Art. 9. R i c e v u t e 1. Le dichiarazioni inviate dai soggetti di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 2, si considerano presentate al momento in cui e' completa la ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi previsti al comma 10. Le dichiarazioni per le quali e' stata rilasciata ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge. 2. Ai fini del controllo del rispetto delle convenzioni da parte dei soggetti di cui alle lettere g) e h) dell'art. 2, si tiene conto del momento in cui e' completa la ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del file che contiene le dichiarazioni, salvo i casi previsti al successivo comma 10. 3. L'Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione dei file di dichiarazioni mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati: a) la data e l'ora di ricezione del file; b) l'identificativo del file attribuito dall'utente; c) il protocollo attribuito al file dall'Amministrazione finanziaria all'atto di ricezione dello stesso; d) il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file; e) il numero ed i progressivi dei record all'interno del file, corrispondenti alle eventuali dichiarazioni scartate ai sensi dei successivo comma 12. Per ognuna di tali dichiarazioni viene altresi' evidenziato il motivo dello scarto. 4. L'Amministrazione finanziaria attesta, inoltre, la ricezione delle singole dichiarazioni, nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati: a) la data di ricezione della dichiarazione; b) i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata; c) il periodo di imposta e il modello di dichiarazione; d) il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all'atto della ricezione; e) i dati identificativi dell'utente; f) i principali dati fiscali in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione. 5. Le ricevute di cui ai precedenti commi sono predisposte in file, muniti del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, da acquisire per via telematica dall'utente che ha apposto il proprio codice di autenticazione al file di dichiarazioni cui si riferiscono le ricevute. 6. Per i file predisposti da sedi secondarie le ricevute di cui ai commi 3 e 4 possono essere acquisite per via telematica anche dalla sede principale. 7. Per i file predisposti dai soggetti delegati di cui all'art. 6 le ricevute possono essere acquisite per via telematica anche dall'utente delegante. 8. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per l'acquisizione in via telematica entro cinque giorni lavorativi dall'invio dei file di dichiarazioni cui si riferiscono e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. 9. Le ricevute di cui al comma 4 possono essere richieste dal contribuente anche presso gli uffici delle entrate, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio del file di dichiarazioni. 10. Le ricevute di cui ai commi 3 e 4 non vengono prodotte qualora il file cui si riferiscono venga scartato per uno dei seguenti motivi: a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file, in base alle modalita' descritte al paragrafo 2.2 dell'allegato tecnico; b) file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche indicate nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione; c) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell'utente delegante, per i file inviati dai soggetti delegati dalle banche e dalla Poste italiane S.p.a. di cui all'art. 6. 11. Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico all'utente che ha effettuato la trasmissione del file. L'utente e' tenuto, in tale ipotesi, a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto. 12. Le ricevute di cui al comma 4 non vengono prodotte qualora la dichiarazione venga scartata per uno dei seguenti motivi: a) omessa indicazione del codice fiscale del dichiarante, per le dichiarazioni presentate dagli utenti di cui all'art. 2, lettere da a) ad f); b) dichiarazione incompleta per: assenza di almeno un record che, secondo le specifiche tecniche di ciascun modello, contiene i dati dichiarati, salvo i casi esplicitamente previsti; presenza di tipi record non previsti per il modello di dichiarazione; presenza nel record che contiene i dati dichiarati, di un codice fiscale diverso da quello presente nel record che contiene i dati del dichiarante; errore nella sequenza dei record; c) presenza di dati identificativi dei dati dichiarati non previsti o non conformi alle specifiche tecniche della dichiarazione o di valori dichiarati incongruenti con la numericita' del campo prevista dalle specifiche tecniche; d) assenza di dati obbligatori, quali i dati anagrafici in assenza del codice fiscale del dichiarante, previsti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dagli utenti di cui all'art. 2 lettere g) ed h). 13. I motivi di scarto di cui ai commi 10 e 12 possono essere modificati e integrati annualmente in occasione della pubblicazione delle specifiche tecniche contenute nei decreti di approvazione di ciascun modello di dichiarazione.