Art. 5. Sedi secondarie 1. Gli utenti di cui all'art. 2 hanno la facolta' di svolgere l'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni anche presso sedi secondarie della loro organizzazione, risultanti dalle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, alla domanda di cui all'art. 4 deve essere allegato un elenco contenente i dati identificativi delle sedi secondarie da abilitare. 2. Gli utenti di cui all'art. 2, lettera e) possono indicare come sedi secondarie, ai fini della sola trasmissione telematica, anche le sedi degli altri soggetti che possono effettuare le attivita' menzionate nell'art. 62, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 3. Gli utenti di cui all'art. 2 svolgono le attivita' di trasmissione delle dichiarazioni anche presso le sedi secondarie assicurando il rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, pure con riguardo alla sicurezza dei luoghi.