Art. 4. 1. Il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno direttamente impegnato presso le prefetture di Macerata e Terni nelle operazioni connesse al soccorso alle popolazioni terremotate e' autorizzato, anche per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di cinquanta ore mensili eccedenti quelle previste dalla normativa vigente. 5. All'onere ammontante rispettivamente a lire 41 milioni per la prefettura di Macerata e lire 14 milioni per la prefettura di Terni, provvedono i prefetti interessati con le disponibilita' di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2668 del 27 settembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni. 3. La disposizione di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2669/1997 e successive modificazioni e' prorogata al 31 dicembre 1998 con oneri a carico dello stanziamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.