Art. 3. 1. Per le esigenze straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' autorizzato ad assumere per il periodo di un anno, con contratto a tempo determinato, fino a cinque unita' di personale STAC. L'onere, valutato in lire 250 milioni, e' posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e sara' versato dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.