(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
           DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
            DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "MONTECUCCO"
                               Art. 1.
  La denominazione  di origine controllata "Montecucco"  e' riservata
ai vini rosso, rosso  riserva, Sangiovese, Sangiovese riserva, bianco
e Vermentino che rispondono alle  condizioni e ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  I vini  a denominazione di origine  controllata "Montecucco" devono
essere ottenuti da  uve prodotte nelle zone  di produzione delimitate
nel successivo  art. 3 e  provenienti da vigneti  aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
   Montecucco rosso:
    Sangiovese: minimo 60%.
  Altri  vitigni  a  bacca  rossa  non  aromatici,  raccomandati  e/o
autorizzati per  la provincia di  Grosseto, da soli  o congiuntamente
nella misura massima del 40%
   Montecucco Sangiovese:
    Sangiovese: almeno l'85%.
  Altri  vitigni  a  bacca   rossa  non  aromatici  raccomandati  e/o
autorizzati per  la provincia di  Grosseto, da soli  o congiuntamente
fino al 15%.
   Montecucco bianco:
    Trebbiano Toscano: almeno il 60%.
  Alti vitigni  a bacca  bianca raccomandati  e/o autorizzati  per la
provincia di Grosseto  da soli o congiuntamente  nella misura massima
del 40%.
   Montecucco Vermentino:
    Vermentino: almeno l'85%.
  Altri vitigni a  bacca bianca, raccomandati e/o  autorizzati per la
provincia di Grosseto  da soli o congiuntamente  nella misura massima
del 15%.
                               Art. 3.
  La  zona di  produzione delle  uve e'  collocata all'interno  della
provincia di Grosseto.
  Comprende  le  zone  vocate  dei  comuni  di  Cinigiano,  Civitella
Paganico, Campagnatico,  Castel del  Piano, Roccalbegna,  Arcidosso e
Seggiano.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
  a nord il confine parte dall'incrocio della s.s. 223 con il confine
amministrativo  del comune  di  Civitella Paganico  e  lungo di  esso
prosegue  fino   ad  incrociare   in  direzione  sudest   il  confine
amministrativo  del comune  di Cinigiano  in prossimita'  della linea
ferroviaria Siena-Monte Antico.
  Da qui,  seguendo il  confine del comune  di Cinigiano  prosegue in
direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune
di  Castel del  Piano  lungo di  esso in  direzione  nordest fino  ad
incontrare il  confine amministrativo  del comune di  Seggiano, segue
detto confine  fino ad incontrare la  statale 323 al ponte  sul fosso
Ansitonia, si  prosegue lungo  detta statale 323  in direzione  sud e
fino all'incrocio con la strada  provinciale 64 nei pressi del centro
abitato di Castel del Piano. Da  qui la delimitazione prosegue fino a
quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di
Castel del Piano, si prosegue lungo detto confine in direzione sudest
lungo il  torrente Ente fino al  ponte della Pieve sul  torrente Ente
stesso,  si  prosegue  lungo  la provinciale  n.  26  (Arcidosso)  in
direzione  nord  fino ad  incontrare  il  confine amministrativo  del
comune di  Arcidosso e si  segue detto confine  fino a quando  non si
incrocia  il torrente  Zancona in  direzione sud,  a questo  punto il
limite prosegue lungo il torrente in direzione sud fino ad incontrare
il confine amministrativo del comune  di Cinigiano a sud dell'abitato
di Monticello  Amiata in  localita' Banditaccia.  Da qui  si prosegue
lungo  il  confine   di  Cinigiano  fino  ad   incontrare  la  strada
provinciale n.  55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si  prosegue a
sudovest, lungo detta strada sino  al centro abitato di Stribugliano.
Da qui si procede, in direzione sudovest, lungo la strada provinciale
che  si  ricongiunge alla  strada  provinciale  cinigianese, sino  in
prossimita'  del podere  Il Cavallino.  Da  qui si  prosegue sino  al
torrente Trasubie  a quota 308  e quindi  lungo il fosso  Istrico, in
direzione  sudovest, sino  a quota  400, dove  percorrendo la  strada
interna per podere  Pian di Simone, in direzione sud  ci si ricollega
alla strada provinciale  n. 24 (Baccinello-Cana). Da  qui si prosegue
in  direzione  Baccinello  sino all'incrocio  della  strada  vicinale
dell'Orto di  Boccio che si  segue sino  ad intersecare con  il fosso
dell'Alteta. Da questo punto seguendo il corso del fosso dell'Alteta,
il confine si ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada
si percorre sino al limite amministrativo del comune di Scansano e di
seguito, in direzione ovest, sino al limite amministrativo del comune
di Campagnatico in  prossimita' del podere Repenti.  Lungo il confine
del comune di  Campagnatico si prosegue in direzione sud  ovest e poi
verso  nord fino  al punto  di incrocio  con il  comune di  Civitella
Paganico  nei pressi  della localita'  Poggio dei  Massani. Lungo  il
confine del comune di Civitella  Paganico si prosegue verso nord fino
al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione   dei  vini   a  denominazione   di  origine   controllata
"Montecucco"  di cui  all'art.  2 devono  essere quelle  tradizionali
della zona o comunque  atte a conferire alle uve, al  mosto e al vino
derivato  le   specifiche  caratteristiche   di  qualita'.   Sono  da
considerarsi  pertanto idonei  ai fini  dell'iscrizione all'albo  dei
vigneti  unicamente  quelli  collinari di  giacitura  e  orientamento
adatti    con   sufficiente    altitudine   e    buona   sistemazione
idraulicoagraria. Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono
essere  quindi iscritti  al predetto  Albo, quei  vigneti situati  in
terreni umidi, su fondi valli ed in terreni fortemente argillosi.
  l nuovi impianti  e reimpianti devono prevedere un  minimo di 3.300
viti per ettaro.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve
superare  le 9  tonnellate  per i  vini  a denominazione  controllata
"Montecucco" rosso e Montecucco Sangiovese,  e le 11 tonnellate per i
vini a denominazione controllata "Montecucco" bianco e Vermentino.
  Nelle  annate  favorevoli, i  quantitativi  di  uve ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Montecucco"  devono essere  riportati nei limiti  di cui
sopra, purche' la  produzione globale del vigneto non  superi del 20%
il limite medesimo.
  L'eccedenza delle uve, nel limite massimo  del 20 %, non ha diritto
alla denominazione di origine controllata.
  Fermi restando i limiti sopra  indicati la produzione per ettaro in
coltura   promiscua  deve   essere  calcolata,   rispetto  a   quella
specializzata,  sulla base  dell'effettiva  superficie coperta  dalla
vite.
  I  vigneti  potranno  essere   adibiti  alla  produzione  dei  vini
"Montecucco" solo a partire dal terzo anno dall'impianto.
                               Art. 5.
  Le uve  destinate alla vinificazione  devono assicurare al  vino un
titolo alcolometrico  volumico naturale  minimo di  11,5% per  i vini
"Montecucco" rosso  e "Montecucco"  Sangiovese, e di  11% per  i vini
"Montecucco"  bianco  e  "Montecucco"  Vermentino.  La  resa  massima
dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini a
denominazione  di origine  controllata  "Montecucco". Qualora  superi
detto  limite,  ma  non  il  75%, l'eccedenza  non  ha  diritto  alla
denominazione di origine controllata. Oltre  il 75% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  Le  operazioni di  vinificazione  ed  invecchiamento devono  essere
effettuate nell'ambito della zona di  produzione di cui al precedente
art. 3.
  L'imbottigliamento   deve  essere   effettuato  nell'ambito   della
provincia di Grosseto.
  I vini Montecucco rosso e  Montecucco Sangiovese non possono essere
immessi al consumo prima del 1 aprile dell'annata successiva a quella
di produzione delle uve. I vini Montecucco bianco e Montecucco bianco
Vermentino non possono essere immessi al consumo prima del l febbraio
dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.
  E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme
comunitarie  e  nazionali  a  patto  che  venga  eseguito  con  mosto
concentrato  derivato  da  uve  prodotte  nella  zona  di  produzione
delimitate  dal   precedente  art.  3,  e/o   con  mosto  concentrato
rettificato.
                               Art. 6.
  I vini a denominazione di origine controllata "Montecucco" all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono  rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
   Montecucco rosso:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: vinoso ed ampio;
    sapore: armonico, asciutto giustamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.
   Montecucco Sangiovese:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: vinoso, fruttato e caratteristico;
    sapore: armonico, asciutto leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 24 g/l.
   Montecucco bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, fresco piu' o meno fruttato;
    sapore: asciutto e vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17 g/l.
   Montecucco Vermentino:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, fresco e caratteristico;
    sapore: asciutto morbido e sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17 g/l.
  I  vini  a D.O.C.  Montecucco  rosso  e Montecucco  Sangiovese  che
provengano  da  uve con  un  titolo  alcolometrico volumico  naturale
minimo  di 12%  e  sottoposti  ad un  periodo  di invecchiamento  non
inferiore a  24 mesi  di cui  almeno 18 in  botti di  rovere, possono
ottenere la qualifica "riserva".
  Il periodo  di invecchiamento decorre  dal 1 novembre  dell'anno di
produzione delle uve.
  I  vini   a  D.O.C.  "Montecucco"  rosso   riserva  e  "Montecucco"
Sangiovese  riserva   all'atto  dell'immissione  al   consumo  devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
    odore: ampio vinoso ed elegante, caratteristico;
  sapore: pieno,  asciutto, caldo ed elegante,  con eventuale sentore
di legno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini,  con  proprio  decreto, modificare  i
limiti minimi per acidita' totale ed estratto secco.
                               Art. 7.
  Ai  vini a  denominazione  di origine  controllata "Montecucco"  e'
vietata  l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa da  quelle
previste  dal presente  disciplinare di  produzione ivi  compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto selezionato e simili.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a nomi,  ragioni  sociali e  marchi  privati non  aventi
significato  laudativo   e  non  idonei   a  trarre  in   inganno  il
consumatore.
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  viticoltore, fattoria,  tenuta,  podere,
cascina e altri termini similari  sono consentite in osservanza delle
disposizioni CE e nazionali in materia.
  E'   consentito  altresi'   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nella
zona delimitata nel precedente  articolo e delle quali effettivamente
provengono  le  uve da  cui  il  vino,  cosi' qualificato,  e'  stato
ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile
1992.
  Per  tutti i  tipi,  in etichetta  deve figurare  obbligatoriamente
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.
  I vini  a denominazione di origine  controllata "Montecucco" devono
essere  immessi  al  consumo  esclusivamente in  bottiglie  dei  tipi
bordolese o borgognona di capacita' non superiore ai 5 litri e chiuse
con tappo di sughero.