Art. 3.
                  Codice di autenticazione dei file
  1. Ciascun file,  contenente una o piu'  dichiarazioni, puo' essere
trasmesso all'Amministrazione finanziaria dagli utenti abilitati, con
le modalita'  esposte al successivo art.  4, solo se corredato  di un
codice  di  autenticazione  che consente  di  verificare  l'identita'
dell'utente  e  l'integrita'  delle informazioni  presenti  nel  file
trasmesso.
  2.  Il codice  di autenticazione  e' il  risultato della  procedura
informatica basata su  un sistema di chiavi asimmetriche,  di cui una
privata,  nota   soltanto  all'utente,  una  pubblica,   nota  almeno
all'utente e all'Amministrazione, che consente di rendere manifesta e
di verificare la provenienza e l'integrita' della dichiarazione o del
gruppo di dichiarazioni trasmesse.
  3.  Ai fini  della  generazione del  codice  di autenticazione,  e'
necessario  che  gli  utenti   di  cui  all'art.  2,  preventivamente
abilitati ai  sensi dell'art.  4, nonche'  i soggetti  delegati dalle
banche e  dalla Poste  italiane S.p.a.  di cui  all'art. 6,  siano in
possesso dell'attestazione  di iscrizione  nel registro  degli utenti
dell'Amministrazione  finanziaria,   che  viene  rilasciata   con  le
modalita' descritte al paragrafo 3 dell'allegato tecnico.
  4. L'attestazione  di iscrizione nel  registro ha una  validita' di
tre   anni  a   decorrere  dal   rilascio  della   stessa  da   parte
dell'Amministrazione   finanziaria,   salvo   quanto   previsto   dal
successivo art. 8.
  5.  In caso  di perdita  della  chiave privata  o nel  caso in  cui
l'utente  ritenga che  la  stessa venga  indebitamente utilizzata  da
altri,  e' necessario  presentare apposita  comunicazione all'ufficio
finanziario dal quale l'utente e'  stato abilitato ai sensi dell'art.
4  o, in  caso di  variazione del  domicilio fiscale,  alla direzione
delle  entrate o  direzione  regionale delle  entrate competente  per
territorio.  L'ufficio finanziario  o  la  direzione regionale  delle
entrate o  la direzione delle  entrate provvede, senza  indugio, alla
revoca dell'attestazione di iscrizione gia' in possesso dell'utente e
a comunicare  all'utente stesso  le istruzioni  da utilizzare  per il
rilascio della nuova attestazione di iscrizione.
  6. Il  codice di autenticazione viene  apposto dall'Amministrazione
finanziaria  sui  file contenenti  le  ricevute  di cui  all'art.  9,
utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica nota anche
all'utente.