Art. 6.
  1.  Agli  appartenenti  alle  organizzazioni  di  volontariato  che
intervengono nelle  attivita' connesse all'emergenza per  gli incendi
boschivi, coordinati da autorita'  o strutture istituzionali, vengono
riconosciuti i benefici di cui agli  articoli 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 613.
  2. Tenuto  conto del  forte e  perdurante impegno  del volontariato
nelle emergenze nazionali ancora in atto nel paese, e' consentito, su
autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi
di effettiva necessita' singolarmente individuati, elevare, in deroga
all'art. 10, comma 1, del decreto di cui al comma 1, i limiti massimi
previsti  per  l'utilizzo  dei   volontari  fino  a  sessanta  giorni
continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1998
                                              Il Ministro: Napolitano