Art. 6.
                 Trasmissioni effettuate dalle banche
                     dalla Poste italiane S.p.a.
  1.  Gli  utenti di  cui  all'art.  2,  lettere  g) ed  h),  possono
comunicare all'Amministrazione  finanziaria di avvalersi  di imprese,
in possesso  di adeguata capacita' tecnica,  economica e finanziaria,
ai  sensi  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157,  che
presentino idonee garanzie ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
  2.  I   soggetti  delegati  di   cui  al  comma  1   devono  essere
preventivamente autorizzati dall'Amministrazione  finanziaria, con le
modalita' di cui all'art. 4.