Art. 11.
                       Obbligo di riservatezza
  1. Gli utenti possono trattare i dati contenuti nelle dichiarazioni
per le sole  finalita' del servizio di trasmissione  telematica e per
il tempo a cio' necessario,  secondo quanto previsto dall'art. 12-bis
del decreto del Presidente della Repubblica,  n. 600 del 1973, con le
modalita'  previste  dal presente  decreto  e  dalle convenzioni  con
banche e Poste italiane S.p.a.
  2.  Gli utenti  di cui  all'art.  2 si  configurano quali  autonomi
titolari del  trattamento dei  dati personali  ai sensi  dell'art. 1,
comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  3. Il trattamento dei  dati personali contenuti nelle dichiarazioni
e'  consentito  solo  ai  soggetti,  anche  esterni,  designati  come
responsabili dagli utenti  di cui all'art. 2, nel  rispetto di quanto
previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  4. Le  persone fisiche incaricate del  trattamento sono individuate
dai soggetti  di cui all'art.  2 o  dal soggetto da  questi designato
quale  responsabile  ed  operano  sotto la  loro  diretta  autorita',
attenendosi alle istruzioni impartite  e garantendo la riservatezza e
sicurezza delle informazioni trattate,  secondo quanto previsto dagli
articoli 8, comma 5, e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  5.  Gli utenti  di  cui  all'art. 2  e  i  soggetti designati  come
responsabili adottano  le misure organizzative, fisiche  e logiche di
cui all'art.  15 della  legge 31  dicembre 1996, n.  675, al  fine di
assicurare la riservatezza e la  sicurezza dei dati, anche attraverso
l'individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi.
A  tal fine  essi si  impegnano a  rispettare le  attivita' descritte
nell'allegato tecnico del presente  decreto, a mantenere riservate le
informazioni  che consentono  l'accesso  al servizio  telematico e  a
consegnare le stesse ai soli soggetti di cui al comma 2.
  6.  Le dichiarazioni  telematiche soggette  a trattamento  da parte
degli  utenti  di cui  all'art.  2,  lettere da  b)  ad  f), dopo  la
trasmissione in via telematica,  sono conservate dagli utenti stessi,
anche presso le  sedi secondarie di cui all'art. 5,  con le modalita'
di cui  ai commi  precedenti, per il  periodo previsto  dall'art. 12,
comma 8,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  29 settembre
1973, n.  600. L'utente  non puo' avvalersi  di soggetti  esterni per
tale conservazione.  Gli utenti di cui  all'art. 2, lettere g)  e h),
conservano i medesimi  dati per le sole finalita'  di prestazione del
servizio e  per il tempo  a cio' necessario, secondo  quanto previsto
dall'art. 12-bis, del citato  decreto del Presidente della Repubblica
n. 600  del 1973, fermo  restando quanto stabilito  nelle convenzioni
stipulate ai sensi  dell'art. 12, comma 11, del  medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  7. Al  momento del  rilascio dell'attestazione  di cui  all'art. 4,
ciascun utente di cui all'art. 2  si impegna con la sottoscrizione al
rispetto delle  disposizioni contenute  nel presente  articolo, anche
per conto dei soggetti designati come responsabili.
  8. L'Amministrazione finanziaria verifica periodicamente, anche con
controlli a  campione, il  rispetto delle disposizioni  contenute nel
presente articolo.
  9.  Con  successivo  decreto  sono  individuate  le  modalita'  per
inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e
l'espressione del consenso relativo ai trattamenti dei dati personali
di cui  all'art. 22, comma 1,  della legge 31 dicembre  1996, n. 675,
connessi alle dichiarazioni.