Art. 5.
  1. Per  l'espletamento delle  attivita' connesse con  l'emergenza e
fino  al 31  dicembre 1998  al  personale operante  presso il  Centro
situazioni del  Dipartimento della  protezione civile  possono essere
concessi  compensi per  lavoro straordinario  effettivamente prestato
oltre i limiti previsti dalle  vigenti normative e comunque non oltre
cinquanta ore procapite mensili.
  2.  Per la  durata  dello stato  di  emergenza, a  n.  2 unita'  di
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, utilizzate
presso il centro situazioni del Dipartimento della protezione civile,
possono essere riconosciuti  i compensi previsti per  le tipologie di
prestazioni remunerabili, rese per  orario ordinario di lavoro svolto
su turnazioni.  All'onere relativo,  stimato in  lire 15  milioni, si
provvede a  carico dell'unita'  previsionale di base  6.2.1.2. "Fondo
della  protezione   civile"  (cap.  7615)  iscritta   nel  centro  di
responsabilita' n. 6  dello stato di previsione  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1998.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1998
                                              Il Ministro: Napolitano