Art. 5.
  E'  approvato il  tipo della  suddetta moneta  d'oro conforme  alle
descrizioni tecniche ed artistiche  indicate agli articoli precedenti
ed all'allegata riproduzione fotografica  che fa parte integrante del
presente decreto.
  Le impronte,  eseguite in conformita' delle  anzidette descrizioni,
saranno riprodotte in piombo  e depositate presso l'Archivio centrale
di Stato.
  Il presente decreto  sara' inviato alla Ragioneria  centrale per la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 1998
                                                  Il Ministro: Ciampi