Art. 3.
  Per la produzione  dei vini a denominazione  di origine controllata
"Montecucco",  in deroga  a  quanto previsto  dall'art. 2  dell'unito
disciplinare di produzione e fino a  tre anni a partire dalla data di
entrata  in vigore  del medesimo,  possono essere  iscritti a  titolo
provvisorio nell'albo  previsto dall'art. 15 della  legge 10 febbraio
1992, n.  164, i  vigneti in  cui siano presenti  viti di  vitigni in
percentuali  diverse  da  quelle  indicate nel  sopracitato  art.  2,
purche'  non  superino del  15%  il  totale  delle viti  dei  vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
  Allo scadere del predetto periodo  provvisorio, i vigneti di cui al
comma precedente  saranno cancellati  d'ufficio dal  rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti vigneti,  le  modifiche necessarie  per  uniformare la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.