Art. 11. Obbligo di riservatezza 1. Gli utenti possono trattare i dati contenuti nelle dichiarazioni per le sole finalita' del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a cio' necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalita' previste dal presente decreto e dalle convenzioni con banche e Poste italiane S.p.a. 2. Gli utenti di cui all'art. 2 si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni e' consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti di cui all'art. 2, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 4. Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dai soggetti di cui all'art. 2 o dal soggetto da questi designato quale responsabile ed operano sotto la loro diretta autorita', attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate, secondo quanto previsto dagli articoli 8, comma 5, e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 5. Gli utenti di cui all'art. 2 e i soggetti designati come responsabili adottano le misure organizzative, fisiche e logiche di cui all'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l'individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi. A tal fine essi si impegnano a rispettare le attivita' descritte nell'allegato tecnico del presente decreto, a mantenere riservate le informazioni che consentono l'accesso al servizio telematico e a consegnare le stesse ai soli soggetti di cui al comma 2. 6. Le dichiarazioni telematiche soggette a trattamento da parte degli utenti di cui all'art. 2, lettere da b) ad f), dopo la trasmissione in via telematica, sono conservate dagli utenti stessi, anche presso le sedi secondarie di cui all'art. 5, con le modalita' di cui ai commi precedenti, per il periodo previsto dall'art. 12, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'utente non puo' avvalersi di soggetti esterni per tale conservazione. Gli utenti di cui all'art. 2, lettere g) e h), conservano i medesimi dati per le sole finalita' di prestazione del servizio e per il tempo a cio' necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, fermo restando quanto stabilito nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 7. Al momento del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4, ciascun utente di cui all'art. 2 si impegna con la sottoscrizione al rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche per conto dei soggetti designati come responsabili. 8. L'Amministrazione finanziaria verifica periodicamente, anche con controlli a campione, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo. 9. Con successivo decreto sono individuate le modalita' per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti dei dati personali di cui all'art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.