Art. 3. 1. Il prefetto di Reggio Calabria e' autorizzato ad erogare, per il tempo necessario e, comunque non oltre il 31 dicembre 1998, un contributo mensile fino a L. 600.000 a favore dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili. 2. La spesa nel limite di lire 150 milioni e' posta a carico delle risorse dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. del centro di responsabilita' n. 6 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.