Art. 2.
  I soggetti che  intendono porre in commercio, a  partire gia' dalla
vendemmia  1998, i  vini  a denominazione  di  origine controllata  e
garantita  "Gavi" o  "Cortese  di Gavi"  provenienti  da vigneti  non
ancora   iscritti  ma   aventi  base   ampelografica  conforme   alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di  produzione, sono tenuti ad
effettuare, ai  sensi e per gli  effetti dell'art. 15 della  legge 10
febbraio 1992, n. 164 , la  denuncia dei rispettivi terreni vitati ai
fini  dell'iscrizione  provvisoria  dei medesimi  all'apposito  albo,
entro  sessanta  giorni  dalla  data di  pubblicazione  del  presente
decreto.
  I  vigneti   gia'  iscritti  all'Albo   dei  vigneti  dei   vini  a
denominazione  di  origine controllata  "Gavi"  o  "Cortese di  Gavi"
devono  intendersi iscritti  al nuovo  albo  dei vigneti  dei vini  a
denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di
Gavi".
  Ai  soli fini  dell'iscrizione di  cui  ai commi  precedenti ed  in
deroga  a  quanto esposto  nel  precedente  art. 1,  le  disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.