IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Gavi intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata "Gavi" o "Cortese di Gavi" con il citato decreto presidenziale 26 giugno 1974; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1998; Considerato che sono pervenute istanze intese ad ottenere un riesame degli articoli 2, 4 e 5 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra; Visto il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale il medesimo ha ritenuto necessario accogliere alcune istanze e conseguentemente modificare il testo del disciplinare di produzione relativamente agli articoli 2 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1998; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 1998. La denominazione di origine controllata "Gavi" o "Cortese di Gavi" deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.