Art. 8. Criteri di valutazione e di certificazione della qualita' di ciascun corso e di rendicontazione delle spese 1. La valutazione e la certificazione della qualita' dei corsi realizzati dalle agenzie formative sono attuate, sulla base dei criteri indicati nel bando di cui all'articolo 5, comma 2, con il ricorso a organismi specializzati da individuare secondo i criteri indicati dal bando di cui all'art. 5, comma 2 e sono finalizzate alla verifica dei contenuti formativi erogati, alla rilevazione dell'adeguatezza agli standard di costo preventivati, della idoneita' delle strutture, delle attrezzature utilizzate e dei formatori impegnati. 2. Le risultanze della valutazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione richiesta dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, all'amministrazione scolastica regionale. 3. La rendicontazione delle spese sostenute e' effettuata, da parte dei soggetti affidatari delle attivita' e nel rispetto della normativa vigente in materia secondo i criteri e le procedure indicate nel bando di cui al comma 2 dell'art. 5 e specificati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6. 4. Tali rendicontazioni saranno presentate alle amministrazioni scolastiche regionali di competenza cui spettera' il compito della loro verifica.