Art. 6.
              Affidamento delle attivita' di formazione
                       e vincoli contrattuali
  1. L'attivita' di formazione  puo' essere realizzata esclusivamente
dalle agenzie selezionate ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.
  2.  Entro  quindici  giorni   dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  graduatoria  delle   agenzie  selezionate  e  della
localizzazione territoriale dell'offerta formativa, i capi d'istituto
possono  presentare   all'amministrazione  scolastica   regionale  la
dichiarazione delle proprie preferenze in merito ai corsi localizzati
nella regione ove e' ubicata la propria sede di servizio.
  3.   L'amministrazione   scolastica   regionale   procedera'   alla
composizione dei corsi tenuto conto  del criterio di viciniorita' tra
la sede del  corso e quella di servizio e  delle eventuali preferenze
espresse dai  capi d'istituto. Nel  caso in  cui il numero  dei posti
fosse insufficiente, si procedera' mediante sorteggio.
  4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'elenco   delle  agenzie   selezionate  e   della  localizzazione
dell'offerta   formativa,   l'amministrazione  scolastica   regionale
procede all'affidamento  delle attivita' formative inerenti  ai lotti
indicati attraverso la stipulazione con le agenzie selezionate di una
convenzione  secondo  lo  schema  tipo  allegato  all'elenco  di  cui
all'articolo 5, comma 14.
  5. La convenzione prevedera', tra l'altro, in particolare:
  a) l'obbligo  per le agenzie  affidatarie di presentare  i progetti
esecutivi di  cui al comma  6 entro  i trenta giorni  successivi alla
stipulazione della convenzione;
  b)  la   disciplina  dell'erogazione  del  corrispettivo   e  degli
eventuali   oneri   aggiuntivi  di   cui   al   comma  6   da   parte
dell'amministrazione  scolastica  regionale  nonche' delle  forme  di
garanzia da parte delle agenzie affidatarie;
  c)   le   specifiche   condizioni  e   modalita'   per   consentire
all'amministrazione scolastica  regionale di effettuare  le verifiche
necessarie ad assicurare la corretta realizzazione del progetto.
  6.  Entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  stipulazione  della
convenzione  le agenzie  selezionate dovranno  presentare i  progetti
esecutivi dei corsi con l'indicazione  del calendario e delle sedi di
svolgimento delle  varie attivita' formative, predisposti  sulla base
dei progetti generali e tenendo conto del curricolo professionale dei
capi di istituto. Tali progetti esecutivi dovranno contenere anche la
previsione  di  massima  degli eventuali  oneri  aggiuntivi  rispetto
all'offerta  economica   presentata  ai  fini  del   procedimento  di
selezione di  cui all'art. 5,  con esclusivo riferimento a  quelli di
missione  (viaggio, vitto  e  alloggio)  dei partecipanti,  calcolati
sulla base della vigente normativa di settore.
  7. L'amministrazione  scolastica regionale,  con la  consulenza del
comitato tecnico  regionale di cui  all'art. 7, verifica  la coerenza
dei progetti esecutivi con i  rispettivi progetti generali nonche' la
congruita'  economica della  previsione  di spesa  per  gli oneri  di
missione.
  8. In caso  di esito negativo della  verifica di cui al  comma 7 le
agenzie  vengono chiamate  a riformulare  i progetti  esecutivi sulla
base  delle   indicazioni  fornite   dall'amministrazione  scolastica
regionale.
  9.  In caso  di mancato  o  non conforme  adeguamento, il  progetto
esecutivo non viene approvato e  la convenzione si intendera' risolta
di diritto, senza alcun onere per l'amministrazione scolastica.
  10. Per  la corresponsione  degli oneri  di cui al  comma 6  i capi
d'istituto  interessati  si  rivolgeranno direttamente  alle  agenzie
affidatarie che erogano il corso dagli stessi frequentato.
  11.  Le agenzie  affidatarie  assumono  la diretta  responsabilita'
della  realizzazione dei  corsi e  garantiscono lo  svolgimento delle
attivita' formative secondo il progetto presentato.