Art. 3.
  1. Ciascun  progetto, a  pena di inammissibilita',  deve riguardare
l'esecuzione di una sola delle tematiche riportate al precedente art.
1, assicurando lo sviluppo di  tutte le relative attivita' necessarie
per il conseguimento degli obiettivi di ricerca e formazione.
  2. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attivita' che non
siano gia' state effettuate, ne' in corso di svolgimento da parte del
soggetto proponente, e ne' oggetto di altri interventi pubblici.
  3.   L'attivita'   di    formazione,   finalizzata   esclusivamente
all'apprendimento, deve prevedere  un impegno a tempo  pieno da parte
del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo
proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
  4. Le  attivita' di  ricerca e formazione  devono essere  svolte in
Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto disposto al successivo
comma 5 del presente articolo.
  5.  Il progetto  puo'  prevedere che  l'esecuzione  di parte  delle
attivita' di  ricerca e formazione  venga affidata a terzi  e/o venga
svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In
particolare,  per  l'esecuzione  delle   attivita'  di  formazione  i
soggetti  proponenti  devono  obbligatoriamente  avvalersi  anche  di
strutture universitarie, pubbliche  o private, nazionali, comunitarie
o internazionali e/o delle societa' di ricerca costituite con i mezzi
del   Fondo  speciale   per  la   ricerca  applicata.   Il  Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica comunque
si riserva  di autorizzare le  proposte di  affidamento a terzi  e di
svolgimento  all'estero  sia  delle   attivita'  di  ricerca  sia  di
formazione.
  6. Ciascun  progetto puo'  essere presentato congiuntamente  da una
pluralita' di soggetti, purche' ammissibili  ai sensi dell'art. 1 del
presente  decreto, ai  fini  dell'eventuale stipula  di un  contratto
cointestato.