LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni; Rilevato che con provvedimento del 2 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1997 al reg. 2. foglio 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, si e' proceduto per le specialita' medicinali a base di simvastatina e pravastatina alla conferma della classe a) con apposizione della nota limitativa n. 13 ed alla indicazione dei nuovi prezzi; Considerato che il citato provvedimento del 2 ottobre 1997 finalizzato alle confezioni da 10 compresse da 20 mg di principio attivo di simvastatina e di pravastatina comprende anche la specialita' medicinale denominata "Sanaprav" della societa' Sankyo Pharma Italia S.p.a., con sede in Roma, nella confezione da 20 compresse da 10 mg; Vista la propria deliberazione assunta nella seduta dell'8 ottobre 1997, con la quale e' stato deciso il trasferimento in classe c) della specialita' medicinale denominata "Sanaprav", a base di pravastatina sale sodico, nella confezione 20 compresse da 10 mg, in quanto confezione non conforme alle esigenze del Servizio sanitario nazionale; Dispone: Art. 1. La specialita' medicinale denominata "Sanaprav", a base di pravastatina sale sodico, della societa' Sankyo Pharma Italia S.p.a., con sede in Roma, nella confezione 20 compresse da 10 mg, A.I.C. n. 029371010, e' classificate nella classe c) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.