Art. 7.
                      Comitati tecnici regionali
  1. L'amministrazione scolastica regionale  si avvale di un comitato
tecnico  presieduto  dal  dirigente  dell'amministrazione  scolastica
regionale.
  2.  Il comitato  tecnico e'  composto da  cinque membri  interni ed
esterni   all'amministrazione  scolastica   con  elevate   competenze
tecniche e amministrative,  di cui almeno uno esperto  di processi di
formazione e di intervento nelle organizzazioni.
  3. I membri  dei comitati non possono  essere soci, amministratori,
dipendenti o consulenti dei  soggetti affidatari, ne' avere interessi
comuni con  gli stessi. I  membri dei comitati non  possono, inoltre,
collaborare alla realizzazione dei  corsi ne' partecipare in qualita'
di corsisti alla formazione.
  4.  Nell'esercizio della  funzione  consultiva di  cui  al comma  7
dell'art. 6,  i comitati  esprimono un motivato  parere in  ordine ai
progetti esecutivi presentati dai soggetti accreditati.
  5. Nell'assumere le sue determinazioni l'amministrazione scolastica
puo'  discostarsi  dal parere  espresso  dal  comitato, motivando  le
ragioni del dissenso.
  6. I  costi per  il funzionamento  dei comitati,  comprensivi delle
indennita'  spettanti  ai  componenti,  graveranno  sui  capitoli  di
bilancio del Ministero della pubblica istruzione di cui al successivo
articolo 11.