Art. 5.
                           Sedi secondarie
  1.  Gli utenti  di cui  all'art. 2  hanno la  facolta' di  svolgere
l'attivita'  di trasmissione  delle dichiarazioni  anche presso  sedi
secondarie della loro  organizzazione, risultanti dalle dichiarazioni
presentate ai  sensi dell'art.  35 del  decreto del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  In tal caso, alla domanda di cui
all'art.  4  deve  essere  allegato   un  elenco  contenente  i  dati
identificativi delle sedi secondarie da abilitare.
  2. Gli utenti  di cui all'art. 2, lettera e)  possono indicare come
sedi secondarie, ai fini della sola trasmissione telematica, anche le
sedi  degli  altri  soggetti  che  possono  effettuare  le  attivita'
menzionate nell'art. 62,  comma 2, del decreto legge  30 agosto 1993,
n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  3.  Gli  utenti  di  cui   all'art.  2  svolgono  le  attivita'  di
trasmissione  delle dichiarazioni  anche  presso  le sedi  secondarie
assicurando il  rispetto della legge  31 dicembre 1996, n.  675, pure
con riguardo alla sicurezza dei luoghi.