Art. 6. 1. Agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato che intervengono nelle attivita' connesse all'emergenza per gli incendi boschivi, coordinati da autorita' o strutture istituzionali, vengono riconosciuti i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 613. 2. Tenuto conto del forte e perdurante impegno del volontariato nelle emergenze nazionali ancora in atto nel paese, e' consentito, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessita' singolarmente individuati, elevare, in deroga all'art. 10, comma 1, del decreto di cui al comma 1, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1998 Il Ministro: Napolitano