Art. 3.
  1.   Per  le   esigenze   straordinarie   connesse  alla   gestione
dell'emergenza il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' autorizzato
ad  assumere  per il  periodo  di  un  anno,  con contratto  a  tempo
determinato,  fino  a  cinque  unita'  di  personale  STAC.  L'onere,
valutato in lire 250 milioni,  e' posto a carico della autorizzazione
di spesa  di cui  all'art. 8,  comma 6,  del decreto-legge  11 giugno
1998,  n. 180,  e  sara' versato  dal  Dipartimento della  protezione
civile in conto entrate dello  Stato per la successiva riassegnazione
al bilancio del Ministero dell'interno.