Art. 4. 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 ammontanti complessivamente a lire 18.150 milioni, si fa fronte con le disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" iscritta per l'esercizio finanziario 1998 nel centro di responsabilita' n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.