Art. 6. L'erogazione dei cofinanziamenti in favore dei singoli soggetti avverra' mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalle normative vigenti in materia di fondo sociale europeo e sara' effettuata dal Ministero del tesoro sulla base di comunicazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di liquidabilita' della spesa;