Art. 3. Codice di autenticazione dei file 1. Ciascun file, contenente una o piu' dichiarazioni, puo' essere trasmesso all'Amministrazione finanziaria dagli utenti abilitati, con le modalita' esposte al successivo art. 4, solo se corredato di un codice di autenticazione che consente di verificare l'identita' dell'utente e l'integrita' delle informazioni presenti nel file trasmesso. 2. Il codice di autenticazione e' il risultato della procedura informatica basata su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota soltanto all'utente, una pubblica, nota almeno all'utente e all'Amministrazione, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' della dichiarazione o del gruppo di dichiarazioni trasmesse. 3. Ai fini della generazione del codice di autenticazione, e' necessario che gli utenti di cui all'art. 2, preventivamente abilitati ai sensi dell'art. 4, nonche' i soggetti delegati dalle banche e dalla Poste italiane S.p.a. di cui all'art. 6, siano in possesso dell'attestazione di iscrizione nel registro degli utenti dell'Amministrazione finanziaria, che viene rilasciata con le modalita' descritte al paragrafo 3 dell'allegato tecnico. 4. L'attestazione di iscrizione nel registro ha una validita' di tre anni a decorrere dal rilascio della stessa da parte dell'Amministrazione finanziaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 8. 5. In caso di perdita della chiave privata o nel caso in cui l'utente ritenga che la stessa venga indebitamente utilizzata da altri, e' necessario presentare apposita comunicazione all'ufficio finanziario dal quale l'utente e' stato abilitato ai sensi dell'art. 4 o, in caso di variazione del domicilio fiscale, alla direzione delle entrate o direzione regionale delle entrate competente per territorio. L'ufficio finanziario o la direzione regionale delle entrate o la direzione delle entrate provvede, senza indugio, alla revoca dell'attestazione di iscrizione gia' in possesso dell'utente e a comunicare all'utente stesso le istruzioni da utilizzare per il rilascio della nuova attestazione di iscrizione. 6. Il codice di autenticazione viene apposto dall'Amministrazione finanziaria sui file contenenti le ricevute di cui all'art. 9, utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica nota anche all'utente.