Art. 9.
                           R i c e v u t e
  1. Le dichiarazioni inviate dai soggetti  di cui alle lettere da a)
a f)  dell'art. 2,  si considerano  presentate al  momento in  cui e'
completa la ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del
file  che  le  contiene,  salvo  i casi  previsti  al  comma  10.  Le
dichiarazioni  per   le  quali   e'  stata  rilasciata   ricevuta  si
considerano valide a tutti gli effetti di legge.
  2. Ai  fini del controllo  del rispetto delle convenzioni  da parte
dei soggetti di cui alle lettere g)  e h) dell'art. 2, si tiene conto
del   momento   in  cui   e'   completa   la  ricezione,   da   parte
dell'Amministrazione   finanziaria,   del   file  che   contiene   le
dichiarazioni, salvo i casi previsti al successivo comma 10.
  3. L'Amministrazione  finanziaria attesta l'avvenuta  ricezione dei
file  di dichiarazioni  mediante apposite  ricevute nelle  quali sono
indicati:
    a) la data e l'ora di ricezione del file;
    b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
  c)   il   protocollo   attribuito  al   file   dall'Amministrazione
finanziaria all'atto di ricezione dello stesso;
  d) il  numero ed il  tipo di modello delle  dichiarazioni contenute
nel file;
  e)  il numero  ed i  progressivi dei  record all'interno  del file,
corrispondenti  alle eventuali  dichiarazioni scartate  ai sensi  dei
successivo comma 12. Per ognuna  di tali dichiarazioni viene altresi'
evidenziato il motivo dello scarto.
  4.  L'Amministrazione finanziaria  attesta,  inoltre, la  ricezione
delle singole dichiarazioni, nei casi  previsti dal comma 5 dell'art.
12 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600  e successive  modificazioni  e  integrazioni, mediante  apposite
ricevute nelle quali sono indicati:
    a) la data di ricezione della dichiarazione;
  b)  i   dati  identificativi  del  dichiarante,   risultanti  dalla
dichiarazione inviata;
    c) il periodo di imposta e il modello di dichiarazione;
  d)  il protocollo  di  acquisizione  attribuito alla  dichiarazione
all'atto della ricezione;
    e) i dati identificativi dell'utente;
  f) i principali  dati fiscali in relazione a  ciascuna tipologia di
dichiarazione.
  5. Le ricevute di cui ai precedenti commi sono predisposte in file,
muniti del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria,
da acquisire per via telematica dall'utente che ha apposto il proprio
codice di autenticazione al file  di dichiarazioni cui si riferiscono
le ricevute.
  6. Per i file predisposti da  sedi secondarie le ricevute di cui ai
commi 3 e  4 possono essere acquisite per via  telematica anche dalla
sede principale.
  7. Per i  file predisposti dai soggetti delegati di  cui all'art. 6
le  ricevute  possono  essere  acquisite  per  via  telematica  anche
dall'utente delegante.
  8. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili
per l'acquisizione  in via telematica entro  cinque giorni lavorativi
dall'invio  dei file  di dichiarazioni  cui si  riferiscono e  per un
periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
  9.  Le ricevute  di cui  al comma  4 possono  essere richieste  dal
contribuente  anche  presso  gli  uffici delle  entrate,  gli  uffici
distrettuali  delle imposte  dirette  e gli  uffici dell'imposta  sul
valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo
all'invio del file di dichiarazioni.
  10. Le ricevute di cui ai commi  3 e 4 non vengono prodotte qualora
il  file cui  si  riferiscono  venga scartato  per  uno dei  seguenti
motivi:
  a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file, in
base alle modalita' descritte al paragrafo 2.2 dell'allegato tecnico;
  b)  file doppio  o  non  elaborabile in  quanto  non conforme  alle
specifiche tecniche indicate nei  decreti di approvazione dei modelli
di dichiarazione;
  c)  omessa  o errata  indicazione  del  codice fiscale  dell'utente
delegante, per  i file inviati  dai soggetti delegati dalle  banche e
dalla Poste italiane S.p.a. di cui all'art. 6.
  11. Tutte le dichiarazioni contenute  nel file scartato per uno dei
motivi di cui al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza
viene  comunicata tramite  il servizio  telematico all'utente  che ha
effettuato  la trasmissione  del file.  L'utente e'  tenuto, in  tale
ipotesi, a ripetere  la trasmissione, dopo aver rimosso  la causa che
ha provocato lo scarto.
  12. Le ricevute  di cui al comma 4 non  vengono prodotte qualora la
dichiarazione venga scartata per uno dei seguenti motivi:
  a) omessa  indicazione del codice  fiscale del dichiarante,  per le
dichiarazioni presentate dagli  utenti di cui all'art.  2, lettere da
a) ad f);
    b) dichiarazione incompleta per:
  assenza di almeno un record  che, secondo le specifiche tecniche di
ciascun   modello,  contiene   i  dati   dichiarati,  salvo   i  casi
esplicitamente previsti;
  presenza  di   tipi  record   non  previsti   per  il   modello  di
dichiarazione;
  presenza nel  record che contiene  i dati dichiarati, di  un codice
fiscale diverso da quello presente nel record che contiene i dati del
dichiarante;
    errore nella sequenza dei record;
  c) presenza di dati identificativi dei dati dichiarati non previsti
o  non conformi  alle specifiche  tecniche della  dichiarazione o  di
valori dichiarati incongruenti con  la numericita' del campo prevista
dalle specifiche tecniche;
  d) assenza di dati obbligatori,  quali i dati anagrafici in assenza
del  codice  fiscale  del  dichiarante,  previsti  dalle  convenzioni
stipulate ai sensi  dell'art. 12, comma 11, del  medesimo decreto del
Presidente  della Repubblica  n. 600  del 1973,  dagli utenti  di cui
all'art. 2 lettere g) ed h).
  13. I  motivi di  scarto di  cui ai  commi 10  e 12  possono essere
modificati e  integrati annualmente in occasione  della pubblicazione
delle specifiche  tecniche contenute  nei decreti di  approvazione di
ciascun modello di dichiarazione.