Art. 5. 1. Per l'espletamento delle attivita' connesse con l'emergenza e fino al 31 dicembre 1998 al personale operante presso il Centro situazioni del Dipartimento della protezione civile possono essere concessi compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti previsti dalle vigenti normative e comunque non oltre cinquanta ore procapite mensili. 2. Per la durata dello stato di emergenza, a n. 2 unita' di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, utilizzate presso il centro situazioni del Dipartimento della protezione civile, possono essere riconosciuti i compensi previsti per le tipologie di prestazioni remunerabili, rese per orario ordinario di lavoro svolto su turnazioni. All'onere relativo, stimato in lire 15 milioni, si provvede a carico dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) iscritta nel centro di responsabilita' n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1998. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1998 Il Ministro: Napolitano