(all. 1 - art. 1)
                                                         ALLEGATO "A"
                             ARTICOLO 1
            (Denominazione Personalita' Giuridica -Sede)
1 - In conformita' all'articolo 48 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22  e
successive  modifiche  e integrazioni e' costituito il "Consorzio per
il riciclaggio dei rifiuti  dei  rifiuti  di  beni  in  polietilene",
escusi  gli imballaggi di cui all'art. 35, comma 1, lettere I a), b),
c) e d)  del  citato  decreto  legislativo,  in  appresso  denominato
Consorzio.
2  -  Il  Consorzio  ha  personalita' giuridica di diritto privato ai
sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo  5  febbraio
1997, n. 22.
3 - Il Consorzio ha sede legale in................ e puo' costituire,
per  delibera  assembleare,  sedi distaccate e/o stabilire altra sede
operativa.
                             ARTICOLO 2
                              (Durata)
1 - Il Consorzio  ha  durata  illimitata  e  comunque  connessa  alla
permanenza dei presupposti normativa per la sua costituzione.
                             ARTICOLO 3
                      (Scopo - Oggetto Sociale)
1 - Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere le
attivita'  di raccolta, riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti di
beni in polietilene di cui all'articolo 48, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, con particolare riguardo ai rifiuti di beni  in
polietilene   di   provenienza   agricola,   quali,   a  solo  titolo
esemplificativo, teloni agricoli, pacciamatura, tubi per irrigazione,
nonche' ai grandi contenitori, anche per uso di igiene ambientale.
2 - Non rientrano tra le attivita'  del  Consorzio  la  raccolta,  il
riciclaggio  ed  il  recupero  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di
imballaggio disciplinati nel titolo II,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22.
3  -  Il  Consorzio ha l'obiettivo primario di favorire il ritiro dei
beni a base di polietilene al  termine  del  ciclo  di  utilita'  per
avviarli  ad  attivita'  di  riciclaggio e di recupero. A tal fine il
Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei rifiuti  di  beni  a  base  di
polietilene;
b)  assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero
dei  rifiuti  di  beni  in  polietilene  utilizzati  sul   territorio
nazionale,  fornendo  anche assistenza nella creazione di circuiti ed
impianti di riciclaggio e di recupero;
c) promuove accorti tra imprese e societa'  interessate  nonche'  con
altri   soggetti   ed  Enti  che  effettuano  attivita'  di  raccolta
differenziata;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il  consumo
dei materiali ed a favorire forme corrette di gestione dei rifiuti di
beni  in  polietilene,  che  riguarda,  tra  l'altro,  i  sistemi  di
restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed il ruolo degli
utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio e di recupero;
e)  favorisce  il  corretto  smaltimento  dei  rifiuti  di  beni   in
polietilene,  nel  caso  in  cui  non  sia possibile o economicamente
conveniente il riciclaggio, fatto comunque salvo  il  rispetto  degli
obiettivi  minimi  di  riciclaggio fissati ai sensi dell'articolo 48,
comma  7  del  decreto  legislativo  5  febbraio 1997, n. 22, e delle
disposizioni contro l'inquinamento;
f) puo' prevedere forme di deposito  cauzionale  nella  distribuzione
dei prodotti dei consorziati.
g) assicura il ritiro dei rifiuti dei beni di polietilene provenienti
dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico.
4  - Al fine della migliore nazionalizzazione ed organizzazione delle
proprie  funzioni,  nonche'  al  fine  di  ottimizzare  le  forme  di
conferimento,  raccolta, trasporto e le attivita' di riciclaggio e di
recupero, e di favorire il mercato delle materie prime e dei prodotti
recuperati dai rifiuti di beni in polietilene  il  consorzio  svolge,
altresi',  tutte  le attivita' complementari, sussidiarie, coordinate
e/o comunque connesse. In particolare il Consorzio puo':
a) fornire assistenza nella creazione  di  circuiti  ed  impianti  di
riciclaggio e di recupero;
b) promuovere accordi tra imprese e societa' interessate;
c) promuovere e partecipare alla progettazione di impianti;
d)   rappresentare   le   imprese  consorziate  presso  le  autorita'
pubbliche;
e) favorire accordi  tra  le  aziende  produttrici,  utilizzatrici  e
distributrici,  nonche'  con  altri  soggetti  o  enti che effettuano
attivita' di raccolta differenziata;
f) realizzare accordi di collaborazione con consorzio  o  altri  enti
privati o pubblici con analoghe finalita';
g) effettuare operazioni mobiliari, immobiliari, e finanziarie;
h) promuovere campagne di informazione;
i)  ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi
e contratti di programma con soggetti pubblici e privati.
5 - Il  Consorzio  svolge  le  proprie  funzioni  statutarie  secondo
criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita'.
6  - Il Consorzio comunica annualmente all'Osservatorio nazionale sui
rifiuti di cui all'articolo 26 del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22 un proprio programma di gestione integrata dei rifiuti di
beni in polietilene.
7  -  Il  Consorzio  e'  soggetto passivo del diritto di accesso alle
informazioni ai sensi del decreto legislativo 24  febbraio  1997,  n.
39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.
8 - Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali, fermo quanto
previsto  dall'articolo  48,  comma  9,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, il Consorzio  si  astiene  da  qualunque  atto,
attivita'  o  iniziativa  suscettibile  di  impedire,  restringere  o
falsare  la  concorrenza  in  ambito  nazionale  e  comunitario,  con
particolare riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di
gestione  dei rifiuti di beni in polietilene regolarmente autorizzate
ai sensi del predetto decreto legislativo e successive  modifiche  ed
integrazioni.
                             ARTICOLO 4
                            (Consorziati)
1  -  Sono  obbligati  a  partecipare al Consorzio i produttori e gli
importatori di beni  in  polietilene,  i  trasformatori  di  beni  in
polietilene, le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei
rifiuti  di beni in polietilene, direttamente o tramite le rispettive
associazioni nazionali di  categoria,  le  imprese  che  riciclano  e
recuperano rifiuti di beni in polietilene.
2  -  Ai  fini del presente statuto le imprese di cui al comma 1 sono
distinte nelle seguenti categorie:
a)  produttori  e  importatori  di  materie  prime   destinate   alla
fabbricazione di beni in polietilene;
b) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
c)  le  imprese  che  effettuano  la  raccolta,  il  trasporto  e  lo
stoccaggio dei rifiuti di beni in  polietilene  o  loro  associazioni
nazionali di categoria;
d)  le  imprese  che  riciclano  e  recuperano  rifiuti  di  beni  in
polietilene.
3 - Le imprese che esercitano  le  attivita'  proprie  delle  diverse
categorie di consociati indicate nel comma 2 partecipano al Consorzio
nella   categoria   prevalente  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
determinati con apposito regolamento.
4 - Possono fare parte in qualita'  di  soci  aggregati,  qualora  ne
facciano richiesta:
a)  i  raggruppamenti, formalmente costituiti, di imprese private e/o
pubbliche e Consorzi anche con partecipazione pubblica, i  cui  scopi
rientrino tra quelli del Consorzio;
b)  Ogni  altro soggetto che svolge attivita' connesse direttamente o
indirettamente  a  quelle  rientranti  nell'oggetto  consortile,  ivi
compresi i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria o
di  enti /o imprese il cui oggetto abbia diretta attinenza con quello
del Consorzio.
5 - I consorziati di cui al comma 2, lettera  a),  b)  e  d)  possono
partecipare al Consorzio anche tramite le loro associazioni nazionali
di categorie.
6 - Il numero dei consorziati e' illimitato.
                             ARTICOLO 5
                            (Ammissione)
1  -  La  domanda di ammissione dovra' essere inoltrata il Presidente
del Consiglio di amministrazione.
2 - Con la domanda, che deve  essere  scritta,  il  richiedente  deve
dichiarare  di possedere i requisiti di cui all'articolo 4, di essere
a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali
regolamenti cosortili e di tutte le altre disposizioni  regolamentari
vincolanti per il Consorzio.
3 - La domanda deve altresi' contenere tutte le informazioni relative
all'attivita'  svolta  dal richiedente con particolare' riguardo alle
quantita' di materia prima destinata alla produzione di beni  di  cui
all'articolo   1  o  di  beni  in  polietilene,  anche  in  forma  di
semilavorati, prodotti o importati, ed alle quantita' di  rifiuti  di
beni  di  polietilene  raccolte,  riciclate  o  recuperate  nell'anno
precedente quello in cui si presenta la domanda di ammissione.
4 - Per i raggruppamenti di imprese ed i Consorzi la  domanda  dovra'
essere  accompagnata  dalla  copia  dello  Statuto  e dall'elenco dei
partecipanti.
5 - Le  informazioni  fornite  con  la  domanda  di  ammissione  sono
riservate.
6   -   Sulla   domanda   di  ammissione  delibera  il  Consiglio  di
Amministrazione. Il rifiuto di ammissione deve essere motivato ed  e'
soggetto  a reclamo o impugnativa e dovra' comunque essere comunicato
all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti.
                             ARTICOLO 6
                      (Quote di partecipazione)
1  -  Le  categorie  di  imprese  di  cui  all'articolo  4,  comma 2,
partecipano al Consorzio in forma paritaria.
2 - Nell'ambito di ciascuna categoria di imprese di cui  all'articolo
4,  comma  2,  le  quote  di partecipazione sono assegnate ai singoli
consorziati in base al rapporto tra la quantita' di materia  prima  a
base  di  PE  destinata  alla  produzione di beni in polietilene o di
rifiuti di beni in polietilene che, sulla base delle fatture  emesse,
risulta  immessa  al  consumo  o  raccolta o riciclata e recuperata o
trasportata o stoccata sul territorio nazionale a ciascun consorziato
nell'anno solare precedente a quello nel quale e' presentata  domanda
di   ammissione,   e   quella  complessiva  di  tutti  i  consorziali
appartenenti alla medesima categoria.
3 - La quota di partecipazione dei singoli consorziati e' determinata
dall'Assemblea.  In  caso  di  adesione  di   un   nuovo   socio   la
determinazione  delle  quote  di  partecipazione avviene mediante una
corrispondente proporzionale riduzione delle quote di  partecipazione
degli  altri  consorziati,  nell'ambito  della medesima categoria, da
adottarsi nella prima Assemblea utile.
                             ARTICOLO 7
                (Diritti e Obblighi dei Consorziati)
1 - I Consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme  previste
dal  presente Statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio
in visti del conseguimento degli scopi statutari ed allo  svolgimento
delle  attivita' consortili. I consorziati possono fruire dei servizi
e delle prestazioni del Consorzio.
2 - Le deliberazioni degli  organi  consortili  assunte  in  funzione
della  realizzazione  degli  scopi  ed  in conformita' alle norme del
presente Statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.
3 I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
b) versare il  contributo  annuo  deliberato  dall'assemblea  per  la
raccolta,  il  riciclaggio  ed  il  recupero  dei  rifiuti di beni in
polietiletine;
c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione  tutti  i  dati  e  le
informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
d)   sottoporsi  a  tutti  i  controlli  disposti  dal  Consiglio  di
Amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli
obblighi  consortili,  con  modalita'  che  faranno  salva la massima
riservatezza dei consorziati;
e) osservare lo statuto,  i  regolamenti  e  le  deliberazioni  degli
Organi del Consorzio.
4  -  I  consorziati  che  effettuano  operazioni  di importazione di
materie prime in PE destinate alla produzione di beni in  polietilene
o  di  beni  in  polietilene,  e relativi semilavorati, sono tenuti a
trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi  delle
predette operazioni.
5  -  Il  Consorzio  accerta il corretto adempimento degli obblighi e
delle obbligazioni nascenti  dalla  partecipazione  al  Consorzio  ed
intraprende  le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali
violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad  essi  derivanti
dalla partecipazione al Consorzio.
                             ARTICOLO 8
                             (Sanzioni)
1  -  In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio
di Amministrazione  puo'  comminare  una  sanzione  commisurata  alla
gravita'    dell'infrazione.   Con   apposito   regolamento   vengono
individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle  sanzioni
applicabili e le norme del relativo procedimento.
2  -  In  caso  di  inadempimento  degli  obblighi  consortili  e  di
violazione dei  regolamenti  il  Consiglio  di  Amministrazione  puo'
assumere  provedimenti  di  volta  in  volta applicabili. Contro tali
provvedimenti e' ammesso il  ricorso  da  parte  dei  consorziali  al
Collegio di Probiviri. Il ricorso sospende il provvedimento.
                             ARTICOLO 9
     (Cessazione della qualita di Consorziato - Accrescimento e
                     trasferimento della quota)
1  -  I  consorziati  possono  richiedere che sia disposta la propria
esclusione dal Consorzio dichiarando di non svolgere  piu'  attivita'
nel settore.
2  - La cessazione delle attivita' di cui al comma 1 o la perdite dei
requisiti richiesti  per  legge  per  il  loro  svolgimento  comporta
l'automatica esclusione dei soci dal Consorzio.
3 - Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto, a
qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.
4  -  La  quota  di partecipazione e' intrasferibile sia per atto tra
vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a
qualsiasi titolo intervenuto.
                             ARTICOLO 10
                         (Fondo Consortile)
1 - Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla costituzione
del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero delle
quote di partecipazione al Consorzio di cui e' titolare.    L'entita'
della   somma   da   conferire   per   ogni   quota   e'  determinata
dall'Assemblea.
2 - Il fondo consortile puo'  essere  impiegato  nella  gestione  del
Consorzio,    con    motivata    deliberazione   del   Consiglio   di
Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti  le
altre  forme di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel
corso dell'esercizio successivo.
3 - Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai  singoli
consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile
sono   determinati   dall'Assemblea  su  proposta  del  Consiglio  di
Amministrazione.
4 - L'Assemblea puo' costituire fondi di riserva  con  gli  eventuali
avanzi di gestione.
                             ARTICOLO 11
                          MEZZI FINANZIARI
1  -  I  mezzi  finanziari  per  lo  svolgimento  delle attivita' del
Consorzio sono assicurati:
a) dai contributi dei consorziati da versarsi al Consorzio  entro  il
30  marzo  di  ogni anno. Tali contributi sono deliberati annualmente
dall'Assemblea in una quota proporzionale al numero  delle  quote  di
partecipazione al Consorzio;
b)   dai   proventi   delle  attivita'  svolte  in  attuazione  delle
disposizioni di legge e statuarie, quali ad esempio i proventi  della
cessione a prezzi di mercato, dei rifiuti di beni in polietilene;
c)  dai  proventi della gestione patrimoniale, ivi comprese eventuali
liberalita';
d) dall'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva;
e) dai contributi di riciclaggio stabiliti ai sensi dell'articolo 48,
comma 7, del DL.vo 5.2.97, n. 22;
f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita'
di cui all'articolo 10, comma 2.
                               ART. 12
                        ESERCIZIO E BILANCIO
1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni  anno.
Alla  fine  di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione
provvede   alla   redazione   del   Bilancio,   che   e'    approvato
dall'Assemblea.
                               ART. 13
                               ORGANI
1. Sono Organi del Consorzio:
A. l'Assemblea dei Soci;
B. il Consiglio d'Amministrazione;
C. il Presidente;
D. il Collegio dei Revisori dei Conti;
E. il Collegio dei Probiviri.
                               ART. 14
                              ASSEMBLEA
1.   L'Assemblea  e'  costituita  dai  soci  consorziati  di  cui  al
precedente art. 4.
2.  L'Assemblea  e'  aperta  alla  partecipazione  di  rappresentanti
territoriali piu' significativi delle stesse categorie produttive del
settore  inerenti  l'attivita' del Consorzio, che saranno regolate da
apposito   protocollo   d'intesa   con   le    Categorie    Nazionali
rappresentate.
3.   L'Assemblea   e'   inoltre   aperta  alla  partecipazione  delle
Istituzioni e degli Enti locali con particolare riferimento a  quelli
ricadenti  nelle  aree  a  piu'  alta  concentrazione  di utilizzo, e
relativo impatto ambientale, di film di PE  per  uso  agricolo.  Ogni
socio  puo'  delegare  all'Assemblea  un altro socio ma e' consentito
essere portatori di piu' deleghe solo entro  il  limite  del  5%  del
totale delle quote consortili.
4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i consorziati che
non  siano  in  mora  con  il pagamento delle quote di partecipazione
annuale.
                               ART. 15
                     CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
1. L'Assemblea e' indetta  in  via  ordinaria,  su  convocazione  del
Presidente, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio
di previsione e di quello consuntivo.
2.   La  convocazione  formale  dell'Assemblea  avviene  con  lettera
raccomandata, inviata almeno  quindici  giorni  prima  dell'adunanza,
recante  il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e
della seconda convocazione, che deve  essere  almeno  per  il  giorno
successivo alla prima.
3.  L'Assemblea  e' indetta in via straordinaria, su convocazione del
Presidente, ogni qualvolta cio' sia ritenuto necessario dal Consiglio
d'Amministrazione o sia richiesto, con l'indicazioni degli  argomenti
da  trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno il
25% delle quote di partecipazione al Consorzio. In tal caso  l'avviso
di  convocazione  puo'  essere  spedito, anche mediante telegramma, o
telefax, almeno cinque giorni prima dell'Assemblea stessa.
                               ART. 16
                         Assemblea ordinaria
1. L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio preventivo annuale ed il  bilancio  consuntivo
annuale;
b) determina le direttive di massima dell'attivita' del Consorzio;
c)  elegge  i  membri del consiglio di amministrazione, nomina il suo
Presidente e due vice presidenti, di cui uno con deleghe operative;
d) nomina il collegio dei revisori contabili;
e) nomina il collegio dei probiviri;
t) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;
g) approva i programmi di attivita' e di investimento del consorzio;
h) determina il valore unitario  delle  quote  di  partecipazione  al
fondo dei singoli consorziati;
i) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;
k)  approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma di
gestione, nonche'  i  risultati  conseguiti  nel  riciclaggio  e  nel
recupero dei rifiuti di beni di polietilene;
l)  delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di carica
al presidente ed ai  vice  presidenti,  dell'emolumento  annuale  e/o
dell'indennita'  di seduta ai membri del consiglio di amministrazione
ed ai revisori contabili;
m)  delibera  ogni  opportuno  provvedimento  in  merito   ai   mezzi
finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'articolo 11;
n)  delibera sull'ammissione di nuovi soci e le conseguenti modifiche
delle quote  consortili  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  3,  del
presente statuto;
o) delibera sulla istituzione di eventuali sedi secondarie;
p)  puo'  nominare  un  comitato  tecnico  consultivo  con specifiche
competenze di analisi e proposte;
q) determina la durata in carica  del  Consiglio  di  Amministrazione
nominato alla costituzione del Consorzio;
r)  delibera  su  tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del
Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o  dalla
legge   e  su  quelli  sottoposti  al  suo  esame  dal  Consiglio  di
amministrazione.
2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto  delle  quote
di  partecipazione  al  fondo  ovvero  un  terzo  dei  componenti del
consiglio di amministrazione possono chiedere  a  tale  Consiglio  di
includere  tra  gli  argomenti  all'ordine del giorno dell'assemblea,
convocata ai sensi del comma 3 o su richiesta dei consorziati  stessi
ai  sensi  dell'articolo 15, comma 3, l'approvazione di modificazioni
dei regolamenti consortili . La richiesta, nel caso  di  convocazione
ai  sensi  del  comma  3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta
giorni prima di quello richiesto per lo svolgimento dell'assemblea.
3. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno  due  volte  l'anno  per
l'approvazione,  rispettivamente,  del  bilancio  di previsione e del
bilancio consuntivo.
4.  In  prima  convocazione  l'assemblea  e' validamente costituita e
delibera  con  il  voto   favorevole   di   tanti   consorziati   che
rappresentino piu' della meta' delle quote di partecipazione al fondo
5.   Se   i   consorziati   intervenuti  in  prima  convocazione  non
rappresentano la quota di  partecipazione  al  fondo  necessaria  per
deliberare  ai sensi del comma 4, l'assemblea in seconda convocazione
delibera  validamente  con  la  presenza  di  tanti  consorziati  che
rappresentno almeno un terzo delle quote di partecipazione al fondo e
con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti.
6.   Tuttavia   in   seconda   convocazione  e'  comunque  necessario
l'intervento di tanti consorziati che rappresentino piu' della  meta'
delle  quote  del  fondo  consortile  ed  il  voto  favorevole  della
maggioranza delle quote presenti  per  le  deliberazioni  concernenti
l'approvazione dei regolamenti consortili.
                               ART. 17
                       Assemblea straordinaria
1.  L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto,
sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori  e  su
qualsiasi  altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza
dalla legge o dal presente statuto.
2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti
consorziati  che  rappresentino  almeno  due  terzi  delle  quote  di
partecipazione al fondo.
3.   Se   i   consorziati   intervenuti  in  prima  convocazione  non
rappresentano  le  quote  del  fondo   necessarie   per   deliberare,
l'assemblea  straordinario  in  seconda  convocazione e' regolarmente
convocata con la presenza  di  tanti  consorziati  che  rappresentino
almeno un terzo delle quote di partecipazione al fondo e delibera con
il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti.
4.  Le  eventuali  proposte  di  modifica dello statuto devono essere
sottoposte  all'approvazione  del  Ministero  dell'ambiente   e   del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
5.  In  caso  di  scioglimento del Consorzio l'Assemblea determina la
destinazione del patrimonio, le modalita' della liquidazione e nomina
uno piu' liquidatori. Il patrimonio  residuo,  dopo  l'estinzione  di
tutte  le  attivita'  sociali  , deve essere destinato agli scopi del
Consorzio  o  a  scopi  affini,  secondo  le  eventuali   indicazioni
normative.
                               ART. 18
                     Diritto e modalita' di voto
1.  Ogni  consorziato  ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea
pari al numero di quote di cui e' titolare.
2. Con apposito regolamento sono determinate le  modalita'  operative
volte ad assicurare il rispetto del precedente comma 1.
3.  I  sistemi di votazione (per scheda segreta o per alzata di mano)
sono stabiliti dal Presidente, ad eccezione delle nomine degli organi
sociali che avvengono mediante scrutinio segreto
                               Art. 19
                    Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da  dieci  membri,  di
cui il Presidente e due vice presidenti
2.  Ciascuna  categoria  di  consorziati  ha diritto ad esprimere due
consiglieri di amministrazione. I soci  aggregati  hanno  diritto  ad
esprimere   un   consigliere  di  amministrazione  per  ognuna  delle
categorie di cui all'articolo 4, comma 4.
3.  All'elezione  dei membri del Consiglio di amministrazione si pro-
cede  mediante  votazioni  distinte   per   ciascuna   categorie   di
consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista
della categoria cui appartengono
4.  Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi
membri sono rieleggibili
5. Tutti i componenti del Consiglio di  amministrazione  sono  eletti
dall'Assemblea
6.   Il  Consiglio  di  Amministrazione  puo'  nominare  un  Comitato
esecutivo  per  delegare  ad  esso  di  volta  in  volta  le  proprie
specifiche attribuzioni.
7.  Il  consiglio  di  amministrazione nominato alla costituzione del
consorzio durera' in carica per il periodo determinato dall'assemblea
ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera q, e comunque  non  entro
il termine di cui al comma 4.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente
assunte con il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti
                               Art. 20
              Funzioni del Consiglio di Amministrazione
1.  Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri
per la  gestione  ordinaria  e  straordinaria  del  Consorzio  ed  ha
facolta'  di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni per
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi  consortili.  A  titolo
esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:
a)  salvo quanto previsto dall'articolo 21, determina 1, funzioni del
Presidente dei Vice- Presidente e del Comitato esecutivo;
b) convoca l'assemblea;
c) conserva il libro dei  consorziati  e  provvede  al  suo  costante
aggiornamento;
d)   definisce  le  ripartizioni  delle  quote  in  conformita'  alle
disposizioni  di  legge  e  del  presente  statuto  e  le   sottopone
all'assemblea per l'approvazione;
e)  redige  il  bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo
annuale e  il  bilancio  consuntivo  annuale,  nonche'  la  relazione
affermate quest'ultimo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
f) determina l'entita' dei contributi di cui all'articolo 11 a carico
dei consorziati e stabilisce le modalita' del relativo versamento, da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
g)  adotta  il  programma  annuale  o  pluriennale dell'attivita' del
Consorzio in ottemperanza alle delibere dell'assemblea
h) propone all'assemblea gli schemi di regolamenti consortili, e rel-
ative  modifiche,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Ministero
dell'ambiente   e  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
i) delibera sulle proposte di accordi e di convenzioni;
k) delibera la stipulazione di tutti gli atti  e  contratti  di  ogni
genere  inerenti  l'attivita'  consortile  e  di  quelli  relativi al
rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione
d'opera professionale;
l) determina l'organico del personale del Consorzio;
m) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio;
n)  vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei
confronti del consorzio e determina l'entita' delle sanzioni  di  cui
all'articolo 8;
o)  trasmette  all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti il programma di
cui all'articolo 3, comma 6;
p) propone all'assemblea le modifiche dello statuto e le sottopone la
relativa  delibera  dell'Assemblea  all'approvazione  del   Ministero
dell'ambiente   e   del  Ministero  dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato;
q)  delibera  su  atti  e  iniziative  opportuni  per  assicurare  il
necessario     coordinamento    con    l'amministrazione    pubblica,
l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e gli altri Consorzi e  soggetti
associativi  costituiti  ed  operanti ai sensi degli articoli 38 e 40
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
r) nomina, se del caso, il Comitato esecutivo;
s) delibera su ogni altro argomento sottopostogli dal presidente
t) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione,  fatta  eccezione  soltanto  per  quelli  che,   per
disposizione  di  legge  o  del  presente statuto, siano riservati ad
altri organi del consorzio.
2. Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  avvalersi  del  supporto
consultivo   delle   associazioni   rappresentative  dei  settori  di
riferimento dei consorziati
                               ART. 21
                             PRESIDENTE
1. Al Presidente del Consiglio  d'amministrazione,  che  puo'  essere
anche  non  socio,  spettano  i poteri di ordinaria amministrazione e
tutti gli altri poteri riconosciuti dal presente statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni  a
lui attribuite sono svolte dai Vice Presidenti.
3. Il Presidente dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
                               ART. 22
                   COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei revisori e' costituito da sette membri effettivi e
due  supplenti.  Tre  membri effettivi sono nominati uno dal Ministro
dell'ambiente, uno  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  uno  dal  Ministro delle politiche agricole. Gli
altri membri sono eletti  dall'Assemblea.  Per  i  membri  di  nomina
ministeriale  non e' richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
2. I Revisori dei Conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Revisori dei  conti  vigila  sull'andamento  della
gestione  economica  e  finanziaria  del  Consorzio  e  ne  riferisce
all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.
4. I revisori partecipano all'assemblea e alle riunioni del Consiglio
di amministrazione.
5. I revisori dei  Conti  supplenti  subentrano  a  quelli  effettivi
secondo  l'anzianita'  di  carica. In caso di pari anzianita' prevale
l'eta' anagrafica.
6. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai
Ministri che li hanno nominati.
                               ART. 23
                       COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei probiviri e'  composto  da  tre  membri  designati
dall'elezione a scheda segreta dei consorziati.
2.  Non  possono  essere  eletti alla carica di probiviri e se eletti
decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 2399 del vigente c.c.. Decadono  dall'ufficio,  inoltre,  i
probiviri  che, senza giustificato motivo, si astengono a partecipare
a tre sedute consecutive del Collegio dei probiviri.
3. I probiviri durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Essi eleggono il Presidente del Collegio: in caso di decadenze  e  di
dimissioni, ai probiviri eletti subentrano in carica i soci che hanno
ottenuto,  nell'ordine,  il maggior numero di voti nelle elezioni del
Collegio probivirio.
4. L'appartenenza al Collegio  dei  probiviri  e'  incompatibile  con
altre cariche del consorziato.
5.  Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi e sulle controversie
che possono sorgere tra il Consorzio ed  i  consorziati.  Decide  sui
reclami  o  impugnative  proposti  dai  soggetti  ai  quali  e' stata
rifiutata  l'ammissione  al  Consorzio  adottando   i   provvedimenti
previsti dalle norme e dal Regolamento.
6. Alle riunioni dei probiviri non sono ammessi altri consorziati.
                               ART. 24
                     SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1.  L'Assemblea  che  dichiara  lo  scioglimento del Consorzio dovra'
procedere  alla  nomina  di  uno  o   piu'   liquidatori   scegliendo
preferibilmente  fra  i  soci.  In  caso di cessazione del Consorzio,
l'intero  patrimonio  sociale,  dedotto  soltanto  il  rimborso   del
capitale  soci,  effettivamente  versato dai consorziati, deve essere
devoluto a consorzi aventi scopi similari.
                               ART. 25
          Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti
1. Il  Consorzio svolge le proprie attivita' in  collegamento  ed  in
costante  collaborazione  con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
                               ART. 26
                              Vigilanza
1. Il  Ministro  dell'ambiente  e  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarita' nella
gestione  del  Consorzio  o l'impossibilita' di normale funzionamento
degli organi consortili possono disporre lo  scioglimento  di  uno  o
piu'  organi  e la nomina di lati commissario incaricato di procedere
alla loro ricostituzione. In caso  di  constatata  impossibilita'  di
procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato possono disporre la
nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria  del
Consorzio.
                               ART. 27
                        DISPOSIZIONI GENERALI
1.  Per  meglio  disciplinare  il funzionamento interno, il Consiglio
d'amministrazione    potra'    elaborare     appositi     regolamenti
sottoponendoli  successivamente  all'approvazione dei soci riuniti in
Assemblea  nonche'  del  Ministro  dell'ambiente   e   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato. Per quanto non e'
previsto dal presente statuto, valgono le norme  del  vigente  Codice
Civile.