Art. 6. Trasmissioni effettuate dalle banche dalla Poste italiane S.p.a. 1. Gli utenti di cui all'art. 2, lettere g) ed h), possono comunicare all'Amministrazione finanziaria di avvalersi di imprese, in possesso di adeguata capacita' tecnica, economica e finanziaria, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che presentino idonee garanzie ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. I soggetti delegati di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, con le modalita' di cui all'art. 4.