Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi". Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.