Art. 8. R e v o c h e 1. L'abilitazione al servizio puo' essere revocata dall'Amministrazione finanziaria in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto. L'abilitazione e' revocata al verificarsi delle seguenti circostanze: a) cessazione dell'attivita'; b) decesso, se persona fisica; c) inizio di una procedura concorsuale; d) presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall'ordine di appartenenza ai soggetti indicati all'art. 2, lettera b); e) revoca, ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge n. 413 del 1991 dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, lettera e) ed f); f) mancato invio delle dichiarazioni o trasmissione, da parte dei soggetti di cui alle lettere da b) a f) dell'art. 2, di dati difformi da quelli contenuti nelle copie rilasciate al contribuente o al sostituto di imposta, ovvero da quelli contenuti nelle copie da questi ultimi consegnate all'intermediario, in percentuale superiore al cinque per cento delle dichiarazioni complessivamente ricevute dall'utente, in riferimento ai dati: relativi al soggetto che effettua la trasmissione; che incidono sulla liquidazione del tributo in misura superiore al dieci per cento dell'imposta correttamente liquidata o delle ritenute dichiarate; g) aggiramento degli obblighi di trasmissione in via telematica previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, tramite accordi stipulati dai centri autorizzati di assistenza fiscale, dalle banche convenzionate o dalla Poste italiane S.p.a. per ricevere dichiarazioni presentate e predisposte dai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri soggetti che prestano assistenza ai contribuenti in materia fiscale; h) mancato rispetto dell'art. 11 del presente decreto ed ogni altra grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni o modificazioni. 2. La revoca di cui al comma precedente trova applicazione anche nei soli confronti delle eventuali sedi secondarie abilitate alla trasmissione. 3. Nei casi di cui alle lettere f) , g) ed h), l'Amministrazione finanziaria contesta all'utente le violazioni ed assegna un termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie. 4. Il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria procede alla revoca viene notificato almeno trenta giorni prima della data di decorrenza. Entro tale data l'utente ha l'obbligo di completare l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia gia' rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall'utente stesso, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni. 5. I provvedimenti di revoca vengono resi pubblici dall'Amministrazione finanziaria nelle forme che essa ritiene piu' opportune.