Art. 3.
  1. Il prefetto di Reggio Calabria e' autorizzato ad erogare, per il
tempo  necessario e,  comunque  non  oltre il  31  dicembre 1998,  un
contributo mensile  fino a L.  600.000 a favore dei  nuclei familiari
evacuati da alloggi distrutti  o dichiarati totalmente o parzialmente
inagibili.
  2. La spesa nel limite di lire  150 milioni e' posta a carico delle
risorse  dell'unita'  previsionale di  base  6.2.1.2.  del centro  di
responsabilita' n. 6  "Fondo della protezione civile"  dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.