Art. 2.
  Per tutti  gli interventi  disciplinati dal decreto  ministeriale 8
agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:
  per  le relative  operazioni  di finanziamento  non sono  richieste
particolari  forme  di garanzia,  salva  la  facolta' per  l'Istituto
finanziatore di  richiederle per i  progetti a valere sulla  legge n.
346/1988;
  altresi',  ai sensi  dell'art. 12,  comma 2,  del predetto  decreto
ministeriale, in ottemperanza all'art.  6, comma 6, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32,  convertito, senza modificazioni, dalla legge
7 aprile 1995,  n. 104, i criteri nascenti  dai finanziamenti erogati
ai  sensi dell'art.  2,  comma  secondo, della  legge  n. 46/1982,  e
successive   modificazioni  ed   integrazioni,   sono  assistiti   da
privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante,  ad eccezione del privilegio  per spese di
giustizia  e di  quelli  previsti dall'art.  2751-bis codice  civile,
fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
  La durata della ricerca potra' essere maggiorata di dodici mesi per
compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle
attivita' poste in essere dal contratto.