Art. 2. Utenti del servizio telematico 1. Gli utenti del servizio, di seguito indicati alle lettere da a) a h), trasmettono all'Amministrazione finanziaria i file contenenti una o piu' dichiarazioni della medesima tipologia, conformi alle specifiche tecniche indicate nei decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli di dichiarazione: a) societa' di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con capitale sociale superiore a cinque miliardi ed enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire; b) iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; c) iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; d) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 78, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; e) centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati; f) centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese; g) banche convenzionate; h) Poste italiane S.p.a. 2. Gli utenti devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria alle attivita' di costituzione e trasmissione dei file secondo le modalita' di cui al successivo art. 4.