Art. 4.
  1.  Agli  oneri  derivanti  dagli  articoli 1,  2  e  3  ammontanti
complessivamente  a  lire  18.150  milioni,   si  fa  fronte  con  le
disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della
protezione  civile" iscritta  per  l'esercizio  finanziario 1998  nel
centro  di  responsabilita' n.  6  dello  stato di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.