Art. 3. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata "Gavi" o "Cortese di Gavi" prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 1997 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", a decorrere dalla data in cui potra' essere utilizzata la denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", purche' i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimicofisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla Camera di commercio competente per territorio. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che, sottoposto ad analisi chimicofisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi".