Art. 4.
  1.   Il  personale   dell'amministrazione   civile  del   Ministero
dell'interno direttamente impegnato presso  le prefetture di Macerata
e  Terni  nelle  operazioni  connesse al  soccorso  alle  popolazioni
terremotate  e' autorizzato,  anche per  i mesi  di febbraio,  marzo,
aprile e  maggio, ad  effettuare prestazioni di  lavoro straordinario
nel limite di  cinquanta ore mensili eccedenti  quelle previste dalla
normativa vigente.
  5. All'onere  ammontante rispettivamente a  lire 41 milioni  per la
prefettura di Macerata e lire 14  milioni per la prefettura di Terni,
provvedono  i  prefetti  interessati  con le  disponibilita'  di  cui
all'art.  10  dell'ordinanza  n.  2668   del  27  settembre  1997,  e
successive modificazioni e integrazioni.
  3. La disposizione di cui  all'art. 2 dell'ordinanza n. 2669/1997 e
successive modificazioni e' prorogata al 31 dicembre 1998 con oneri a
carico  dello   stanziamento  di  cui   all'art.  8,  comma   7,  del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.