(all. 1 - art. 1)
                                                     Allegato tecnico
                       MODALITA' FUNZIONAMENTO
                       DEL SERVlZIO TELEMATICO
1. Caratteristiche generali.
  Gli  utenti di  cui all'art.  2 inviano  i file  che contengono  le
dichiarazioni   telematiche,  utilizzando   il  servizio   telematico
predisposto dall'Amministrazione finanziaria.
  Gli utenti che hanno necessita' di trasmettere un numero elevato di
dichiarazioni, sono  tenuti a frazionare  la trasmissione in  modo da
non superare, per ogni singolo invio, la dimensione equivalente ad un
floppy da 3,5  pollici (1,38 MB). Tale limite  puo' essere modificato
dall'Amministrazione   finanziaria   al   fine   di   migliorare   le
funzionalita' del servizio.
  Qualora il frazionamento della  trasmissione dovesse comportare per
l'utente, o per una o piu'  sedi secondarie di cui l'utente stesso si
avvale, la  necessita' di effettuare  un numero di invii  superiore a
100, saranno  concordate con gli interessati  specifiche modalita' di
trasmissione.
  L'Amministrazione  finanziaria rende  disponibile gratuitamente  il
software che consente agli utenti l'accesso e l'utilizzo del servizio
telematico.
  I  prodotti software  di cui  al presente  paragrafo comportano  la
necessita' per l'utente  di dotarsi di una  postazione con specifiche
caratteristiche hardware e software di base di seguito indicate:
    Sistema operativo Windows '95 o NT;
    Almeno 16MB di RAM;
  Browser  (Netscape  Communicator   o  Microsoft  Internet  Explorer
versione 4.X  o equivalenti). Sono consigliate  le seguenti ulteriori
caratteristiche:
     Processore Pentium 100 MHz o superiore;
     Scheda grafica compatibile SVGA;
     Monitor 14" 800 x 600 a 256 colori.
  L'utente deve dotarsi  di modem e disporre di  una linea telefonica
(commutata    o   ISDN).    Successive   modifiche    alle   suddette
caratteristiche tecniche  delle quali  si renda  necessario informare
tempestivamente  gli   utenti  interessati,  potranno   essere  anche
comunicate  dall'Amministrazione  finanziaria direttamente  ai  detti
utenti.
  I  prodotti software  di cui  al presente  paragrafo comportano  la
necessita' per l'utente  di dotarsi di una  postazione con specifiche
caratteristiche hardware e software di base.
  Nel  caso in  cui per  l'utente non  sia possibile  rispettare tali
requisiti, che saranno comunicati tramite i mezzi di comunicazione di
maggior diffusione, saranno concordate  specifiche modalita' di invio
dei file e di ricezione delle ricevute.
  Le  modalita'  di  distribuzione del  software  vengono  comunicate
dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art.
4.
  Il servizio telematico utilizza una  rete IP, riservata agli utenti
del  servizio stesso.  La connessione  fisica avviene  mediante linee
commutate  ordinarie o  ISDN, raggiungibili,  da tutto  il territorio
nazionale, mediante un unico numero telefonico, che verra' comunicato
dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni.
  Il costo  del servizio telematico e'  a carico dell'Amministrazione
finanziaria.
  Il servizio telematico diviene operativo  nel 1998, con le scadenze
di seguito indicate:
  a) luglio 1998: soggetti di cui all'art. 2, lettere e) ed f);
  b) settembre 1998: soggetti di cui all'art. 2, lettere g) ed h);
     c) gennaio 1999: altri utenti menzionati all'art. 2.
  Contestualmente,   viene  attivato   un  servizio   di  assistenza,
raggiungibile  mediante  un  unico  numero  telefonico  da  tutto  il
territorio nazionale,  che verra' comunicato dagli  uffici finanziari
unitamente  alle  istruzioni.   Ogni  variazione  significativa  alle
caratteristiche  tecniche  descritte  nel  presente  allegato  e,  in
generale,  le novita'  piu' rilevanti  per gli  utenti, vengono  rese
pubbliche  dall'Amministrazione  finanziaria  attraverso i  mezzi  di
comunicazione  piu'   diffusi,  nonche'   mediante  un   servizio  di
informativa  agli   utenti,  disponibile  all'interno   del  servizio
telematico.
2. Codice di autenticazione.
  La presentazione delle dichiarazioni  in via telematica, effettuata
dagli  utenti di  cui  alle lettere  da  a)  a f)  dell'art.  2 o  la
trasmissione dei  dati contenuti  nelle dichiarazioni  presentate dai
contribuenti agli  utenti di cui  alle lettere  g) e h)  del medesimo
articolo,  anche   a  mezzo  di  soggetti   delegati,  comportano  la
necessita' di adottare un meccanismo che permetta all'Amministrazione
finanziaria di verificare:
     a) l'identita' dell'utente;
  b) l'integrita'  dei dati  ricevuti, cioe' l'impossibilita'  che il
file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.
  Analogamente  l'utente,  quando  riceve  un file  che  contiene  le
ricevute di  cui all'art. 9,  ha necessita' di disporre  di strumenti
che gli permettano  di verificare che la ricevuta  sia stata prodotta
dall'Amministrazione  finanziaria  esattamente   nella  forma  e  nel
contenuto rilevabile dal file elettronico.
  Il servizio telematico prevede quindi  che i file inviati o diretti
all'utente  siano  corredati  di  un  codice  di  autenticazione  che
permetta le verifiche sopra descritte.
2.1. Costituzione del file di dichiarazioni.
  Prima  di   procedere  alla  trasmissione  l'utente   e'  tenuto  a
costituire un file che contiene  una o piu' dichiarazioni utilizzando
un sotfware che:
  a) sottopone il file che contiene i dati delle dichiarazioni ad una
funzione che calcola un riassunto del file stesso;
  b)  cifra il  riassunto del  file  con la  propria chiave  privata,
ottenendo  in  tal  modo  il  codice  di  autenticazione,  che  viene
trasmesso unitamente al file cui si riferisce.
2.2. Ricezione della dichiarazione.
  L'Amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un
sistema  di   validazione,  effettua  due  distinte   operazioni  che
consistono in:
  a)  decifratura del  codice di  autenticazione, mediante  la chiave
pubblica dell'utente;  se l'operazione va  a buon fine, e'  certo che
l'origine del  file sia  proprio quella  dichiarata al  momento della
trasmissione (autenticazione del mittente);
  b) ricalcolo del  riassunto del file; se il  riassunto coincide con
quello   ottenuto  effettuando   l'operazione   descritta  al   punto
precedente, il file non e' stato alterato successivamente al calcolo,
da parie  dell'utente, del  codice di autenticazione  (integrita' del
dato).
2.3. Predisposizione delle ricevute.
  Le   operazioni   che   vengono   effettuate   dall'Amministrazione
finanziaria,  mediante il  sistema di  validazione, sono  identiche a
quelle  descritte al  punto 2.1;  in  tal caso,  viene utilizzata  la
chiave privata dell'Amministrazione finanziaria.
  2.4.  Elaborazione delle  ricevute  da parte  dell'utente cui  sono
destinate.
  Per  leggere  il  contenuto  del  file  che  contiene  le  ricevute
trasmesse  dall'Amministrazione  finanziaria   mediante  il  servizio
telematico, l'utente cui sono destinate utilizza un prodotto software
che,  analogamente a  quanto  descritto al  punto  2.2, effettua  due
distinte operazioni che consistono in:
  a)  decifratura del  codice di  autenticazione, mediante  la chiave
pubblica dell'Amministrazione finanziaria; se  l'operazione va a buon
fine,  e'  certo  che  il  file e'  stato  prodotto  dal  sistema  di
validazione dell'Amministrazione stessa;
  b) ricalcolo dell'impronta  del file; se il  riassunto coincide con
quello   ottenuto  effettuando   l'operazione   descritta  al   punto
precedente, il file non e' stato alterato successivamente al calcolo,
da   parte   dell'Amministrazione    finanziaria,   del   codice   di
autenticazione.
3. Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file.
  La procedura  descritta al  paragrafo 2, che  si basa  sui prodotti
software  ed  e' quindi  completamente  trasparente  per gli  utenti,
richiede  l'esecuzione  delle  attivita'   descritte  di  seguito  da
completare  entro  i quindici  giorni  successivi  al rilascio  delle
attestazioni di cui all'art. 7.
  Utilizzando le istruzioni consegnate dall'ufficio finanziario, e il
software   distribuito   dall'Amministrazione  finanziaria,   ciascun
utente, nonche' le sedi secondarie  o i soggetti delegati, provvedono
a:
     a) generare la chiave pubblica e privata;
  b) generare la  richiesta di iscrizione nel  registro degli utenti,
che contiene,  oltre alla  chiave pubblica dell'utente,  gli elementi
utili ad indentificarlo;
  c) trasmettere,  utilizzando il  servizio telematico,  la richiesta
stessa;
  L'Amministrazione   finanziaria,   utilizzando    il   sistema   di
validazione, al momento della ricezione della richiesta:
  a) verifica  la rispondenza dei  dati contenuti nella  richiesta di
iscrizione, con quanto constatato dall'ufficio finanziario al momento
dell'abilitazione di cui all'art. 4;
  b)  verifica  che   l'utente  non  risulti  gia'   in  possesso  di
un'attestazione di iscrizione non scaduta;
  c)  verifica che  l'attestazione non  risulti gia'  in possesso  di
altro utente.
  In  caso   di  esito  positivo  dei   controlli,  l'Amministrazione
finanziaria  iscrive l'utente  nell'apposito  registro e  restituisce
un'attestazione  in   formato  elettronico,  munita  del   codice  di
autenticazione dell'Amministrazione stessa.
  L'esito negativo dei controlli,  che comportano l'impossibilita' di
iscrivere  l'utente  nel  registro,  vengono  comunicati  tramite  il
servizio telematico.
  A carico dell'utente,  e' la custodia della chiave  privata, che va
adeguatamente protetta  da uso  indebito. In particolare,  al momento
della  generazione, vanno  effettuate almeno  due copie  della chiave
privata su distinti  floppy protetti da password, una  delle quali va
utilizzata  ogni  qualvolta  richiesto dal  servizio  telematico,  la
seconda va conservata in luogo sicuro.