Art. 2. 1. Allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di ricostruzione di cui alla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni sono autorizzate a concedere ai soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche, alle infrastrutture, ai beni culturali e monumentali, ai programmi integrati di recupero dei centri storici e centri e nuclei urbani e rurali di cui all'art. 3 della legge sopracitata, un'anticipazione pari al costo delle progettazioni relative, determinato in base al costo presunto dei lavori, a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 15 della stessa legge. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali, i soprintendenti per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e delle Marche sono autorizzati ad utilizzare le risorse di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge 30 marzo 1998, n. 61, per gli oneri di progettazione relativa.