Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940. Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sara' trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Siculiana e Montallegro, perche' venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi. Altra copia della suddetta Gazzetta sara' contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Siculiana e Montallegro dove gli interessati potranno prenderne visione. La soprintendenza di Agrigento comunichera' a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Siculiana e Montallegro.