IL DIRIGENTE
  capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche   tipiche  dei   vini  e   responsabile  del
procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 17 marzo 1988 con
il quale  sono state  apportate alcune  modifiche al  disciplinare di
produzione sopra citato;
  Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Gavi intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
e garantita per  i vini gia' riconosciuti a  denominazione di origine
controllata  "Gavi"  o  "Cortese  di  Gavi"  con  il  citato  decreto
presidenziale 26 giugno 1974;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei  vini sulla citata domanda e  la proposta del
relativo  disciplinare  di produzione  dei  vini  a denominazione  di
origine controllata e  garantita dei vini "Gavi" o  "Cortese di Gavi"
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1998;
  Considerato  che  sono  pervenute  istanze intese  ad  ottenere  un
riesame  degli articoli  2,  4  e 5  della  proposta di  disciplinare
allegato al parere di cui sopra;
  Visto il parere integrativo del  Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini  con il quale  il medesimo  ha ritenuto
necessario accogliere alcune istanze e conseguentemente modificare il
testo del disciplinare di produzione  relativamente agli articoli 2 e
4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1998;
  Ritenuto  pertanto necessario  doversi procedere  al riconoscimento
della  denominazione  di origine  controllata  e  garantita "Gavi"  o
"Cortese di  Gavi" ed  all'approvazione del relativo  disciplinare di
produzione dei vini  in argomento, in conformita'  al parere espresso
ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede  che  le denominazioni  di  origine  controllata
vengano  riconosciute   o  modificate   con  decreto   del  dirigente
responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata  dei vini "Gavi" o "Cortese
di Gavi", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26
giugno   1974,  e'   riconosciuta  come   denominazione  di   origine
controllata  e  garantita  ed  e' approvato,  nel  testo  annesso  al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione  di  origine  controllata e  garantita  "Gavi"  o
"Cortese di Gavi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai  requisiti stabiliti nel  disciplinare di produzione di  cui al
comma  1 del  presente articolo  le cui  misure entrano  in vigore  a
partire dalla vendemmia 1998.
  La denominazione di origine controllata  "Gavi" o "Cortese di Gavi"
deve  intendersi revocata  a decorrere  dalla entrata  in vigore  del
presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.