L'ASSESSORE
                  per i beni culturali e ambientali
                    e per la pubblica istruzione
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'amministrazione della regione  siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il decreto  n.  7382  del 6  agosto  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della regione siciliana  n. 44 del 31 agosto 1996,
con il  quale, al fine  di procedere alla  pianificazione paesistica,
l'area  comprendente  il bacino  idrografico  del  vallone Pantano  e
limitrofa  singolarita' geologica  di Casa  Cannicella ricadente  nel
territorio comunale  di Siculiana  e Montallegro e'  stata dichiarata
temporaneamente  immodificabile  in  applicazione dell'art.  5  della
legge  regionale 30  aprile 1991,  n. 15,  fino all'approvazione  del
piano territoriale paesistico;
  Considerata   l'imminente   scadenza   del   vincolo   come   sopra
specificato;
  Considerato che  la zona  in argomento non  e' ancora  sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Ritenuto,  peraltro,  che  permane   l'esigenza  di  proteggere  il
territorio meglio  descritto nel decreto  n. 7382 del 6  agosto 1996,
mediante  adeguate  misure  di   salvaguardia  quali  il  vincolo  di
temporanea   immodificabilita',   come   all'uopo   richiesto   dalla
soprintendenza per  i beni culturali  e ambientali di  Agrigento, con
nota n. 5019 del 21 maggio 1998;
  Ritenuto,  in   particolare,  che  permane  il   grave  rischio  di
interventi  indiscriminati,  non   compatibili  con  le  destinazioni
urbanistiche del  vigente strumento,  idonei ad alterare  i connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano paesistico;
  Rilevato che questo assessorato ha  attivato la redazione del piano
territoriale  paesistico  regionale,  secondo   il  piano  di  lavoro
approvato con decreto  n. 7276 del 28 dicembre  1992, registrato alla
Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro 3, foglio 351;
  Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione
siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, e' stato istituito presso questo
assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del
regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano
territoriale paesistico;
  Visto il  verbale della seduta del  30 aprile 1996, nella  quale il
comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee
guida del piano territoriale paesistico  quali indirizzi e norme alla
pianificazione oggettiva del paesaggio;
  Rilevato che detto verbale, con nota  n. 1007 del 23 novembre 1996,
e'  stato trasmesso,  unitamente  alle linee  guida  del P.T.P.  alle
soprintendenze dei beni culturali  ed ambientali per la pubblicazione
all'albo dei comuni, ai sensi  dell'art. 24, 2 comma, del regolamento
della legge  29 giugno 1939, n.  1497, approvato con regio  decreto 3
giugno  1940,  n.  1357,  per  un   periodo  di  3  mesi  naturali  e
consecutivi;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la
condizione   risolutiva   dell'approvazione  del   P.T.P.   dell'area
suddetta, dal disposto  dell'art. 2 della legge 19  novembre 1968, n.
1187, e  dell'art. 1 della  legge regionale  5 novembre 1973,  n. 38,
applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Considerato,  per quanto  sopra espresso,  che sussistono  motivate
esigenze  per  prorogare per  un  ulteriore  biennio l'efficacia  del
vincolo   di    immodificabilita'   temporanea    vigente   nell'area
comprendente il  bacino idrografico  del vallone Pantano  e limitrofa
singolarita'  geologica di  Casa Cannicella  ricadente nei  comuni di
Siculiana e Montallegro, area meglio  individuata nel decreto n. 7382
del  6  agosto 1996,  preservandone  l'aspetto  naturale e  i  valori
esteticoambientali ai fini della  normazione paesaggistica, che e' in
corso di redazione;
  Ritenuto, infatti,  che la  contingente assenza dello  strumento di
pianificazione  del paesaggio,  alla quale  questo assessorato,  come
sopra   indicato,   ha   inteso  rimediare   attivando   procedimenti
inequivocabilmente  preordinati  alla  redazione e  approvazione  del
P.T.P. in questione, non puo'  tradursi nella lesione degli interessi
pubblici   alla   conservazione  dell'ambiente   naturale   dell'area
comprendente il  bacino idrografico  del vallone Pantano  e limitrofa
singolarita'  geologica di  Casa  Cannicella e  della sua  percezione
estetica di infungibile rilevanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il
vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5
della legge  regionale n.  15/1991, sull'area comprendente  il bacino
idrografico del vallone Pantano e limitrofa singolarita' geologica di
Casa Cannicella, ricadente nei comuni  di Siculiana e Montallegro per
effetto  del decreto  n. 7382  del  6 agosto  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  regione siciliana n. 44 del  31 agosto 1996
secondo  le  disposizioni, le  modalita'  e  gli ambiti  territoriali
contenuti  nel   suddetto  provvedimento,  che  si   intendono  tutti
richiamati e confermati.