Art. 10. Utilizzo del servizio telematico 1. Salvo cause di forza maggiore l'utilizzo del servizio telematico e' consentito, per un periodo di 23 ore, nei soli giorni lavorativi. 2. L'Amministrazione finanziaria puo' in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso. 3. In caso di sospensione prolungata, l'Amministrazione finanziaria provvede a darne comunicazione con qualunque mezzo idoneo. 4. E' facolta' dell'Amministrazione finanziaria definire specifici calendari di trasmissione dei file, da divulgare nelle forme piu' opportune, al fine di migliorare la funzionalita' del servizio.