Art. 3.
  I  quantitativi  di vino  a  denominazione  di origine  controllata
"Gavi" o  "Cortese di Gavi"  prodotti da uve ottenute  nel territorio
rientrante nella  zona di  produzione della denominazione  di origine
controllata e garantita  "Gavi" o "Cortese di  Gavi", che all'entrata
in vigore  dell'annesso disciplinare di produzione  trovansi giacenti
in  cantina  allo  stato  sfuso o  in  bottiglia,  provenienti  dalla
vendemmia 1997  e precedenti, possono essere  commercializzati con la
denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di
Gavi",  a decorrere  dalla data  in cui  potra' essere  utilizzata la
denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di
Gavi", purche'  i suddetti quantitativi in  giacenza siano sottoposti
ad un  esame chimicofisico ed  organolettico, come previsto  ai sensi
dell'art. 13  della legge 10 febbraio  1992, n. 164, e  rispondano ai
requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.
  I produttori che  intendono usufruire della possibilita'  di cui al
precedente comma  devono denunciare le  proprie giacenze dei  vini di
cui trattasi entro sessanta giorni  dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale del  presente  decreto alla  Camera di  commercio
competente per territorio.
  Il prodotto  denunciato potra' essere  preso in carico come  vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di
Gavi"  nelle  tipologie  previste  dal disciplinare  solo  dopo  che,
sottoposto  ad   analisi  chimicofisica  ed   organolettica,  risulti
rispondente  ai  requisiti  dei   vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi".