Art. 8.
      Criteri di valutazione e di certificazione della qualita'
          di ciascun corso e di rendicontazione delle spese
  1.  La valutazione  e la  certificazione della  qualita' dei  corsi
realizzati  dalle  agenzie formative  sono  attuate,  sulla base  dei
criteri indicati  nel bando di  cui all'articolo  5, comma 2,  con il
ricorso a  organismi specializzati  da individuare secondo  i criteri
indicati dal bando di cui all'art. 5, comma 2 e sono finalizzate alla
verifica   dei   contenuti   formativi  erogati,   alla   rilevazione
dell'adeguatezza agli standard di costo preventivati, della idoneita'
delle  strutture,  delle  attrezzature  utilizzate  e  dei  formatori
impegnati.
  2.  Le  risultanze  della  valutazione  devono  essere  presentate,
unitamente alla documentazione  richiesta dalla convenzione stipulata
ai  sensi  dell'art.  6  del  presente  decreto,  all'amministrazione
scolastica regionale.
  3. La rendicontazione delle spese sostenute e' effettuata, da parte
dei  soggetti  affidatari  delle   attivita'  e  nel  rispetto  della
normativa  vigente  in  materia  secondo i  criteri  e  le  procedure
indicate nel bando di cui al  comma 2 dell'art. 5 e specificati nella
convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6.
  4.  Tali rendicontazioni  saranno  presentate alle  amministrazioni
scolastiche regionali  di competenza  cui spettera' il  compito della
loro verifica.