ALLEGATO "A" ARTICOLO 1 (Denominazione Personalita' Giuridica -Sede) 1 - In conformita' all'articolo 48 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e' costituito il "Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei rifiuti di beni in polietilene", escusi gli imballaggi di cui all'art. 35, comma 1, lettere I a), b), c) e d) del citato decreto legislativo, in appresso denominato Consorzio. 2 - Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 3 - Il Consorzio ha sede legale in................ e puo' costituire, per delibera assembleare, sedi distaccate e/o stabilire altra sede operativa. ARTICOLO 2 (Durata) 1 - Il Consorzio ha durata illimitata e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativa per la sua costituzione. ARTICOLO 3 (Scopo - Oggetto Sociale) 1 - Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere le attivita' di raccolta, riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti di beni in polietilene di cui all'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con particolare riguardo ai rifiuti di beni in polietilene di provenienza agricola, quali, a solo titolo esemplificativo, teloni agricoli, pacciamatura, tubi per irrigazione, nonche' ai grandi contenitori, anche per uso di igiene ambientale. 2 - Non rientrano tra le attivita' del Consorzio la raccolta, il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio disciplinati nel titolo II, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 3 - Il Consorzio ha l'obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilita' per avviarli ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio: a) promuove la gestione del flusso dei rifiuti di beni a base di polietilene; b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene utilizzati sul territorio nazionale, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero; c) promuove accorti tra imprese e societa' interessate nonche' con altri soggetti ed Enti che effettuano attivita' di raccolta differenziata; d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, che riguarda, tra l'altro, i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed il ruolo degli utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio e di recupero; e) favorisce il corretto smaltimento dei rifiuti di beni in polietilene, nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto degli obiettivi minimi di riciclaggio fissati ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e delle disposizioni contro l'inquinamento; f) puo' prevedere forme di deposito cauzionale nella distribuzione dei prodotti dei consorziati. g) assicura il ritiro dei rifiuti dei beni di polietilene provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico. 4 - Al fine della migliore nazionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonche' al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta, trasporto e le attivita' di riciclaggio e di recupero, e di favorire il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti di beni in polietilene il consorzio svolge, altresi', tutte le attivita' complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse. In particolare il Consorzio puo': a) fornire assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero; b) promuovere accordi tra imprese e societa' interessate; c) promuovere e partecipare alla progettazione di impianti; d) rappresentare le imprese consorziate presso le autorita' pubbliche; e) favorire accordi tra le aziende produttrici, utilizzatrici e distributrici, nonche' con altri soggetti o enti che effettuano attivita' di raccolta differenziata; f) realizzare accordi di collaborazione con consorzio o altri enti privati o pubblici con analoghe finalita'; g) effettuare operazioni mobiliari, immobiliari, e finanziarie; h) promuovere campagne di informazione; i) ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati. 5 - Il Consorzio svolge le proprie funzioni statutarie secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita'. 6 - Il Consorzio comunica annualmente all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 un proprio programma di gestione integrata dei rifiuti di beni in polietilene. 7 - Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE. 8 - Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali, fermo quanto previsto dall'articolo 48, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consorzio si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di gestione dei rifiuti di beni in polietilene regolarmente autorizzate ai sensi del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 4 (Consorziati) 1 - Sono obbligati a partecipare al Consorzio i produttori e gli importatori di beni in polietilene, i trasformatori di beni in polietilene, le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di beni in polietilene, direttamente o tramite le rispettive associazioni nazionali di categoria, le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene. 2 - Ai fini del presente statuto le imprese di cui al comma 1 sono distinte nelle seguenti categorie: a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene; b) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene o loro associazioni nazionali di categoria; d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene. 3 - Le imprese che esercitano le attivita' proprie delle diverse categorie di consociati indicate nel comma 2 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con apposito regolamento. 4 - Possono fare parte in qualita' di soci aggregati, qualora ne facciano richiesta: a) i raggruppamenti, formalmente costituiti, di imprese private e/o pubbliche e Consorzi anche con partecipazione pubblica, i cui scopi rientrino tra quelli del Consorzio; b) Ogni altro soggetto che svolge attivita' connesse direttamente o indirettamente a quelle rientranti nell'oggetto consortile, ivi compresi i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria o di enti /o imprese il cui oggetto abbia diretta attinenza con quello del Consorzio. 5 - I consorziati di cui al comma 2, lettera a), b) e d) possono partecipare al Consorzio anche tramite le loro associazioni nazionali di categorie. 6 - Il numero dei consorziati e' illimitato. ARTICOLO 5 (Ammissione) 1 - La domanda di ammissione dovra' essere inoltrata il Presidente del Consiglio di amministrazione. 2 - Con la domanda, che deve essere scritta, il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui all'articolo 4, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti cosortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio. 3 - La domanda deve altresi' contenere tutte le informazioni relative all'attivita' svolta dal richiedente con particolare' riguardo alle quantita' di materia prima destinata alla produzione di beni di cui all'articolo 1 o di beni in polietilene, anche in forma di semilavorati, prodotti o importati, ed alle quantita' di rifiuti di beni di polietilene raccolte, riciclate o recuperate nell'anno precedente quello in cui si presenta la domanda di ammissione. 4 - Per i raggruppamenti di imprese ed i Consorzi la domanda dovra' essere accompagnata dalla copia dello Statuto e dall'elenco dei partecipanti. 5 - Le informazioni fornite con la domanda di ammissione sono riservate. 6 - Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione. Il rifiuto di ammissione deve essere motivato ed e' soggetto a reclamo o impugnativa e dovra' comunque essere comunicato all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti. ARTICOLO 6 (Quote di partecipazione) 1 - Le categorie di imprese di cui all'articolo 4, comma 2, partecipano al Consorzio in forma paritaria. 2 - Nell'ambito di ciascuna categoria di imprese di cui all'articolo 4, comma 2, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantita' di materia prima a base di PE destinata alla produzione di beni in polietilene o di rifiuti di beni in polietilene che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa al consumo o raccolta o riciclata e recuperata o trasportata o stoccata sul territorio nazionale a ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale e' presentata domanda di ammissione, e quella complessiva di tutti i consorziali appartenenti alla medesima categoria. 3 - La quota di partecipazione dei singoli consorziati e' determinata dall'Assemblea. In caso di adesione di un nuovo socio la determinazione delle quote di partecipazione avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima Assemblea utile. ARTICOLO 7 (Diritti e Obblighi dei Consorziati) 1 - I Consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in visti del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio. 2 - Le deliberazioni degli organi consortili assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformita' alle norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti i consorziati. 3 I consorziati sono, inoltre, obbligati a: a) concorrere alla costituzione del fondo consortile; b) versare il contributo annuo deliberato dall'assemblea per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietiletine; c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile; d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la massima riservatezza dei consorziati; e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi del Consorzio. 4 - I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime in PE destinate alla produzione di beni in polietilene o di beni in polietilene, e relativi semilavorati, sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni. 5 - Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio. ARTICOLO 8 (Sanzioni) 1 - In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di Amministrazione puo' comminare una sanzione commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con apposito regolamento vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. 2 - In caso di inadempimento degli obblighi consortili e di violazione dei regolamenti il Consiglio di Amministrazione puo' assumere provedimenti di volta in volta applicabili. Contro tali provvedimenti e' ammesso il ricorso da parte dei consorziali al Collegio di Probiviri. Il ricorso sospende il provvedimento. ARTICOLO 9 (Cessazione della qualita di Consorziato - Accrescimento e trasferimento della quota) 1 - I consorziati possono richiedere che sia disposta la propria esclusione dal Consorzio dichiarando di non svolgere piu' attivita' nel settore. 2 - La cessazione delle attivita' di cui al comma 1 o la perdite dei requisiti richiesti per legge per il loro svolgimento comporta l'automatica esclusione dei soci dal Consorzio. 3 - Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso. 4 - La quota di partecipazione e' intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto. ARTICOLO 10 (Fondo Consortile) 1 - Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero delle quote di partecipazione al Consorzio di cui e' titolare. L'entita' della somma da conferire per ogni quota e' determinata dall'Assemblea. 2 - Il fondo consortile puo' essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre forme di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo. 3 - Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. 4 - L'Assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione. ARTICOLO 11 MEZZI FINANZIARI 1 - I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attivita' del Consorzio sono assicurati: a) dai contributi dei consorziati da versarsi al Consorzio entro il 30 marzo di ogni anno. Tali contributi sono deliberati annualmente dall'Assemblea in una quota proporzionale al numero delle quote di partecipazione al Consorzio; b) dai proventi delle attivita' svolte in attuazione delle disposizioni di legge e statuarie, quali ad esempio i proventi della cessione a prezzi di mercato, dei rifiuti di beni in polietilene; c) dai proventi della gestione patrimoniale, ivi comprese eventuali liberalita'; d) dall'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva; e) dai contributi di riciclaggio stabiliti ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del DL.vo 5.2.97, n. 22; f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 2. ART. 12 ESERCIZIO E BILANCIO 1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio, che e' approvato dall'Assemblea. ART. 13 ORGANI 1. Sono Organi del Consorzio: A. l'Assemblea dei Soci; B. il Consiglio d'Amministrazione; C. il Presidente; D. il Collegio dei Revisori dei Conti; E. il Collegio dei Probiviri. ART. 14 ASSEMBLEA 1. L'Assemblea e' costituita dai soci consorziati di cui al precedente art. 4. 2. L'Assemblea e' aperta alla partecipazione di rappresentanti territoriali piu' significativi delle stesse categorie produttive del settore inerenti l'attivita' del Consorzio, che saranno regolate da apposito protocollo d'intesa con le Categorie Nazionali rappresentate. 3. L'Assemblea e' inoltre aperta alla partecipazione delle Istituzioni e degli Enti locali con particolare riferimento a quelli ricadenti nelle aree a piu' alta concentrazione di utilizzo, e relativo impatto ambientale, di film di PE per uso agricolo. Ogni socio puo' delegare all'Assemblea un altro socio ma e' consentito essere portatori di piu' deleghe solo entro il limite del 5% del totale delle quote consortili. 4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i consorziati che non siano in mora con il pagamento delle quote di partecipazione annuale. ART. 15 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 1. L'Assemblea e' indetta in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo. 2. La convocazione formale dell'Assemblea avviene con lettera raccomandata, inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, recante il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione, che deve essere almeno per il giorno successivo alla prima. 3. L'Assemblea e' indetta in via straordinaria, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta cio' sia ritenuto necessario dal Consiglio d'Amministrazione o sia richiesto, con l'indicazioni degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno il 25% delle quote di partecipazione al Consorzio. In tal caso l'avviso di convocazione puo' essere spedito, anche mediante telegramma, o telefax, almeno cinque giorni prima dell'Assemblea stessa. ART. 16 Assemblea ordinaria 1. L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale; b) determina le direttive di massima dell'attivita' del Consorzio; c) elegge i membri del consiglio di amministrazione, nomina il suo Presidente e due vice presidenti, di cui uno con deleghe operative; d) nomina il collegio dei revisori contabili; e) nomina il collegio dei probiviri; t) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche; g) approva i programmi di attivita' e di investimento del consorzio; h) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli consorziati; i) approva la ripartizione delle quote di partecipazione; k) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di beni di polietilene; l) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di carica al presidente ed ai vice presidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennita' di seduta ai membri del consiglio di amministrazione ed ai revisori contabili; m) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'articolo 11; n) delibera sull'ammissione di nuovi soci e le conseguenti modifiche delle quote consortili ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente statuto; o) delibera sulla istituzione di eventuali sedi secondarie; p) puo' nominare un comitato tecnico consultivo con specifiche competenze di analisi e proposte; q) determina la durata in carica del Consiglio di Amministrazione nominato alla costituzione del Consorzio; r) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione. 2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al fondo ovvero un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione possono chiedere a tale Consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, convocata ai sensi del comma 3 o su richiesta dei consorziati stessi ai sensi dell'articolo 15, comma 3, l'approvazione di modificazioni dei regolamenti consortili . La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del comma 3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima di quello richiesto per lo svolgimento dell'assemblea. 3. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. 4. In prima convocazione l'assemblea e' validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino piu' della meta' delle quote di partecipazione al fondo 5. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano la quota di partecipazione al fondo necessaria per deliberare ai sensi del comma 4, l'assemblea in seconda convocazione delibera validamente con la presenza di tanti consorziati che rappresentno almeno un terzo delle quote di partecipazione al fondo e con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti. 6. Tuttavia in seconda convocazione e' comunque necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino piu' della meta' delle quote del fondo consortile ed il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti per le deliberazioni concernenti l'approvazione dei regolamenti consortili. ART. 17 Assemblea straordinaria 1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. 2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno due terzi delle quote di partecipazione al fondo. 3. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano le quote del fondo necessarie per deliberare, l'assemblea straordinario in seconda convocazione e' regolarmente convocata con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al fondo e delibera con il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti. 4. Le eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalita' della liquidazione e nomina uno piu' liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attivita' sociali , deve essere destinato agli scopi del Consorzio o a scopi affini, secondo le eventuali indicazioni normative. ART. 18 Diritto e modalita' di voto 1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui e' titolare. 2. Con apposito regolamento sono determinate le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma 1. 3. I sistemi di votazione (per scheda segreta o per alzata di mano) sono stabiliti dal Presidente, ad eccezione delle nomine degli organi sociali che avvengono mediante scrutinio segreto Art. 19 Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da dieci membri, di cui il Presidente e due vice presidenti 2. Ciascuna categoria di consorziati ha diritto ad esprimere due consiglieri di amministrazione. I soci aggregati hanno diritto ad esprimere un consigliere di amministrazione per ognuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 4. 3. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si pro- cede mediante votazioni distinte per ciascuna categorie di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono 4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili 5. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea 6. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Comitato esecutivo per delegare ad esso di volta in volta le proprie specifiche attribuzioni. 7. Il consiglio di amministrazione nominato alla costituzione del consorzio durera' in carica per il periodo determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera q, e comunque non entro il termine di cui al comma 4. 8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti Art. 20 Funzioni del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione: a) salvo quanto previsto dall'articolo 21, determina 1, funzioni del Presidente dei Vice- Presidente e del Comitato esecutivo; b) convoca l'assemblea; c) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento; d) definisce le ripartizioni delle quote in conformita' alle disposizioni di legge e del presente statuto e le sottopone all'assemblea per l'approvazione; e) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale, nonche' la relazione affermate quest'ultimo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea f) determina l'entita' dei contributi di cui all'articolo 11 a carico dei consorziati e stabilisce le modalita' del relativo versamento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; g) adotta il programma annuale o pluriennale dell'attivita' del Consorzio in ottemperanza alle delibere dell'assemblea h) propone all'assemblea gli schemi di regolamenti consortili, e rel- ative modifiche, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i) delibera sulle proposte di accordi e di convenzioni; k) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale; l) determina l'organico del personale del Consorzio; m) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio; n) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del consorzio e determina l'entita' delle sanzioni di cui all'articolo 8; o) trasmette all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti il programma di cui all'articolo 3, comma 6; p) propone all'assemblea le modifiche dello statuto e le sottopone la relativa delibera dell'Assemblea all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato; q) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con l'amministrazione pubblica, l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; r) nomina, se del caso, il Comitato esecutivo; s) delibera su ogni altro argomento sottopostogli dal presidente t) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del consorzio. 2. Il consiglio di amministrazione puo' avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati ART. 21 PRESIDENTE 1. Al Presidente del Consiglio d'amministrazione, che puo' essere anche non socio, spettano i poteri di ordinaria amministrazione e tutti gli altri poteri riconosciuti dal presente statuto. 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dai Vice Presidenti. 3. Il Presidente dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. ART. 22 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1. Il Collegio dei revisori e' costituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e uno dal Ministro delle politiche agricole. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea. Per i membri di nomina ministeriale non e' richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. 2. I Revisori dei Conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. 3. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo. 4. I revisori partecipano all'assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 5. I revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi secondo l'anzianita' di carica. In caso di pari anzianita' prevale l'eta' anagrafica. 6. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati. ART. 23 COLLEGIO DEI PROBIVIRI 1. Il Collegio dei probiviri e' composto da tre membri designati dall'elezione a scheda segreta dei consorziati. 2. Non possono essere eletti alla carica di probiviri e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del vigente c.c.. Decadono dall'ufficio, inoltre, i probiviri che, senza giustificato motivo, si astengono a partecipare a tre sedute consecutive del Collegio dei probiviri. 3. I probiviri durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi eleggono il Presidente del Collegio: in caso di decadenze e di dimissioni, ai probiviri eletti subentrano in carica i soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti nelle elezioni del Collegio probivirio. 4. L'appartenenza al Collegio dei probiviri e' incompatibile con altre cariche del consorziato. 5. Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi e sulle controversie che possono sorgere tra il Consorzio ed i consorziati. Decide sui reclami o impugnative proposti dai soggetti ai quali e' stata rifiutata l'ammissione al Consorzio adottando i provvedimenti previsti dalle norme e dal Regolamento. 6. Alle riunioni dei probiviri non sono ammessi altri consorziati. ART. 24 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovra' procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori scegliendo preferibilmente fra i soci. In caso di cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale soci, effettivamente versato dai consorziati, deve essere devoluto a consorzi aventi scopi similari. ART. 25 Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti 1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. ART. 26 Vigilanza 1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o l'impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di lati commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilita' di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio. ART. 27 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio d'amministrazione potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea nonche' del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per quanto non e' previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile.