Art. 6.
  L'erogazione  dei cofinanziamenti  in favore  dei singoli  soggetti
avverra'  mediante  le  anticipazioni   ed  i  saldi  previsti  dalle
normative  vigenti  in  materia  di fondo  sociale  europeo  e  sara'
effettuata dal Ministero  del tesoro sulla base  di comunicazioni del
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
- certificanti la  sussistenza dei presupposti e  delle condizioni di
liquidabilita' della spesa;