Art. 8.
                            R e v o c h e
  1.    L'abilitazione    al    servizio   puo'    essere    revocata
dall'Amministrazione  finanziaria   in  caso  di  gravi   e  ripetute
inadempienze   agli   obblighi   derivanti  dal   presente   decreto.
L'abilitazione e' revocata al verificarsi delle seguenti circostanze:
    a) cessazione dell'attivita';
    b) decesso, se persona fisica;
    c) inizio di una procedura concorsuale;
  d) presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore
a 12  mesi o  di radiazione irrogati  dall'ordine di  appartenenza ai
soggetti indicati all'art. 2, lettera b);
  e) revoca, ai  sensi dell'art. 78, comma 6, della  legge n. 413 del
1991 dell'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita'  nei confronti
dei soggetti di cui all'art. 2, lettera e) ed f);
  f) mancato invio  delle dichiarazioni o trasmissione,  da parte dei
soggetti di cui alle lettere da b) a f) dell'art. 2, di dati difformi
da  quelli contenuti  nelle  copie rilasciate  al  contribuente o  al
sostituto  di imposta,  ovvero  da quelli  contenuti  nelle copie  da
questi ultimi consegnate  all'intermediario, in percentuale superiore
al  cinque per  cento delle  dichiarazioni complessivamente  ricevute
dall'utente, in riferimento ai dati:
    relativi al soggetto che effettua la trasmissione;
  che incidono sulla liquidazione del  tributo in misura superiore al
dieci per cento dell'imposta correttamente liquidata o delle ritenute
dichiarate;
  g)  aggiramento degli  obblighi di  trasmissione in  via telematica
previsti dall'art. 12 del decreto  del Presidente della Repubblica n.
600 del  1973, tramite  accordi stipulati  dai centri  autorizzati di
assistenza fiscale, dalle banche convenzionate o dalla Poste italiane
S.p.a.  per  ricevere  dichiarazioni  presentate  e  predisposte  dai
soggetti incaricati  della trasmissione delle dichiarazioni  ai sensi
dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
600  del  1973  o  da  altri  soggetti  che  prestano  assistenza  ai
contribuenti in materia fiscale;
  h) mancato rispetto dell'art. 11 del presente decreto ed ogni altra
grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti
dalla  legge 31  dicembre 1996,  n. 675  e successive  integrazioni o
modificazioni.
  2. La  revoca di cui  al comma precedente trova  applicazione anche
nei  soli confronti  delle eventuali  sedi secondarie  abilitate alla
trasmissione.
  3. Nei  casi di cui alle  lettere f) , g)  ed h), l'Amministrazione
finanziaria contesta  all'utente le violazioni ed  assegna un termine
di  trenta giorni  dalla contestazione  per eventuali  osservazioni o
memorie.
  4.  Il provvedimento  con  il  quale l'Amministrazione  finanziaria
procede alla revoca viene notificato almeno trenta giorni prima della
data  di  decorrenza.  Entro  tale  data  l'utente  ha  l'obbligo  di
completare l'invio di tutte le  dichiarazioni per le quali abbia gia'
rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall'utente stesso,
contenente l'impegno a  trasmettere in via telematica i  dati in essa
contenuti.  In  caso di  mancata  trasmissione  nel predetto  termine
rimangono a  carico dell'utente  le sanzioni  applicabili in  caso di
omessa presentazione delle suddette dichiarazioni.
  5.   I    provvedimenti   di    revoca   vengono    resi   pubblici
dall'Amministrazione finanziaria  nelle forme  che essa  ritiene piu'
opportune.