Art. 2.
                    Utenti del servizio telematico
  1. Gli utenti del servizio, di  seguito indicati alle lettere da a)
a h),  trasmettono all'Amministrazione finanziaria i  file contenenti
una  o piu'  dichiarazioni  della medesima  tipologia, conformi  alle
specifiche tecniche indicate nei decreti ministeriali di approvazione
dei singoli modelli di dichiarazione:
  a) societa'  di cui  all'art. 87,  comma 1,  lettera a),  del testo
unico  delle imposte  dirette, approvato  con decreto  del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917 con  capitale  sociale
superiore a  cinque miliardi ed enti  di cui al comma  1, lettera b),
del medesimo art. 87, con patrimonio  netto superiore a 5 miliardi di
lire;
  b) iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  c) iscritti alla data del 30  settembre 1993 nei ruoli di periti ed
esperti  tenuti dalle  camere di  commercio, industria  artigianato e
agricoltura per  la subcategoria tributi,  in possesso di  diploma di
laurea in giurisprudenza  o in economia e commercio  o equipollenti o
di diploma di ragioneria;
  d) associazioni  sindacali di  categoria tra  imprenditori indicate
nell'art. 78,  comma 1,  lettere a) e  b) e comma  2, della  legge 30
dicembre 1991, n. 413;
  e)  centri  autorizzati  di  assistenza fiscale  per  i  lavoratori
dipendenti e pensionati;
  f) centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese;
    g) banche convenzionate;
    h) Poste italiane S.p.a.
  2.   Gli   utenti   devono   essere   preventivamente   autorizzati
dall'Amministrazione  finanziaria alle  attivita'  di costituzione  e
trasmissione dei file secondo le  modalita' di cui al successivo art.
4.