  premio  tra i  vincitori  definitivi;
qualora invece sia  stato promosso giudizio, il  premio stesso rimane
accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso.
                              Art. 11.
  1. I  premi di  quota unitaria  non superiore  a L.  4.000.000 sono
pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le
modalita'  stabilite dall'ente  gestore e  pubblicate nel  Bollettino
ufficiale. I  premi di quota  unitaria superiore a L.  4.000.000 sono
pagati  a favore  e a  spese  del vincitore  il cui  nome, cognome  e
indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo
della scheda. In caso di identificazione incerta, di scheda anonima o
con nomi  di fantasia  il vincitore e'  tenuto a  comunicare all'ente
gestore  il  nome  a  favore  del quale  deve  essere  effettuato  il
pagamento.
  2. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario fino
a L.  20.000.000, sono pagati dall'ente  gestore, previa acquisizione
del  tagliando   figlia,  al   titolare  della  ricevitoria   che  ha
convalidato  la giocata,  il quale  provvedera' a  corrisponderli, in
quinti o in decimi, a favore e  a spese dei vincitori che gli abbiano
consegnato le cedole di partecipazione.  I premi conseguiti su schede
a caratura di importo unitario  superiore a L. 20.000.000 sono pagati
in quinti  o in decimi, direttamente  dall'ente gestore a favore  e a
spese dei vincitori, previa acquisizione  di ciascuna delle cedole da
parte dei giocatori.
  3.  Il pagamento  dei  premi avviene  dietro  ritiro del  tagliando
figlia escluso qualsiasi equipollente Qualora il vincitore non sia in
grado  di produrlo,  il  pagamento del  premio  puo' essere  disposto
decorso  il  termine  di  decadenza   di  centoventi  giorni  di  cui
all'ultimo comma  del presente  articolo, sempreche' esistano  ampi e
obiettivi elementi di  identificazione dell'effettivo avente diritto,
risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso
dell'ente gestore, sentita la commissione centrale di cui all'art. 9.
  4. Qualora venga  richiesto il pagamento di  una vincita conseguita
su  un   tagliando  figlia  non  decifrabile,   il  tagliando  stesso
costituisce  valido  documento  di  legittimazione  al  pagamento,  a
condizione che  il tagliando matrice corrispondente  risulti elencato
tra quelli vincenti. La corrispondenza  tra le due parti della scheda
deve  risultare dall'esatto  abbinamento tra  le due  parti del  logo
prestampato,  nonche' dalla  corrispondenza dei  segni di  pronostico
scritti  dal giocatore  sulla parte  figlia con  quelli stampati  sul
tabulato  denominato  "elenco  vincenti per  ricevitoria"  archiviato
dalla commissione.
  5. Qualsiasi  comunicazione riguardante  le modalita'  di pagamento
dei premi sara' pubblicata nel  Bollettino Ufficiale recante le quote
definitive dei premi di ogni concorso.
  6. I vincitori decadono da  ogni diritto alla riscossione dei premi
se non  ne richiedono il  pagamento nel termine di  centoventi giorni
dalla data  di pubblicazione  nel Bollettino Ufficiale  degli estremi
della matrice vincente.
                              Art. 12.
  1. Concorrono alla determinazione  delle colonne vincenti solamente
le matrici cartacee o elettroniche  che compilate e ricevute nei modi
prescritti,  risultano  custodite a  norma  dell'art  5. Qualora  per
qualsiasi   motivo   la   matrice  cartacea   non   fosse   rinvenuta
nell'archivio, la  commissione di  zona procedera' allo  sviluppo del
supporto  elettronico  archiviato  ai  sensi  dell'art.  4.  Identica
procedura  e' applicata  anche nel  caso in  cui la  matrice cartacea
rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile per
quanto attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida della scheda.
  2. Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico o
qualora non  sia possibile  effettuare lo  sviluppo dello  stesso, la
matrice mancante  o non  integra o non  decifrabile non  partecipa al
concorso  e il  concorrente ha  diritto solamente  al rimborso  della
posta pagata, dietro  consegna del tagliando figlia  in suo possesso,
esclusa - salvo  i casi di dolo o colpa  grave - ogni responsabilita'
tanto dell'ente gestore  e dei suoi ausiliari,  quanto dei ricevitori
autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attivita'.
  3. Le  disposizioni di cui  al precedente comma si  applicano anche
alle giocate  raccolte telematicamente  nel caso non  fosse possibile
ottenere  la matrice  elettronica  dai dischi  ottici  o dagli  altri
supporti  elettronici, o  non  fosse leggibile  il supporto  cartaceo
corrispondente.
  4. L'ente gestore, i suoi ausiliari e i ricevitori autorizzati, ove
in  qualsiasi  momento accertino  la  mancanza  di una  matrice,  del
relativo  supporto  elettronico e  del  relativo  tabulato, ne  danno
notizia al  pubblico mediante  avviso che  deve rimanere  esposto nel
locale di  svolgimento delle attivita' rispettive  sino alla scadenza
del termine di  presentazione del reclamo previsto  dall'art. 8. Tali
matrici mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui
la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.
                              Art. 13.
  1. Qualora, prima  del compimento delle operazioni  di cui all'art.
6, si verifica, per causa di forza maggiore, la distruzione, totale o
parziale, delle matrici e/o dei relativi supporti elettronici e/o dei
relativi  tabulati,  che  hanno   efficacia  probatoria,  ricevuti  e
custoditi, essi  sono dichiarati  esclusi dal  concorso e  i relativi
concorrenti hanno diritto solamente al rimborso della quota destinata
al montepremi.
  2.  La medesina  norma  sara' applicata,  qualora all'inizio  delle
operazioni  sopra   menzionate  dovesse  essere  constatata   la  non
integrita' dell'archivio o della sua serratura.
  3.  Ove  le  ipotesi  di  cui ai  due  commi  precedenti  dovessero
verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 6,
saranno  considerate valide  solamente  le vincite  gia' accertate  e
verbalizzate, esclusa la facolta' di reclamo di cui all'art. 8.
                              Art. 14.
  1. La responsabilita' dell'ente gestore  e dei suoi ausiliari, come
pure  quella  dei  ricevitori  autorizzati  nello  svolgimento  delle
rispettive attivita',  ove non  sia esclusa  dalle presenti  norme e'
comunque  limitata,  salvo i  casi  di  dolo  o  di colpa  grave,  al
risarcimento  dei danni,  in misura  non superiore  a venti  volte la
posta pagata.
  2. Di ogni comunicato relativo  allo svolgimento dei concorsi sara'
data  legale  notizia  agli  interessati, a  ogni  effetto,  mediante
pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale di cui all'art.  8 e mediante
affissione in apposito albo presso le sedi di zona.
  3.  Il  Foro  esclusivamente  competente  per  territorio  in  ogni
controversia relativa  alla partecipazione  al concorso e'  quello di
Roma, sede dell'ente gestore.