LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266,  recante:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h)  della  legge 23  ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e'  proceduto alla riclassificazione dei medicinali,
ai sensi dell'art. 8, comma 10,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modifiche ed integrazioni;
  Rilevato che con provvedimento del  2 ottobre 1997, registrato alla
Corte dei conti  il 6 novembre 1997 al reg.  2. foglio 49, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del  9 dicembre 1997, si e' proceduto
per le specialita'  medicinali a base di  simvastatina e pravastatina
alla conferma della  classe a) con apposizione  della nota limitativa
n. 13 ed alla indicazione dei nuovi prezzi;
  Considerato  che  il  citato   provvedimento  del  2  ottobre  1997
finalizzato alle  confezioni da  10 compresse da  20 mg  di principio
attivo  di   simvastatina  e  di  pravastatina   comprende  anche  la
specialita'  medicinale denominata  "Sanaprav" della  societa' Sankyo
Pharma  Italia S.p.a.,  con  sede  in Roma,  nella  confezione da  20
compresse da 10 mg;
  Vista la propria deliberazione  assunta nella seduta dell'8 ottobre
1997, con  la quale  e' stato  deciso il  trasferimento in  classe c)
della  specialita'  medicinale  denominata   "Sanaprav",  a  base  di
pravastatina sale sodico, nella confezione  20 compresse da 10 mg, in
quanto confezione  non conforme alle esigenze  del Servizio sanitario
nazionale;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'   medicinale  denominata  "Sanaprav",  a   base  di
pravastatina sale sodico, della societa' Sankyo Pharma Italia S.p.a.,
con sede in  Roma, nella confezione 20 compresse da  10 mg, A.I.C. n.
029371010,  e' classificate  nella classe  c) ai  sensi dell'art.  8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.