IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 3 . maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 1998, n. 61; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997; Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2740 del 27 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 1998; Vista l'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998; Vista l'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998; Vista l'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998; Vista l'ordinanza n. 2786 del 15 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1998; Vista l'ordinanza n. 2791 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998; Considerato che l'art. 2, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, prevede che, ai fini della determinazione dei costi ammessi al contributo pubblico per gli interventi di ricostruzione pubblici e privati, i relativi parametri tecnici ed economici siano adottati dalle regioni Marche e Umbria d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e il Dipartimento della protezione civile; Visto l'art. 14, comma 11, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61; Sentite le regioni Marche e Umbria; Su proposta del Sottosegretario di Stato Prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per i lavori pubblici di qualsiasi importo previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono automaticamente escluse, a prescindere dal criterio di aggiudicazione, le offerte con ribassi inferiori al 5 per cento. 2. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo piu' basso di cui all'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/197/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle offerte, esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu' significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara, delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.