Art. 3.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
regione siciliana,  ai sensi dell'art.  4 della legge n.  1497/1939 e
dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.
  Una  copia  della  Gazzetta   Ufficiale  della  regione  siciliana,
contenente il presente decreto, sara'  trasmessa, entro il termine di
mesi uno  dalla sua  pubblicazione, per  il tramite  della competente
soprintendenza, ai  comuni di Siculiana e  Montallegro, perche' venga
affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.
  Altra  copia  della   suddetta  Gazzetta  sara'  contemporaneamente
depositata presso  gli uffici dei  comuni di Siculiana  e Montallegro
dove gli interessati potranno prenderne visione.
  La soprintendenza di Agrigento comunichera' a questo assessorato la
data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata
all'albo dei comuni di Siculiana e Montallegro.