Art. 10.
                   Utilizzo del servizio telematico
  1. Salvo cause di forza maggiore l'utilizzo del servizio telematico
e' consentito, per un periodo di 23 ore, nei soli giorni lavorativi.
  2. L'Amministrazione  finanziaria puo'  in ogni caso  sospendere il
servizio telematico in relazione  ad esigenze connesse all'efficienza
e alla sicurezza del servizio stesso.
  3. In caso di sospensione prolungata, l'Amministrazione finanziaria
provvede a darne comunicazione con qualunque mezzo idoneo.
  4. E' facolta'  dell'Amministrazione finanziaria definire specifici
calendari di  trasmissione dei  file, da  divulgare nelle  forme piu'
opportune, al fine di migliorare la funzionalita' del servizio.