Art. 2.
  1. Allo  scopo di accelerare  la realizzazione degli  interventi di
ricostruzione di cui alla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni sono
autorizzate  a  concedere  ai  soggetti  attuatori  degli  interventi
relativi alle opere pubbliche, alle infrastrutture, ai beni culturali
e monumentali, ai programmi integrati  di recupero dei centri storici
e  centri e  nuclei urbani  e rurali  di cui  all'art. 3  della legge
sopracitata,  un'anticipazione  pari  al  costo  delle  progettazioni
relative, determinato in base al  costo presunto dei lavori, a valere
sulle  disponibilita' finanziarie  di  cui all'art.  15 della  stessa
legge. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero dei beni
culturali  e  ambientali, i  soprintendenti  per  i beni  ambientali,
architettonici, artistici  e storici dell'Umbria e  delle Marche sono
autorizzati ad  utilizzare le risorse di  cui al comma 4  dell'art. 8
della legge  30 marzo  1998, n.  61, per  gli oneri  di progettazione
relativa.